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Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). (23-9-2015)
Liguria
Legge n.17 del 23-9-2015
n.17 del 25-9-2015
Politiche infrastrutturali
19-11-2015 /
Impugnata
La legge regionale, che reca “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).” è censurabile, per i motivi di seguito specificati, relativamente alle norme contenute negli articoli 1 e 2, che eccedono dalle competenze regionali, violando l’articolo 117, comma secondo, lett. e) ed s) Cost, in riferimento all’articolo 147, secondo comma del D.Lgs. n. 152/2006 ed all’articolo 3-bis , primo comma, del D.L. n. 138 del 2011.
L’articolo 1 della legge regionale 17/2015 introduce delle modifiche all’articolo 6 della legge regionale Liguria 1/2014 rubricato “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”.
L’articolo 2 della medesima legge regionale 17/2015 modifica gli allegati A e B della predetta legge regionale 1/2014.
Con dette modifiche, la Regione Liguria ha previsto una ulteriore ripartizione del territorio della Provincia di Savona in un terzo ambito territoriale sub- provinciale.
Il legislatore statale, con il D.lgs. 152/2006 (e prima ancora con la Legge 36/1994), ha stabilito che l’assetto regolatorio, organizzativo e gestionale del SII sia articolato in ambiti territoriali definiti ottimali. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che l’aggregazione dei comuni in ambiti territoriali ottimali ha lo scopo fondamentale di consentire il superamento delle frammentazioni gestionali e conseguire livelli efficienti, efficaci ed economici del servizio idrico integrato, degli assetti produttivi e infrastrutturali. L’articolo 147 del D.Lgs. da ultimo citato prevede che i servizi idrici siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni, che possono modularli nel rispetto (tra gli altri) dei principi di unicità della gestione e adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici. Successivamente, anche il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 ha confermato, all’articolo 3-bis, comma 1, il principio secondo cui la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali debba essere di norma non inferiore almeno a quello provinciale prevedendo, inoltre, che le Regioni possano individuare una dimensione diversa da quella provinciale solo motivando detta scelta, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza del servizio.
Premesso che, ai sensi del comma 6 bis del medesimo articolo 3 bis del dl n. 138/2011, comma aggiunto dall’ art. 1, comma 609, lett. e), L. 23 dicembre 2014, n. 190, la citata disposizione statale in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intende riferita, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente, nei quali rientra senza dubbio anche il servizio idrico, la norma da ultimo citata, sembra rimandare ad un atto amministrativo piuttosto che ad una legge (c.d. riserva di atto amministrativo) la motivazione che giustifichi la ripartizione territoriale per lo svolgimento del SII anche in ambiti sub-provinciali, sulla base di criteri tecnici, quali la differenziazione territoriale e socio-economica e tenendo conto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza del servizio.
La logica che presiede alla riserva di amministrazione posta dalla norma statale in questione è agevolmente individuabile per il tramite della giurisprudenza costituzionale. Al riguardo, ad esempio, è possibile menzionare la sentenza n. 20/2012, in tema di calendario venatorio. In tale pronuncia, infatti, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare che “In via generale, si è già osservato che il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari «a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti» (sentenza n. 143 del 1989); viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l’attività amministrativa all’osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità. La scelta che si provveda con atto amministrativo (…) si riconnette altresì ad un regime di flessibilità certamente più marcato che nell’ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge. (…)”
Per quel che qui è di più prossimo interesse, peraltro, appare opportuno evidenziare come i criteri tecnico-scientifici cui deve uniformarsi la Regione nella delimitazione degli ATO sono individuabili anche tramite il riferimento all’art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2015, ai sensi del quale tale attività dovrà, tra l’altro, garantire l’«unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui» e l’«adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici», nonché tener conto «dei piani di bacino» e della «localizzazione delle risorse».
Pertanto, appare evidente che l’eccezione prevista dalla legislazione statale in merito alla costituzione di sub-ambiti debba trovare necessariamente adeguata motivazione in un atto amministrativo, esplicitando la natura tecnica del provvedere sulla base dei criteri sopra elencati.
