Dettaglio Legge Regionale

Riforma agenzia regionale per l’ambiente di Basilicata (a.r.p.a.b.) (14-9-2015)
Basilicata
Legge n.37 del 14-9-2015
n.38 del 16-9-2015
Politiche infrastrutturali
6-11-2015 / Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni di riforma dell’Agenzia regionale per l’ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), è censurabile relativamente alla norma contenuta nell’articolo 31, riguardante "Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza ", che sconfina in ambiti in tema di giurisdizione penale, riservati alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, che riserva alla legge statale la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» .
La citata disposizione regionale prevede, infatti, al comma 4, che "...il personale dell'A.R.P.A.B., nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria", travalicando così gli ambiti riservati alla competenza regionale.
Con costante giurisprudenza in materia la Corte Costituzionale ha affermato in più occasioni che, «quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale, l’esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 167 del 2010)” Ne consegue che : “va ritenuta costituzionalmente illegittima una norma regionale che ….provveda ad attribuire al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale (sentenze n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003 cit.).
La medesima Corte, ancora, con la sentenza n. 35 del 9 febbraio 2011, dichiarando l'illegittimità di una norma della stessa Regione Basilicata che attribuiva al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ha ribadito la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale.

Per questo motivo, la norma regionale indicata, risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, viola l’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione e deve pertanto essere impugnata , ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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