Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016) (15-2-2016)
Puglia
Legge n.1 del 15-2-2016
n.17 del 19-2-2016
Politiche economiche e finanziarie
15-4-2016 / Impugnata
La legge Puglia n.1 pubblicata sul B.U.R n. 17 del 19/02/2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

l’articolo 53 detta disposizioni per le Aziende sanitarie locali. In particolare il comma 4 prevede che “Le Aziende sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).”. Inoltre il comma 5 del medesimo articolo 53 aggiunge che “Detto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili.”.
Al riguardo, si osserva che l’articolo 16, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, richiamato dalla disposizione regionale in esame, prevede che “I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.”.
In attuazione di tale disposizione statale, dunque, nella regione Puglia, in conseguenza dell’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, sono stati considerati nulli di diritto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, e dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, adibito ai servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica. La predetta sentenza della Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del richiamato comma 3, dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, che a sua volta richiama l’articolo 3, comma 38, della legge regionale n. 40/2007.
I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 53 della legge regionale ora in esame prevedono che il predetto personale, già adibito al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica, la cui stabilizzazione sia venuta meno per effetto della pronuncia sopra citata, continui ad operare nell’ambito dei medesimi servizi per effetto di appositi contratti a tempo determinato.
Tale previsione, individuando i soggetti destinatari dei rapporti di lavoro a tempo determinato, si pone in contrasto con i principi sanciti dai CCNL di settore per cui tali contratti vengono instaurati dalle Aziende sanitarie attraverso procedure selettive (cfr. art. 31 CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999).
Di conseguenza, la norma in questione contrasta con la legislazione statale vigente in materia (art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) e con il principio del pubblico concorso per l’accesso al pubblico impiego, nonché con i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, di cui all’articolo 97 della Costituzione. Le procedure selettive per l’accesso al pubblico impiego, infatti, sono strumentali all’attuazione di tali principi.
Inoltre, contrastando con i contratti collettivi nazionali di lavoro, la norma censurata viola altresì l’articolo 117, comma 2, lettera l della Costituzione, che affida la materia dell’ordinamento civile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Per le ragioni sopra illustrate, sussistono le condizioni per sollevare questione di legittimità costituzionale avverso l’articolo 53, commi 4, 5 e 6, della legge regionale in argomento, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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