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La legge della Regione Lazio del 22 dicembre 2015, n.17 recante: "Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali" presenta i profili di illegittimità costituzionale di seguito illustrati.
Art. 9, comma 29: La disposizione prevede che gli oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni, sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, o con specifiche indennità, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera k) del CCNL del 1° aprile 1999, certificati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento dei costi della contrattazione collettiva, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.
Al riguardo, si sottoline che la norma in esame si pone in contrasto con le disposizioni contrattuali vigenti e, in particolare, con l’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999 e, conseguentemente, contrasta con l’art. 117, comma secondo, lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
Inoltre, confligge con l’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. La norma in esame, pertanto, contrasta anche con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.
Per i suesposti motivi, si chiede l’impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale dell’articolo 9, comma 29, della legge regionale in esame, per contrasto con l’art. 117, comma secondo, lett. l), e comma terzo della Costituzione.
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