"Monitoraggio dell'attuazione del PNRR. I traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2023"
Un dossier a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
1. A pagina n. 4 dell'avviso, all'art. 5, si fa riferimento alla necessità di presentare la domanda di finanziamento utilizzando i moduli di istanza allegati comprensivi delle schede tecniche. A quali schede tecniche si fa riferimento?
Per “Schede tecniche” si intendono le tabelle analitico descrittive, presenti in ognuno dei moduli di domanda allegati all’Avviso, che si richiede di compilare compiutamente per descrivere il progetto e le attività connesse.
2. Stante il numero di righe previsto per la descrizione dei progetti nell'ambito dei moduli di istanza, è possibile inserire allegati esplicativi delle progettualità descritte in forma sintetica all'interno dell'istanza stessa?
Nei moduli di istanza è prevista la descrizione sintetica delle progettualità con l'indicazione di non superare il numero massimo di righe consentito. Tuttavia, solo qualora strettamente necessario, è possibile compilare l’apposito spazio aggiungendo alcune righe. Pertanto, non si ritiene utile l'inserimento di allegati esplicativi delle progettualità che in ogni caso non sarebbero oggetto di valutazione.
3. Per quanto attiene il modulo di istanza in forma aggregata, è possibile procedere raccogliendo le deleghe a presentare istanza firmate digitalmente da parte dei singoli comuni componenti l'aggregazione, ed allegarle all'istanza in fase di presentazione? Tale fattispecie è considerabile alla stregua della firma sul modulo di istanza da parte di ciascun Comune e pertanto la domanda di finanziamento risulta ammissibile?
Ogni ente che aderisce ad un progetto presentato in forma aggregata, deve sottoscrivere il progetto. Qualora il numero degli aggregati o la loro dislocazione territoriale rendano difficoltosa la sottoscrizione congiunta di un unico documento, potrà essere conferita con atto separato sottoscritto digitalmente ed inviato per PEC all’ente capofila, una specifica delega a presentare la relativa richiesta di finanziamento e a seguire, nel caso di approvazione del progetto, il relativo iter procedurale fino alla sua conclusione.
L’ente capofila, sottoscrivendo il progetto, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, assume ogni responsabilità relativa alla veridicità di quanto dichiarato in ordine alla composizione dell’aggregazione.
4. Cosa si intende per "durata annuale" del progetto? La durata di 12 mesi deve coincidere con l 'anno solare?
No, la durata del progetto non deve necessariamente coincidere con l'anno solare; la durata di 12 mesi decorre dalla data di inizio delle attività progettuali e pertanto può protrarsi anche alcune mensilità dell'anno successivo alla data di attivazione.
5. Cosa si intende per "adozione di toponimi", "progetto in forma dettagliata" e "preventivo di spesa"?
Per "adozione di toponimi" è da intendersi esclusivamente la realizzazione della cartellonistica stradale in conformità con il nuovo codice della strada.
Al riguardo si richiama l'attenzione all'art. 9 del DPR 2 maggio 2001, n. 345.
Per "progetto in forma dettagliata" e preventivo di spesa" si intende il progetto della cartellonistica autorizzata e i costi indicati in forma dettagliata supportati da un preventivo di spesa per la relativa fornitura e posa in opera.
6. Sono ammessi a finanziamento eventuali oneri di personale per la ricerca/raccolta dei toponimi sul territorio al fine di fornire materiale per la realizzazione della cartellonistica?
No, Non saranno ritenute ammissibili richieste di finanziamento per oneri relativi al personale per studi/ricerca/raccolta dei toponimi sul territorio.
7. In riferimento all'art. 12.1 dell'avviso pubblico, possono essere ammessi a finanziamento gli eventuali oneri relativi alla realizzazione di supporti come cartine del territorio in formato cartaceo e/o digitale come strumento di divulgazione della lingua?
Non saranno ritenute ammissibili richieste di finanziamento per la realizzazione di pubblicazioni in formato cartaceo e/o supporti digitali.
8. Per la realizzazione di un Museo Virtuale è necessario acquistare dei contenuti sul web ovvero affrontare una serie di spese di natura tecnologica che servono per la realizzazione dell'opera proposta, tali spese sono finanziabili? Esistono dei limiti di spesa?
Si, è possibile effettuare acquisti sul web e spese di natura tecnologica che siano comunque documentabili. Per quanto attiene ai limiti di spesa, fermo restando quanto previsto alla Tabella G - Allegato 2 dell'Avviso pubblico 2022, saranno oggetto di valutazione i costi riportati all’interno del quadro economico di riferimento, purchè non sovradimensionati, necessari e strumentali alla realizzazione del progetto presentato, corrispondenti e proporzionati alla sommatoria delle singole azioni proposte per le quali si richiede il finanziamento.
9. Si può ricandidare un progetto per "attività culturali" già presentato nell'anno precedente?
No, qualora il progetto sia stato già assegnatario di contributo per le medesime attività.
Sì, ove ne sia concretamente accertato in sede di rendicontazione il buon esito dell’iniziativa, al pari degli sportelli linguistici (punto 11.1 lettera j dell’Avviso), qualora la proposta consista nella prosecuzione della precedente iniziativa con caratteri innovativi e non una mera ripetizione identica dell’attività già realizzata in precedenza.
10. In relazione alla previsione dell’art. 9 del bando, laddove non sia possibile procedere alle assunzioni a tempo determinato previste dall’art. 9, comma 1, lett. a) del DPCM 15 novembre 2019, quali sono le modalità per ricorrere alle altre modalità previste dall’articolo 6, comma 3, del DPR 2 maggio 2001, n. 345, qualora le assunzioni indicate nel comma precedente non possano avere luogo?
Le convenzioni con istituti pubblici, professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali dovranno essere stipulati con le modalità e i presupposti di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accordi tra pubbliche amministrazioni). L’individuazione delle associazioni e degli enti privati in possesso dei requisiti previsti dal citato DPR n. 345/2001 dovrà avvenire nel rispetto dei regolamenti di contabilità dei singoli enti e delle norme generali di riferimento, ricorrendo a modalità di evidenza pubblica laddove previsto in relazione al valore del servizio richiesto.