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Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità. (24-5-2016)
Bolzano
Legge n.10 del 24-5-2016
n.22 del 31-5-2016
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia parziale
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2016 è stata impugnata da parte del Governo la legge provinciale in oggetto.
La questione di illegittimità costituzionale è stata promossa con riferimento, tra gli altri, ai seguenti articoli:
1) L’art. 2, comma 2, prevedendo che il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria potesse conferire incarichi a tempo determinato a laureati di comprovata qualificazione professionale senza subordinare il conferimento di detti incarichi alla sussistenza in capo ai candidati di tutti i requisiti richiesti dalla normativa statale di riferimento (art. 15-septies del d.lgs. n. 502/1992), contrastava con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
2) L'art. 17, comma 3, in materia di razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese, prevedeva che l’estinzione dell’illecito amministrativo avesse luogo a seguito della mera ottemperanza alla diffida, indipendentemente dal pagamento di alcuna somma a titolo di sanzione. Tale norma si poneva in contrasto con l'art. 13, commi 3 e 4, del d. lgs n. 124 del 2004 secondo il quale l’estinzione dell’illecito ha luogo solo a seguito del pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione. Ne conseguiva la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di ordinamento civile, nonché la violazione dei principi fondamentali in materia di previdenza e tutela del lavoro di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Successivamente la Provincia autonoma di Bolzano, con la legge n. 21 del 18 ottobre 2016, ha apportato nei confronti dei menzionati artt. 2, comma 2, e 17, comma 3, modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale.
Infatti l’art. 28, comma 2, ha integrato l'art. 2, comma 2 della censurata legge provinciale n. 10/2016 adeguandosi, in tal modo, alla normativa statale di riferimento; mentre l'articolo 31, comma 1, lett. b), ha abrogato il comma 3 dell'art. 17 della menzionata legge provinciale n. 10/2016.
Il Consiglio dei Ministri, in data 14 dicembre 2016, ha deliberato la non impugnativa della legge provinciale n. 21 del 18 ottobre 2016.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa degli artt. 2, comma 2 e 17, comma 3 della l. p. Bolzano n. 10 del 2016, anche a seguito dei pareri favorevoli formulati dai competenti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si ritiene che sussistano i presupposti per la rinuncia parziale all’impugnativa proposta avverso tale legge. Permane invece ancora valido l’altro motivo di impugnativa.
28-7-2016 /
Impugnata
La legge della Provincia di Bolzano n. 10/2016 recante “Disposizioni in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
1) L’art. 1, comma 2, nel sostituire il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, stabilisce che “I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno sei anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale e in possesso della titolarità di un numero di assistiti almeno pari alla metà del massimale vigente. I medici tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'articolo 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito." .
Tale disposizione provinciale contrasta con la normativa statale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m. laddove all’articolo 27, comma 3, prevede che: “I tutori di cui all'articolo 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonché possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.”.
Dal dettato normativo sopra richiamato si evince, pertanto, che per i medici tutori è previsto un periodo minimo di attività convenzionata con il Servizio sanitario nazionale pari ad un’anzianità di “almeno dieci anni” non essendo contemplata alcuna possibilità per la provincia di disporre una deroga prevedendo un termine inferiore come di fatto operato con la legge provinciale in esame che ha stabilito un periodo di anzianità di “almeno sei anni”.
Pertanto, l’art. 1, comma 2, della legge provinciale in esame, nel prevedere un’anzianità di servizio di soli sei anni per i medici che assolvono al delicato compito di tutoraggio dei medici in formazione, rispetto ai dieci anni stabiliti dall’ordinamento statale, eccede dalla competenza statutaria in materia di “assistenza sanitaria” di cui all’art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con dPR 31 agosto 1972, n. 670), e viola altresì, in ragione dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nel citato art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.
2) L’art. 2, comma 2, della legge provinciale in esame, nel sostituire il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, stabilisce che: “ Per l'espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria può conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di personale superiore al due per cento della dotazione organica della dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo."
Tale disposizione provinciale, nel definire i requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali, si pone in contrasto con l’articolo 15-septies del d. lgs. n. 502/1992.
Infatti, quest’ultimo articolo, nel prevedere che l’incarico, nell’ambito dei contratti a tempo determinato, sia conferito a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, richiede, altresì, che gli stessi abbiano maturato una “esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro”.
Pertanto, l’art. 1, comma 2, della legge provinciale in esame, nell’omettere alcuni requisiti, tra quelli indispensabili secondo la disciplina statale, ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato, eccede dalla competenza statutaria in materia di “assistenza sanitaria” di cui all’art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con dPR 31 agosto 1972, n. 670), e viola altresì, in ragione dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nel citato art. 15-septies del d. lgs. n. 502/1992.
3) L'art. 17, comma 3, in materia di razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese, stabilisce che “Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono emesse le prescrizioni di adeguamento con il relativo termine di adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per le quali l'irrogazione della sanzione amministrativa è condizionata all'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni”
Secondo la norma provinciale in esame, pertanto, l’autorità incaricata del controllo, che accerti violazioni amministrative, stabilisce altresì le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate e il termine finale di adeguamento,
procedendo all’irrogazione della sanzione prevista unicamente qualora il trasgressore non si sia adeguato alle prescrizioni impartite nel termine prefissato.
Tale disposizione provinciale modifica i principi fondamentali della legislazione statale in materia di sanzioni amministrative in quanto introduce una prescrizione la cui piena osservanza comporta l'estinzione dell'illecito, senza alcuna conseguenza ulteriore nei confronti del trasgressore.
Viene introdotto, pertanto, un procedimento che deroga al principio contenuto nella normativa statale di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del d. lgs n. 124 del 2004 ove è previsto invece che l'ottemperanza al provvedimento di diffida comporta il pagamento di una somma di danaro, sia pure in misura ridotta, a titolo di sanzione, pagamento che ha come conseguenza l’estinzione dell’illecito. Al contrario nella legge provinciale in esame l’ottemperanza alla diffida produce senz’altro l’estinzione dell’illecito amministrativo accertato, ma non comporta la necessità del pagamento di alcuna somma a titolo di sanzione.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla lotta al lavoro sommerso e irregolare, che è lo scopo principale dell'ispezione del lavoro, ha ricondotto detta materia nell’ambito dell’ordinamento civile, che, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale (Sentenza C. Cost. n. 234/2005).
La norma provinciale in esame eccede altresì dalle competenze attribuite alla Provincia di Bolzano con il dPR n. 197/1980, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità”, che, nel delegare alle Province autonome, tra le altre, le funzioni statali in materia di previdenza, vigilanza e tutela del lavoro, all’art. 3, comma 4, stabilisce che “le funzioni amministrative vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale”
Sulla materia della regolamentazione delle sanzioni amministrative spettante al soggetto pubblico e la cui inosservanza costituisce atto sanzionabile, si è espressa Corte Costituzionale con sentenza n.19 del 2014 ove è ribadito il principio, applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale, secondo il quale “nessuna fonte regionale può introdurre nuove cause di esenzione della responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale e riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Costituzione".
Pertanto l’art. 17, comma 3, della legge provinciale in esame, nell’introdurre per le sanzioni amministrative una prescrizione al cui adempimento consegue automaticamente l'estinzione dell'illecito, eccede dalle competenze attribuite alla Provincia dall’art. 9, n. 4, dello statuto speciale, nonché dalle relative norme di attuazione sopra citate (art. 3 del DPR n. 197/1908), e contrasta altresì con le disposizioni statali recate dall’art.13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 124/2004, invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), e i principi fondamentali in materia di previdenza e tutela del lavoro di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Per i suddetti motivi le norme provinciali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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