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Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) (8-6-2015)
Abruzzo
Legge n.13 del 8-6-2015
n.51 del 9-6-2015
Politiche infrastrutturali
17-7-2015 /
Impugnata
Con la legge regionale in esame , la Regione Abruzzo reca modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 marzo 2008 n. 2 recante “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale”
La legge regionale risulta censurabile, per i motivi di seguito specificati, in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 1. In particolare :
1 . L’articolo 1 integra la L.R. Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), introducendo, dopo l’art. 1 della l.r. n. 2/2008, l’ articolo 1.2. Detto articolo 1.2, al comma 1, recita : “Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all’art. 52 quinquies, comma 2 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, anche ai fini dell’espressione dell’intesa di cui al comma 5 dell’art. 52 quinquies del medesimo DPR, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell’aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l’impatto ambientale e il rischio sismico sono minori”.
La norma regionale, dispone, quindi , ai fini dell’espressione dell’intesa regionale nell’ambito del procedimento di autorizzazione previsto dalla normativa statale, che le centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti vengano localizzate in aree determinate, quali le zone (aree e nuclei) industriali.
Tale previsione determina l’introduzione di un divieto, aprioristico e cristallizzato in una norma di legge, costituito dalla incompatibilità della localizzazione e realizzazione degli impianti in parola in aree diverse da quelle indicate dalla norma, con una disposizione in grado, da sola, di produrre l’effetto di incompatibilità; con ciò travalicando i limiti imposti al potere normativo regionale e quindi , per i motivi di seguito specificati, ponendosi in contrasto i principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", assegnata dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, e in cui rientra la disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas.
Il diniego implicito ex lege dell’intesa regionale, per quegli impianti localizzati in aree diverse da quelle indicate dalla norma regionale , comporta un “effetto automatico” e ineludibile della incompatibilità implicita, in particolare, viene implicitamente predeterminato (negando ogni possibilità di un esito positivo alle relative istruttorie) l’esito negativo delle istanze di autorizzazione eventualmente proposte di centrali di spinta dai soggetti interessati, localizzate in aree diverse da quelle industriali.
La norma regionale in esame, predeterminando l’esito negativo delle istanze di autorizzazione eventualmente proposte di centrali di spinta dai soggetti interessati, localizzate in aree diverse da quelle industriali, comporta l’irragionevole conseguenza di impedire aprioristicamente la realizzazione degli impianti in parola, in violazione quindi dei principi fondamentali in materia di energia di cui è espressione la procedura individuata dal citato articolo 52 quinquies del DPR n. 327/2001 e quindi
violando l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, anche in specifico riferimento alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ha costantemente affermato che «la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso» (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2011), ma che siano invece necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 121 del 2010), come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005).
Confermando tale propria giurisprudenza la stessa Corte, pronunciandosi su analoga norma regionale dell’Abruzzo, si è quindi espressa con la sentenza n. 182/2013, che nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 3 della L.R. Abruzzo n. 28/2012, ove si ponevano limiti alla localizzazione di impianti di oleodotti e gasdotti , ha sancito che “è precluso quindi alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi fondamentali individuati dal legislatore statale”.
Inoltre il Giudice delle Leggi , su questioni analoghe a quella in argomento, ha sempre dichiarando l’incostituzionalità di quelle norme regionali che disponevano l’incompatibilità / inidoneità di determinati impianti e infrastrutture con specifiche aree del territorio regionale. Secondo la Corte, le norme regionali si ponevano in contrasto: (i) con la normativa nazionale di riferimento, (ii) impedivano – di fatto – il rilascio della prescritta intesa da parte della Regione precludendo alle amministrazioni statali l’esercizio dell’azione amministrativa di loro competenza, e/o (iii) violavano il principio di leale collaborazione (sentenze Corte Cost. 282/2009 e 119/2010 aventi ad oggetto la realizzazione di impianti eolici e 331/2010 in materia di impianti nucleari).
Infine , più in generale, la giurisprudenza costituzionale, sul tema del rapporto fra legislazione nazionale e regionale, ha sancito che in nessun caso la Regione può utilizzare “la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 127 Cost.” (tra le altre, sentenza n. 198 del 2004).
2. Per analoghi motivi risulta censurabile la disposizione contenuta nel medesimo articolo 1 della legge in esame, e specificatamente nel comma 2 del nuovo articolo 1.2. della L.R. n. 2/2008, ove si prevede che “Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze che crescono in proporzione all’aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d’esercizio secondo l’allegata Tabella A) e le note per condotte con categoria di posa “B””.
