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Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. (21-5-2015)
Abruzzo
Legge n.10 del 21-5-2015
n.6 del 3-6-2015
Politiche infrastrutturali
17-7-2015 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che detta norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, risulta censurabile relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 3 e 5 , per i motivi di seguito specificati:
L’articolo 5, che reca disposizioni in ordine alla gestione e reimpiego dei proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, prevede, ai commi 3 e 5:
“3. Le ATER programmano l'utilizzo dei proventi entro l'esercizio finanziario successivo all'incasso:
a. nella misura minima dell'80 per cento per la manutenzione degli alloggi nonché per la realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico anche attraverso la compartecipazione a Programmi di Rigenerazione Urbana, che sono disciplinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da approvare entro centosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b. la parte residua può essere utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci.”
“5. I Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei proventi può essere destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.”
La descritte disposizioni prevedendo rispettivamente che le ATER debbono programmare l’utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi di ERP, sia pur in quota parte (nella misura massima del 20 per cento), “per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci” e , per i Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, l’obbligo di utilizzare “prioritariamente” i predetti proventi per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi e, contestualmente, la mera facoltà di destinare il 20 per cento dei predetti proventi alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di ERP, non risultano in linea con le norme introdotte dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante “Misure per l’alienazione del patrimonio residenziale pubblico”.
Infatti, detta norma statale , nel modificare l’articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che “Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”.
La disposizione statale, venendo ad incidere sulla determinazione dell’offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, è espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 121 del 2010).
Pertanto, le norme regionali che prevedono da un lato, l’obbligo, dall’altro, la facoltà di una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi medesimi, nel senso sopra specificato, invadono la potestà legislativa esclusiva statale nella materia “livelli essenziali delle prestazioni”, violando gli articoli 47 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, inoltre, ponendosi in contrasto con disposizioni statali citate ,che devono ritenersi principi fondamentali delle materie “coordinamento della finanza pubblica” e “governo del territorio”, violano l’art. 117, comma 3 della Costituzione.
Per questi motivi le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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