Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015. (9-5-2016)
Toscana
Legge n.31 del 9-5-2016
n.19 del 11-5-2016
Politiche infrastrutturali
30-6-2016 / Impugnata
L’art. 2, comma 1, lettera c) e d) della legge regione Toscana n. 31/2016, nella parte in cui prevede l’obbligo del concessionario subentrante di corrispondere un indennizzo pari al 90 per cento del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto di concessione, come attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione, contrasta con la normativa statale in materia di “ordinamento civile”, e di “tutela della concorrenza”, e pertanto viola l’art. 117, comma 2, lettere e) ed l), della Costituzione. Sotto un diverso profilo, la disposizione non è conforme all’art. 12, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE, che vieta di accordare vantaggi al prestatore uscente, e comporta una indebita restrizione alla libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE; di conseguenza, viola anche l’art. 117, comma 1, della Costituzione.
La norma determina, inoltre, una violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera a), tenuto conto degli impegni assunti dallo Stato italiano per definire la procedura di infrazione n. 2008/4908 e assicurare il rispetto della direttiva 2006/123. Al riguardo, giova ricordare che la mancata conformità della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al diritto europeo (quanto alla previsione di un diritto di insistenza e del rinnovo automatico delle concessioni alla scadenza), aveva comportato, nel 2009, l’apertura di una procedura di infrazione, poi archiviata in quanto la legge comunitaria 2010 (l. n. 217/2011, art. 11), aveva previsto l’adozione di un decreto legislativo di revisione e riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, volto a “rispondere all’esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa”. Nel frattempo, le concessioni demaniali marittime sono state ripetutamente prorogate (art. 1, c. 18, d.l. 194/2009; art. 34-duodecies, d.l. 179/2012; l. n. 228/2012), e la scadenza risulta attualmente fissata al 2020. In vista della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea avente ad oggetto la compatibilità delle suddette proroghe con i principi di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza, considerato che nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Szpunar ci si esprime per la contrarietà al diritto europeo della proroga, il Ministro per gli affari regionali ha predisposto una ulteriore ipotesi di delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali. E’ chiaro, quindi, che la norma in esame tocca una questione particolarmente delicata, che necessità di un omogeneo intervento in ambito nazionale, e che la disciplina unilateralmente adottata dal legislatore toscano è idoneo a pregiudicare ulteriormente la posizione italiana.
Infine, si pone in contrasto con gli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in quanto, non consentendo all’ente gestore una valutazione in merito alla effettiva consistenza dell’impresa insistente sull’area demaniale, può comportare il permanere di dette opere in capo al concessionario subentrante, senza che sia previamente verificato l’interesse pubblico alla rimozione degli stessi secondo quanto disposto dall’art. 49 del codice della navigazione.
Profili di illegittimità sussistono anche in relazione alla lettera a) del medesimo articolo 2, comma 1), che disciplina il subingresso nella concessione secondo modalità non conformi agli articoli 45-bis e 46 del codice della navigazione.

Per quanto concerne la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera l), si rileva che la disposizione regionale censurata, nella parte in cui prevede un indennizzo in favore del concessionario uscente, determinato sulla base di perizia di stima del valore aziendale contrasta con l’articolo 49 del codice della navigazione e invade la potestà legislativa esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”: spetta esclusivamente allo Stato, infatti, disciplinare gli aspetti dominicali del demanio statale, quali la qualificazione giuridica e il conseguente regime proprietario del manufatto costruito dal concessionario su un’area appartenente al demanio marittimo. La titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all’utilizzazione di determinati beni non fa venire meno le prerogative del legislatore statale in materia (Corte Costituzionale, sentenze n. 94 del 2008, n. 286 del 2004, n. 343 del 1995, n. 370 del 2008). Proprio con specifico riferimento al demanio marittimo, la Corte ha precisato che «la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile» (sentenza n. 427 del 2004).

La disposizione regionale censurata presenta profili di illegittimità costituzionale anche in relazione all’articolo 117, comma 1 e comma 2, lettera e) della Costituzione.
La disciplina dell’occupazione e dell’uso del demanio marittimo è stata negli ultimi anni oggetto di numerosi interventi legislativi volti ad adeguare l’ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza contenuti all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e nella direttiva n. 2006/123/CE, che non consente di attribuire preferenze in favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo (cfr. l’art. 12, comma 2). La legge regionale, disciplinando le modalità di affidamento delle concessioni, contrasta con l’esigenza, sottesa al principio costituzionale di uguaglianza, di garantire uniformità di trattamento nell’intero territorio nazionale garantendo la tutela della concorrenza. Pertanto, le disposizioni impugnate sono lesive dei principi in materia di tutela della concorrenza, violano il principio di parità di trattamento e comportano una indebita restrizione alla libertà di stabilimento (cfr. Corte Costituzionale n. 213 del 2011 e n. 340 del 2010), e quindi oltre a violare l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione per contrasto con i principi statali a tutela della concorrenza posti all’articolo 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, violano l’art. 117, primo comma, della Cost.

La disposizione censurata sembra porsi in contrasto anche con l’articolo 9 e l’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. La lettera c) dell’articolo 2, comma 1 non prevede una valutazione dell’ente gestore in ordine alla effettiva consistenza dell’impresa insistente sull’area demaniale, con la conseguenza che nella stima potrebbero essere impropriamente ricomprese anche opere non amovibili eventualmente costruite sulla zona demaniale. Questa evenienza, in quanto suscettibile di consentire il permanere delle suddette opere da un concessionario all’altro, senza che sia lasciato all’autorità concedente uno spazio valutativo sull’esistenza di altro e preminente interesse pubblico, comporta una diminuzione della tutela del paesaggio e pertanto si pone in contrasto con l’articolo 49 del Codice della navigazione e con le disposizioni costituzionali sopra richiamate.

Si rileva che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2016, il Governo ha impugnato per analoghi motivi l’art. 17 della legge della Regione Campania n. 6/2016.

Profili di illegittimità costituzionale si riscontrano anche in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera a). Tale disposizione prevede che “costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio, l’impegno, da parte dell’assegnatario, a non affidare a terzi le attività oggetto di concessione” sono fatte salve la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell’articolo 45-bis del codice della navigazione (punto 1), nonché il caso di “sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell’assegnatario stesso” (punto 2).
Tale disposizione contrasta anche con gli articoli 45-bis e 46 del codice della navigazione, che consentono l’affidamento ad altri soggetti della gestione di attività oggetto di concessione, purché vi sia la previa autorizzazione dell’autorità competente. Il legislatore regionale, invece, non consente detto affidamento, a meno che si tratti di attività secondarie nell’ambito della concessione o ricorrano gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta; peraltro, omette di subordinare l’eventuale affidamento alla autorizzazione dell’autorità competente. Pertanto, anche questa disposizione, ponendosi in contrasto con le richiamate disposizioni contenute nel codice della navigazione, viola l’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

Per le motivazioni illustrate, la disposizione regionali sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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