A tal riguardo, assume, inoltre, rilievo il principio della piena giustiziabilità dell’atto amministrativo il quale esige che i poteri dell’amministrazione siano esercitati in aderenza ad un parametro normativo precostituito, affinché tale conformità possa essere valutata da un giudice. Risulta dunque evidente che quale ulteriore ratio della riserva di amministrazione prevista dalla norma di legge statale che qui si invoca come parametro interposto è rinvenibile l’esigenza di garantire la piena giustiziabilità del rispetto dei criteri sopra menzionati.
Tutto ciò premesso, le previsioni regionali si pongono in contrasto con i principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di “tutela della concorrenza” ed in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), nella parte in cui prevedono la costituzione di un ulteriore Ambito territoriale ottimale attraverso uno strumento normativo non conforme alla richiesta riserva di amministrazione, prevista dall’articolo 3-bis, comma 1, del d.l. n. 138/2011.
Tutto ciò premesso, le previsioni regionali si pongono altresì in contrasto, per carenza nella motivazione, con i principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” ed in materia di “tutela della concorrenza” con riferimento all’articolo 147 del D.Lgs. n. 152/2006 e l’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
In paricolare l’articolo 3-bis, al comma 1, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che “La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”, disponendo, altresì, che “le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012”.
L’articolo 147 dispone, al comma 2, che «2-Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicità della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici».
La prima delle disposizioni citate fornisce i criteri generali di differenziazione territoriale e socio–economica in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali. Detta norma ha, pertanto, un’estensione applicativa più generale rispetto al citato all’articolo 147, comma 2, che presenta, invece, i caratteri della specialità, definendo compiutamente i criteri sopra citati con specifico riguardo al servizio idrico integrato.
Ciò premesso, è possibile passare alla illustrazione dei profili secondo cui la motivazione, contenuta nella relazione al Consiglio pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Liguria, risulta carente.
Al riguardo, le ragioni addotte a fondamento della scelta regionale, sono:
1) Con l’inserimento del nuovo ambito sub-provinciale (ATO Centro Ovest 3) «si ottiene una più razionale impostazione con riferimento ai comuni ricadenti nell’originario ATO Centro Ovest 1 secondo i comparti, di levante e ponente, del relativo piano d’ambito.»;
2) La modifica «è mirata al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa nazionale di riferimento e al miglioramento nella gestione del servizio, sotto l’unica regia della Provincia quale ente di governo, nell’ottica del superamento della frammentarietà delle gestioni in economia con conseguente maggiore celerità nelle procedure di affidamento del servizio stesso. Ciò anche in considerazione dello stato di fatto, operando nei comparti padano e di levante un solo gestore pubblico, e in quello di ponente due gestori pubblici.»;
3) L’ulteriore ripartizione « sui comparti di piano, basati su limiti idrografico-idrogeologici prima ancora che amministrativi, si pone in armonia con il principio dell’unità dei bacini idrografici sancito a livello nazionale.».
Le motivazioni appena menzionate, tuttavia, non possono in alcun modo ritenersi adeguate, e dunque idonee a garantire il rispetto dei parametri interposti sopra menzionati, per le seguenti ragioni.
Con riferimento a quanto riportato sub 1), è agevolmente osservabile che il criterio di razionalità ivi evocato non fornisce alcun elemento in grado di spiegare le ragioni a fondamento della costituzione di un ambito territoriale ottimale ulteriore rispetto ai due già esistenti, in base alle impostazioni della legge 24 febbraio 2014, n. 1. Si tratta, in altre parole, di una motivazione meramente formale, che si risolve in una pura petizione di principio della razionalità della scelta effettuata dal legislatore regionale. In effetti, essa non consente in alcun modo di percepire quali possano essere le ragioni a sostegno di quest’ultima.
