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Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada). (6-7-2015)
Piemonte
Legge n.14 del 6-7-2015
n.27 del 9-7-2015
Politiche infrastrutturali
31-7-2015 /
Impugnata
La legge regionale, che reca "Misure urgenti per il contrasto dell’ abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di di linea su strada)", presenta profili di illegittimità relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1, per i motivi di seguito specificati.
L'art. 1 della legge regionale prevede l'inserimento dell'art. 1 bis nella legge regionale n. 24/95, contenente la disciplina sui servizi di trasporto pubblico non di linea. In particolare, la norma regionale stabilisce che sia inserito il seguente art. 1 bis (Esclusività del servizio di trasporto). “ 1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo, con l’attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b). 2. Il mancato rispetto delle disposizioni dì cui al comma 1 comporta l 'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2bis ".
I soggetti richiamati dalla norma regionale, cui è in esclusiva autorizzato l’esercizio del servizio di trasporto di persone sono, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 3, lettere a) e b) della l.r. n. 24/1995 quelli che svolgono: a) servizio di taxi, con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.
La previsione regionale dunque , seppure confermativa di quanto già stabilito dalla legge statale quadro n. 21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, eccede dalle competenze regionali. Occorre infatti evidenziare che detta legge statale si presenta fortemente inadeguata rispetto alle nuove possibilità di di mobilità offerte dall'innovazione tecnologica e, poiché è fuor di dubbio che l'individuazione delle categorie di soggetti che possono offrire servizi di trasporto non di linea attiene alla materia della concorrenza, materia rimessa alla esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, la disciplina in questione non può essere stabilita a livello regionale.
La disposizione regionale contenuta nell’articolo 1, quindi, si pone in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presenta profili di incostituzionalità per violazione dell’art 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
Va peraltro considerato che la norma regionale, sia pure, come detto, in linea rispetto alla risalente disciplina statale, risulta affetta da illegittimità atteso che - ove future modifiche dell'impianto normativo statale in senso pro-concorrenziale dovessero risultare non allineate con le previsioni regionali - verrebbe a crearsi un contesto normativo non uniforme, con evidente pregiudizio della concorrenza.
Per questi motivi la richiamata norma regionale deve essere impugnta ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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