Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali. (4-5-2015)
Molise
Legge n.8 del 4-5-2015
n.11 del 4-5-2015
Politiche economiche e finanziarie
23-6-2015 / Impugnata
In merito alla legge in esame, si rilevano profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle seguenti disposizioni per le motivazioni di seguito specificate:

L’articolo 32, comma 3, prevede che la titolarità del Servizio "Centrale unica di committenza", in fase di prima applicazione, possa essere conferita anche a personale esterno all’amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'art 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, confliggendo, pertanto, con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal Codice Civile. La norma pertanto eccede dalla competenza regionale e deve essere pertanto impugnata ex art. 127 Cost..

L’articolo 43, comma 3 prevede che a seguito della soppressione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, la Regione Molise subentri nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale appartenente al ruolo regionale. A riguardo si evidenzia che l’eventuale trasferimento nei ruoli della Regione potrebbe valere solo nei confronti di personale assunto mediante concorso pubblico e non per quello cui si applica genericamente il Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni auotnomie locali; potrebbe infatti determinarsi a favore del personale eventualmente assunto senza concorso pubblico un inquadramento riservato, in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97 Cost. e in violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. N. 165/2001, che trovano applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, di detto decreto. Come noto, le disposizioni del citato d.lgs. N. 165/2001 rappresentano principi generali ai quali il legislatore regionale deve far riferimento. Pertanto la norma indicata deve essere impugnata per la violazione dell’art. 97 della costituzione.
L’articolo 44, comma 1, lett. B) che prevede l’inserimento nella l.r. n. 10/2010 dell'art. 20-bis, secondo cui alcune figure di dirigenza generale, Direttore di Dipartimento, Direttore generale della Salute, di Segretario Generale del Consiglio regionale, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e degli Affari istituzionali, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionale non sono ricomprese nelle dotazioni organiche della Regione.
Tale previsione oltre a compromettere la corretta quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e di avere effetti negativi in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e controllo della spesa complessiva di personale, non specifica la modalità conferimento dei relativi incarichi dirigenziali ai fini del rispetto delle percentuali indicate dall'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001.
La norma si pone, pertanto, in contrasto con i principi di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., nonché con l'art 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e pertanto deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.
L’articolo 44, comma 6, lett. H), prevede la sostituzione dell'art. 31, comma 3, della l. 10/2010, in materia di trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione, delle società direttamente o indirettamente partecipare, delle fondazioni o altri organismi dipendenti.
Al riguardo, fermo restando la necessità che sia rispettato il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, si fa presente che le previsioni contenute nell’articolo novellato, indicano in maniera dettagliata la costituzione dei trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali dei suddetti enti, determinando una lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.
- Tutto ciò considerato, si propone l'impugnativa degli articoli indicati per le motivazioni esposte a norma dell'art. 127 della Costituzione.

« Indietro