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Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268) (5-8-2015)
Sardegna
Legge n.20 del 5-8-2015
n.36 del 10-8-2015
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2015, il Governo ha impugnato alcune norme della legge della Regione Sardegna n. 20 del 5 agosto 2015, recante:"Trasformazione in agenzia del consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la l.r. 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268.)
In particolare erano stati censurati l' articolo 7, comma 4 e l'articolo 8 della legge regionale in esame , per i motivi di seguito specificati.
L'articolo 7, comma 4, prevedendo l'applicazione dei vincoli di spesa dettati dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici, limitatamente all'attuazione dei progetti di ricerca e innovazione da parte dell'Agenzia "Sardegna ricerche" e delle sue società partecipate , e mantenendo, invece, fermo l'obbligo di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica concernente le amministrazioni pubbliche per le attività non rientranti nella tipologia di attuazione di progetti di ricerca e innovazione, era apparso porsi in contrasto con i principi di buon andamento sanciti dall’ art. 97 Cost., nonché con l'art. 117, comma 3, Cost. nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.
L'articolo 8 della l.r. n. 20/2015 , nella parte in cui prevede che il personale di ruolo del Consorzio è assegnato all’Agenzia e incluso nei suoi ruoli organici, mantenendo l’anzianità di servizio maturata e il trattamento contrattuale vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale, è stato ritenuto presentava aspetti di illegittimità costituzionale. Si era infatti rilevato che la norma, suscettibile di determinare un inquadramento riservato dei lavoratori del Consorzio,è apparsa porsi in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all’art. 97 della Costituzione e con i principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001 , oltre a violare, per i medesimi motivi, l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal Codice Civile quali i contratti collettivi.
Successivamente la Regione Sardegna, con l'articolo 11 della l.r. 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), ha soppresso i commi 4, 5, 6 e 7 della'articolo 7 della legge regionale impugnata, facendo in tal modo cessare la materia del contendere.
Relativamente all'articolo 8, il Presidente della Regione Sardegna ha fatto pervenire una relazione contenente elementi che consentono di superare le censure governative.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa delle norme sopra indicate, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia al ricorso.
5-10-2015 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che dispone la trasformazione in Agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268), eccede dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, l. Cost. n. 3/1948.
Si premette che la Regione Sardegna, in base all’articolo 3, primo comma, lettera a) dello Statuto speciale di autonomia, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, gode di competenza legislativa primaria in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale”.
Tale competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, trova il proprio limite nella Costituzione e nei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e deve esplicarsi nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Ciò premesso , risultano censurabili le norme contenute nell' articolo 7, comma 4 e nell'articolo 8 della legge regionale in esame , per i motivi di seguito specificati.
1) L'articolo 7, comma 4 prevede l'applicazione dei vincoli di spesa dettati dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici, limitatamente all'attuazione dei progetti di ricerca e innovazione da parte dell'Agenzia "Sardegna ricerche" e delle sue società partecipate , mantenendo, invece, fermo l'obbligo di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica concernente le amministrazioni pubbliche per le attività non rientranti nella tipologia di attuazione di progetti di ricerca e innovazione. Tale previsione si pone in contrasto con i principi di buon andamento sanciti dall’ art. 97 Cost., nonché con l'art. 117, comma 3, Cost. nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.
Tale competenza concorrente deve infatti ritenersi estesa , ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia più ampia. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.
Al riguardo va infatti evidenziato che agli enti appartenenti al sistema regionale devono applicarsi integralmente i vincoli di spesa previsti per le Regioni stesse, non potendosi derogare, da parte di queste, nell'applicare i relativi vincoli di spesa. Ciò in quanto detti enti devono contribuire al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo le medesime modalità e condizioni.
2) La disposizione contenuta nell'articolo 8 della l.r. n. 20/2015 presenta aspetti di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che il personale di ruolo del Consorzio è assegnato all’Agenzia e incluso nei suoi ruoli organici, mantenendo l’anzianità di servizio maturata e il trattamento contrattuale vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Considerato che lo Statuto del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese prevede all’articolo 15 che il trattamento economico e giuridico dei dipendenti del Consorzio è regolato dal contratto collettivo di lavoro applicabile al settore di appartenenza, alla luce di tale disciplina statutaria ed, altresì, della legge regionale in esame, non risulta chiara la specifica tipologia di CCNL applicata al personale del Consorzio.
Pertanto la norma in esame è suscettibile di determinare un inquadramento riservato dei lavoratori del Consorzio, ponendosi in contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego di cui all’art. 97 della Costituzione e con i principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001 che trovano applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, di detto decreto che, come è noto, contiene i principi generali ai quali il legislatore regionale deve fare riferimento.
Per gli stessi motivi, la medesima norma regionale viola inoltre l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal Codice Civile quali i contratti collettivi.
Per i motivi suesposti, le disposizioni regionali in esame eccedono dalle competenze Statutarie della Regione Sardegna per violazione dell’art. 97 e dell'art. 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma della Costituzione e debbono quindi essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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