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Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa) (11-4-2016)
Puglia
Legge n.7 del 11-4-2016
n.40 del 12-4-2016
Politiche infrastrutturali
10-6-2016 /
Impugnata
La legge regionale, che reca modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa), è censurabile relativamente all’articolo 1, per i motivi di seguito specificati .
L’articolo ,1 comma 1, dispone “In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2”. La disposizione dunque istituisce un vincolo di natura urbanistica sulle aree che, per effetto dell’infezione dal batterio della xylella fastidiosa e del co.di.ro, siano interessate dall’espianto, abbattimento o spostamento degli alberi di ulivo.
Al dichiarato fine di garantire la continuità dell’uso agricolo dei terreni, quindi, le zone territoriali omogenee a destinazione rurale interessate dal batterio non possono mutare la destinazione urbanistica vigente al momento dell’espianto per sette anni, né essere interessate dal rilascio di permessi di costruire che siano in contrasto con la preesistente destinazione urbanistica.
Si rappresenta che la norma , nella sua precedente formulazione prescriveva - per le sole piante di ulivo monumentale - la destinazione agricola per 15 anni delle aree soggette ad espianto.
Contestualmente comma 3 del citato articolo 1 prevede una deroga a quanto previsto al precedente comma 1 disponendo che “È fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) che l'opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;
b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti;
c) che l'opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all'esercizio dell'opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale.
Tale deroga al suddetto vincolo urbanistico opera dunque per le sole opere pubbliche “prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente”. La deroga è quindi prevista per le opere pubbliche, per le quali, in fase di fattibilità, non sia stata possibile una collocazione alternativa e che risultino necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e che abbiano già ottenuto la VIA, in presenza in ogni caso di altri tre requisiti (congiuntamente) indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3, sopra riportate.
La normativa, così come novellata, assume rilevanza nell’ambito della costruzione delle infrastrutture gas di competenza nazionale che interessano la Regione Puglia. Si fa riferimento specificatamente al punto di interconnessione tra il metanodotto TAP e la rete nazionale di Snam Rete Gas, nonché per la posa dei metanodotti di interesse nazionale appartenenti alla rete nazionale gasdotti.
La disposizione finisce per interessare tutte le opere che non abbiano le caratteristiche previste dalla norma in esame per un’eventuale deroga (ivi compresi elettrodotti, oleodotti, acquedotti non pubblici, ponti radio, ecc.).
Va precisato che gli effetti che deriverebbero da tale vincolo urbanistico possono essere diversi in base al fatto che le opere siano completamente interrate o siano fuori terra; in particolare:
- per le opere completamente interrate il vincolo urbanistico non opera, in quanto la posa di un metanodotto o di una tubazione in senso generale non necessita di modifica della destinazione urbanistica agricola dei terreni;
- per le opere fuori terra il vincolo urbanistico dispiega pienamente i propri effetti, in quanto costruzione/edificazione comporta necessariamente un cambiamento della tipizzazione urbanistica, in caso di aree precedentemente agricole.
Ciò premesso la nuova formulazione dell’articolo 1 della legge della Regione Puglia n. 41 del 2014, così come modificato dalla norma in esame, si pone ad ostacolo - di fatto – alla realizzazione delle infrastrutture sopra richiamate qualora queste siano localizzate nelle aree interessate dall’infezione di xylella fastidiosa e co.di.ro.., laddove oleodotti o gasdotti, elettrodotti, acquedotti non sono opere pubbliche e , in particolare, non sono finalizzate “alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente”, ma sono opere private di interesse pubblico in quanto in capo a soggetti diversi dallo Stato.
Alla luce della normativa così ricostruita, la norma regionale impedisce, infatti, il rilascio della prevista intesa Stato-Regione, nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture, in quanto la Regione Puglia sarebbe tenuta, in applicazione della norma regionale, a negare l’intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione degli impianti.
Per quanto sopra la norma sopra indicata presenta profili di incostituzionalità per violazione dell’articolo 3 Cost., violazione del principio di uguaglianza allorché la deroga sia concessa solo ad opere pubbliche; per violazione degli articoli 41, 42 e 43, Cost, ovvero dei principi che tutelano la libera iniziativa economica e la proprietà privata, in contrasto con i principi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agli articoli art. 43 e 49 del Trattato U.E. e quindi dell’articolo 117, primo comma della Costituzione, nonché in violazione dell’ articolo 117, terzo comma Cost., con riferimento alla materia”produzione , trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
In particolare, essendo la materia in oggetto tra quelle a competenza concorrente, la potestà legislativa regionale deve esplicarsi all’interno del quadro di riferimento tracciato dal legislatore nazionale e con spirito di collaborazione. Questi principi, nel caso di specie, sarebbero violati poiché la previsione regionale si pone in contrasto con le norme nazionali vigenti, in particolare, i commi 7, lettera g), e 8, lettera b), n. 2 dell’art. 1 della legge n. 239 del 2004, che riservano allo Stato, di intesa con la Conferenza unificata, rispettivamente «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e «l’individuazione della rete nazionale dei gasdotti»; la previsione regionale costituisce un ostacolo alla realizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale, violando di fatto il principio di leale collaborazione di cui all’articolo 120 della Costituzione.
Infine si rileva la violazione anche dell’articolo 118 Cost., relativamente al riparto costituzionale delle competenze amministrative considerando che:
- le competenze amministrative ed autorizzatorie per gli impianti oggetto dell’intervento normativo sono state poste dall’art. 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) in capo allo Stato in quanto opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema energetico e degli approvvigionamenti;
- la competenza statale verrebbe elusa dalla norma regionale che pone un impedimento assoluto all’ottenimento dell’intesa regionale prevista dall’art. 1, comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239 del 2004 necessaria ai fini della realizzazione delle opere in commento.
Sulla questione la Corte Costituzionale si è già pronunciata dichiarando l’incostituzionalità di alcune norme regionali che disponevano l’incompatibilità/inidoneità di determinate infrastrutture con specifiche aree del territorio regionale.
In particolare con riferimento alla materia della potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», la Corte ha costantemente affermato che “la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano invece necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze (ex pluribus sent. n. 165 del 2011)”.
Per i motivi sopra descritti l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge regionale n. 7/2016 deve essere impugnato ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione
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