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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali. (11-12-2015)
Valle Aosta
Legge n.19 del 11-12-2015
n.52 del 29-12-2015
Politiche economiche e finanziarie
26-2-2016 /
Impugnata
La legge della Regione Valle D’Aosta n. 19 del 2015, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali”, presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 1.
L' articolo 1 al comma 1 stabilisce, nelle more della definizione dell'Accordo per il patto di stabilità interno tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, il livello della spesa in termini di obiettivo eurocompatibile per gli anni 2016 e 2017, al netto delle spese escluse ai sensi della legislazione vigente e al netto degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti. Inoltre, prevede che, nelle more della definizione dell'Accordo predetto, il livello della spesa in termini di obiettivo eurocompatibile per l'anno 2016 venga prudenzialmente determinato in euro 632,242 milioni per l'anno 2016 e in euro 616,242 milioni per l'anno 2017, e prevede, altresì, che i predetti obiettivi siano determinati al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercii finanziari precedenti, in deroga alla normativa nazionale.
La disposizione in esame eccede dalle competenze statutarie, in considerazione che in materia di patto di stabilità interno l'articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la definizione dei principi e che le disposizioni in materia di patto di stabilità interno sono poste a salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento degli obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. La disciplina regionale del patto di stabilità interno risulta priva della natura programmatoria che caratterizza le norme statali e si configura come una disciplina elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale.
Nello specifico, le disposizioni in esame, nel definire unilateralmente, in via legislativa, l'obiettivo eurocompatibile e nel prevedere esclusioni dal patto di stabilità di spese in deroga alla normativa nazionale, contrastano con la normativa statale di riferimento (articolo 1, commi 454 della legge n. 228/2012 e articolo 32 della legge n. 183/2011) e violano gli articoli 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell'unità economica della Repubblica e l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione sotto il profilo della mancata copertura in termini di indebitamento netto. (Al riguardo, si fa presente che il legislatore statale quando prevede esclusioni di spese per il perseguimento degli obiettivi sottesi al patto di stabilità interno provvede a rinvenire idonei mezzi di copertura in termini di indebitamento netto).
In base a tali considerazioni la disposizione in esame contrasta con la normativa vigente e viola gli articoli 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell'unità economica della Repubblica.
Inoltre la norma indicata viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione sotto il profilo della mancata copertura in termini di indebitamento netto e per i motivi esposti si ritiene che la disposizione indicata debba essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale a norma dell'art. 127 della Costituzione.
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