Dettaglio Legge Regionale

Disciplina della tutela e dell’uso della costa (10-4-2015)
Puglia
Legge n.17 del 10-4-2015
n.53 del 15-4-2015
Politiche infrastrutturali
11-6-2015 / Impugnata
La legge regionale in esame risulta censurabile per alcune disposizioni che, determinando restrizioni o distorsioni della concorrenza e risultando in contrasto con principi dell’ordinamento comunitario, presentano profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera e), della Costituzione.
In particolare, sono censurabili le norme contenute nell’articolo 14, commi 8 e 9, relativi alle concessioni demaniali. Più precisamente, il comma 8 consente al Comune di confermare (salvo i casi di revoca/decadenza) la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali in concessione e di individuare aree demaniali da assegnare direttamente (variazione/traslazione) ai titolari di concessioni divenute in contrasto con il Piano Comunale delle Coste (PCC); il comma 9 "salvaguarda le concessioni in essere fìno alla scadenza del termine della proroga" al 31 dicembre 2015, prevista dall'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009. La prevista conferma della titolarità di cui al citato comma 8 determina, potenzialmente anche per tutte le concessioni demaniali da riassegnare sulla base del nuovo PCC, un vantaggio competitivo rispetto al concessionario esistente, così come derivava dal diritto di insistenza previsto dall'art. 37, comma 2 del Codice della navigazione, abrogato a seguito di una procedura di infrazione comunitaria. Inoltre, il comma 9 proroga automaticamente al 31 dicembre 2015 le concessioni in scadenza nelle more di attuazione/adeguamento della nuova normativa regionale, sulla base di una disposizione - l'art. 1, comma 18 del d.l. n. 194/2009 -, che in considerazione della sua contrarietà ai principi della concorrenza, ha portato l'Italia a subire una procedura di infrazione complementare e forma oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (causa C-67/15 ). In entrambi i casi, l'art. 14 della legge regionale in questione disattende, quindi, l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) , che vieta forme di rinnovo automatico o preferenza nella selezione del concessionario.

Le gare bandite per attribuire la titolarità di concessioni demaniali devono garantire la più ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione, anche attraverso la definizione di una durata della concessione che dovrebbe essere ragionevole e andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie. In particolare con riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, la durata delle concessioni non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario può ben essere posto a base d'asta'. Una durata eccessivamente lunga della concessione rispetto all' entità degli investimenti potrebbe, infatti, essere suscettibile di attribuire un ingiustificato vantaggio concorrenziale all'aggiudicatario della concessione, a danno dei potenziali operatori concorrenti, impedendo all'amministrazione medesima di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da una maggiore alternanza, nel tempo, nella gestione delle risorse demaniali. Il citato art. 12 della Direttiva 2006/123/CE espressamente chiarisce che l'autorizzazione/concessione "è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”. Sono, quindi, precluse forme di rinnovo automatico e/o di preferenza del concessionario uscente (c.d. diritto di insistenza). I principi proconcorrenziali della Direttiva Servizi si ritrovano anche nella Direttiva 2014/23/UE (c.d. Direttiva Concessioni), in quanto entrambe prevedono che le concessioni siano assegnate a seguito di selezioni pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, abbiano una durata limitata, non eccessivamente lunga e proporzionata agli investimenti. Con specifico riferimento alla durata, quindi, emerge chiaramente l'importanza che essa sia adeguatamente limitata, al fine di non precludere l'accesso al mercato e di non ostacolare la libera concorrenza. Forme di rinnovo automatiche e/o di preferenza del concessionario esistente contrastano con tale obiettivo. andando così a violare l’ art. 117, comma 1 della Costituzione, che impone anche alle Regioni il rispetto degli obblighi comunitari nell’esercizio del potere legislativo, e lo stesso articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione , che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza .

Per questi motivi le sopradescritte norme regionali devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.”

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