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Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, 4
(norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri). (27-11-2015)
Calabria
Legge n.20 del 27-11-2015
n.83 del 27-11-2015
Politiche infrastrutturali
15-1-2016 /
Impugnata
La legge della Regione Calabria n. 20/2015 presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione all’articolo 2, comma 1 (nella parte in cui sostituisce l’articolo 4, comma 3, della l.r. n. 4/1995); all’articolo 3, comma 1, lettera b) (nella parte in cui sostituisce l’articolo 5, comma 3, della l.r. n. 4/1995); all’articolo 4, comma 1, lettera b) (nella parte in cui introduce il comma 4-ter all’articolo 6 della l.r. n. 4/1995); all’articolo 5; all’articolo 7; all’articolo 9, comma 1, lettera b); all’articolo 10 (nella parte in cui sostituisce il comma 8 dell’articolo 15 della l.r. n. 4/1995); all’art 11, comma 1, lettera b); all’articolo 12 (nella parte in cui inserisce nella l.r. n. 4/1995 l’articolo. 16-ter, comma 2 e l’articolo 16-septies, comma 2).
Le suddette disposizioni, obbligando gli esercizi extralberghieri a somministrare prevalentemente prodotti locali e tipici calabresi e prevedendo una sanzione nel caso di mancato adempimento, determinano una indebita restrizione della concorrenza, e quindi violano gli articoli 41 e 117, comma 1 e comma 2, lettera e) della Costituzione.
Le norme censurate, infatti, inducendo gli esercenti a somministrare prevalentemente prodotti locali e calabresi tipici, incidono direttamente sul gioco concorrenziale nel settore della produzione di alimenti e di bevande, distorcendolo a vantaggio delle sole aziende produttrici a livello locale. Inoltre, costituiscono un ostacolo all’esercizio dell’attività economica, in quanto restringono la libertà dei titolari delle strutture di scegliere autonomamente i propri fornitori di alimenti e bevande (condizionando, per tale via, anche la loro struttura dei costi).
L’alterazione della concorrenza determinata dalle disposizioni impugnate, inoltre, è ragione di contrasto con il diritto dell’Unione europea e, dunque, di violazione del precetto di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione
La «priorità» riconosciuta ai prodotti locali e calabresi tipici, infatti, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall’art. 34 del TFUE – che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari – e non giustificata dall’art. 36 del medesimo Trattato, che consente le sole restrizioni dovute a motivi “di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale” (in senso analogo, si vedano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 292/2013 e n. 209/2013).
Non è rilevante, peraltro, la dimensione quantitativa del pregiudizio, e cioè il fatto che le strutture extralberghiere calabresi rappresentano solo una piccola parte della domanda di alimenti e bevande. Infatti, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha costantemente chiarito che un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui agli artt. 34 e 35 del TFUE per il solo fatto che l’ostacolo è di scarsa importanza e che esistono altre possibilità di scambio del prodotto importato (sentenza 14 marzo 1985, C-269/83, Commissione contro Francia; sentenza 5 giugno 1986, C-103/84, Commissione contro Italia). Inoltre, un provvedimento nazionale può costituire una misura ad effetto equivalente anche se è applicabile ad un’area limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998, C-67/97, Bluhme).
Per le ragioni esposte, le disposizioni impugnate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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