La norma regionale stabilisce, ancorché e in maniera illogica facendo salve le norme nazionali, distanze di sicurezza interferendo con una funzione espressamente riservata allo Stato dall’art. 1, comma 7, lett. c) dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, che infatti attribuisce allo Stato la “determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia”, criteri generali individuati dal DM 17 aprile 2008.
Per altro la medesima legge statale citata sancisce, all’articolo 1, comma 1 che “Nell'àmbito dei princìpi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono princìpi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria (…)”.
Inoltre, il comma 4, dell’articolo 1 delle medesima legge 239/2004 muovendosi nell’ambito normativo così delineato dal comma 1, aggiunge che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.
Conseguentemente, la disciplina regionale in esame contrasta evidentemente con quanto disposto dalle citate norme statali contenute nella legge 239/2004, in quanto pone limiti stringenti alla localizzazione della centrali di spinta e conseguentemente anche dei collegati gasdotti di interesse nazionale, impedendone di fatto la realizzazione su larga parte del territorio regionale.
Al riguardo sono imprescindibili anche le seguenti considerazioni di ordine tecnico relative all’esercizio delle infrastrutture della rete gas, infatti, a differenza delle infrastrutture elettriche, dove le stazioni possono essere posizionate anche a km di distanza dal collegato elettrodotto, nel trasporto di gas naturale le centrali di spinta costituiscono parte integrante e funzionale al sistema di trasporto e pertanto non possono che essere localizzate lungo il tracciato del metanodotto; ne deriva che la norma in questione pone limiti alla realizzazione di intere infrastrutture del trasporto nazionale del gas naturale, ledendo non solo le prerogative statali ma anche quelle delle regioni confinanti in ragione del fatto che le infrastrutture di che trattasi sono localizzate a livello interregionale.
È necessario, inoltre, rilevare che il dettato normativo di cui alla citata lett. f) del comma 4 della legge 239/2004, trova concreta applicazione nell’art. 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. 327/2001 ove si prevede, quale forma di coordinamento tra l’istituzione regionale e quella statale in una materia a legislazione concorrente, che l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione sia adottato d’intesa con la Regione interessata.
Le norme regionali in esame introducono pertanto, un regime differente da quello individuato a livello statale per la definizione delle norme tecniche di costruzione degli impianti di trasporto di gas naturale ponendosi , in tal modo, in contrasto con le previsioni del D.M. 17 aprile 2008, ledendo le competenze assegnate al legislatore statale per ragioni di salvaguardia dell’unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale di energia.
Per quanto sopra, le disposizioni della legge regionale n. 13/2015 oggi in esame presentano profili di incostituzionalità del tutto analoghi a quelli che avevano determinato l’impugnazione da parte del Governo della L.R. 28/2012, come già in precedenza aveva fatto con la L.R. 32/2009, e per la quale la Corte ne ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale con la citata sentenza n. 182/2013.
I gravi profili di incostituzionalità rilevati riguardano la violazione degli articoli 117, comma 1, Cost. per violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di stabilimento (art. 43 e 49 del Trattato U.E.); 41, 42 e 43 Cost. , in quanto determinano la violazione dei principi che tutelano la libera iniziativa economica e la proprietà privata; 117, terzo comma per la violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative. La materia in oggetto rientra tra quelle a competenza concorrente e quindi la potestà legislativa regionale deve esplicarsi all’interno del quadro di riferimento tracciato dal legislatore nazionale e con spirito di collaborazione. Questi principi, nel caso di specie, appaiono violati ponendosi, la legge regionale, in contrasto con le norme nazionali vigenti in materia di energia; 118 e 120 Cost.: violazione del principio di leale collaborazione: se si considera che ad oggi ben due iter amministrativi, relativi a un gasdotto e ad una centrale di compressione facenti parti della Rete Nazionale Gasdotti, sono stati ostacolati dalle due leggi regionali sopra citate, con le quali era stato stabilito il divieto di costruzione di metanodotti e impianti di spinta della rete nazionale gasdotti e avverso le quali il Governo ha sollevato l’eccezione di costituzionalità, confermata dalla Corte Costituzionale e che comunque hanno comportato un aggravio del procedimento sia sui tempi che sulle modalità di svolgimento.
Per questi motivi le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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