Con riferimento alle motivazioni sub 2), non vi è chi non veda come non possa essere addotta quale motivazione che giustifichi la costituzione di sub-ambiti l’invocazione della situazione di fatto preesistente, che prevedeva già la delimitazione di ambiti territoriali ottimali di dimensioni sub-provinciali (ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 2 prevista dalla legge n. 1/2014 citata), contravvenendo agli obiettivi posti dal legislatore nazionale di superare le frammentazioni gestionali e conseguire livelli efficienti, efficaci ed economici del servizio idrico integrato. Il rilievo del “fatto preesistente”, nel tessuto normativo dell’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 20141, è infatti del tutto insussistente, almeno dal punto di vista della sua idoneità a sostenere la scelta della costituzione di ambiti di dimensione sub-provinciale. Con la disposizione da ultimo menzionata, infatti, il legislatore statale ha proprio inteso intervenire sulla situazione di fatto, imprimendo alla medesima una trasformazione nel senso sopra descritto, e consentendo uno scostamento da tale direzione solo nel caso in cui sussistano comprovate ragioni di natura «territoriale e socio-economica», valutate sulla base dei «principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza». Tutto ciò, come è agevole riscontrare, senza alcuna connessione con la situazione in fatto preesistente: nel senso che la deroga è attivabile, da parte delle Regioni, se e solo se sussistono le comprovate ragioni più sopra menzionate, e senza che abbia alcun rilievo al riguardo, in un senso o nell’altro, detta situazione di fatto. Quanto al riferimento al «rispetto degli obblighi imposti dalla normativa nazionale di riferimento e al miglioramento nella gestione del servizio», pare sufficiente rilevare che – come risulta chiaramente da quanto fino ad ora esposto – la previsione della norma regionale qui in discussione si pone evidentemente in distonia con le norme statali che pure evoca a proprio sostegno. Infine, a nulla vale l’invocazione della «regia» della Provincia, posto che l’ambito territoriale provinciale dovrebbe essere quello nel quale si procede alla complessiva organizzazione del servizio, e non alla “regia” di servizi organizzati da enti operanti ad un livello territoriale più circoscritto.
Da ultimo, con riferimento a quanto riportato sub 3), si deve evidenziare che il richiamo al «principio dell’unità dei bacini idrografici sancito a livello nazionale», da solo, non è idoneo a soddisfare i principi posti dalle disposizioni statali sopra richiamate. In particolare, come già evidenziato più sopra, dette disposizioni prevedono che le Regioni possano modulare gli ambiti territoriali ottimali al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto, oltre che del principio di unità del bacino idrografico (unico principio menzionato nella relazione de qua) anche dei seguenti principi: principio di unicità della gestione, dimostrando una interconnessione delle reti necessaria a conseguire una gestione efficiente e razionale del servizio e principio di adeguatezza delle dimensioni territoriali, definita sulla base di criteri tecnici, fisici e demografici (art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006).
Il mero rispetto del principio dell’unità del bacino idrografico non è dunque una motivazione idonea a sostegno dell’articolazione in ambiti sub-provinciali. Il relativo principio, infatti, è solo un limite che deve rispettare qualunque riparto del territorio in ambiti. La relazione de qua, infatti, per soddisfare l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 3-bis citato, avrebbe dovuto : a) addurre valide argomentazioni concernenti il rispetto degli altri limiti posti dall’articolo 147, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006; b) contenere una motivazione “in positivo”, in grado di spiegare perché, nel rispetto di quei limiti, nel caso concreto della Provincia di Savona sarebbe necessaria, o quantomeno opportuna, una ripartizione in ambiti sub-provinciali.
Dalla mancanza di tali elementi necessari nella motivazione in esame deriva la violazione dei parametri sopra indicati.
Come già si accennava più sopra, la Corte Costituzionale ha in più occasioni chiarito che la disciplina tesa al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche - demandando ad un’unica Autorità preposta all’ambito le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del SII - è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio (sentenze nn. 246 del 2009, 325/2010 e 142/2010). Al tempo stesso, la disciplina in esame rientra nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente in quanto «l’allocazione all’Autorità d’ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa “come ‘sistema’ [...] nel suo aspetto dinamico” (sentenze nn. 168 del 2008, 378, 144 del 2007 e 246 del 2009).
Alla luce di quanto più sopra evidenziato, dunque, gli articoli 1 e 2 della legge regionale in esame, contrastando con norme poste dallo Stato nell’esercizio di proprie competenze legislative esclusive a carattere “trasversale”, quali la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la tutela della concorrenza, violano l’articolo 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione, in riferimento all’articolo 147, secondo comma, del d.lgs. n. 152/2006 e all’articolo 3-bis, primo comma, del d.l. n. 138 del 2011, e per i motivi sopra descritti devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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