Dettaglio Legge Regionale

Interventi in favore delle vittime della criminalità. (5-7-2016)
Liguria
Legge n.11 del 5-7-2016
n.14 del 13-7-2016
Politiche socio sanitarie e culturali
9-9-2016 / Impugnata
La legge della regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11, recante “Interventi in favore delle vittime della criminalità” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

L’art. 1 della legge in esame, al comma 2, stabilisce che “La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge”.

La previsione regionale in esame, nell’assicurare il patrocinio a spese della Regione a tutti i soggetti che, indagati per eccesso colposo in legittima difesa, siano stati vittime di un delitto contro il loro patrimonio o contro la loro persona invade la competenza legislativa riservata allo Stato in materia di ordinamento penale, in violazione dell' articolo 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione.
Infatti la norma in esame, che peraltro è connotata da assoluta indeterminatezza quanto ad oggetto ed ambito dei soggetti tutelati, attua un generale riconoscimento del beneficio economico sempre e comunque per il solo fatto di avere commesso un fatto di reato in conseguenza di una paventata aggressione.
Tale generalizzata erogazione del beneficio in esame, senza alcuna limitazione, incide sull'equilibrio dei rapporti sociali, e dunque sulla sicurezza, in quanto si configura quale intervento di favore anche nei confronti di chi è autore di una condotta illecita commessa al di fuori della scriminante della legittima difesa e, quindi, sia stato condannato.
Essa si pone pertanto in contrasto anche con la previsione costituzionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. h), che riserva alla esclusiva potestà legislativa statale la materia dell'ordine pubblico e delle sicurezza, "materia che, per costante giurisprudenza di questa Corte, si riferisce «all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest’ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011)" (Corte cost., sent. n. 118/2013).
Si veda anche la sent. n. 35/2012, nella quale si chiarisce che "questa Corte ha ripetutamente affermato che l'ordine pubblico e la sicurezza, ai fini del riparto della competenza legislativa, hanno per oggetto le «misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004).".
Si soggiunge, infine, che, in alcune pronunce, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l) è stata intesa dalla Corte costituzionale in termini ampi. Si veda, a tale riguardo, la sent. n. 50/2008, nella quale si legge quanto segue: “Nella parte in cui la norma…destina risorse al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, essa, essendo finalizzata ad assicurare la prevenzione e repressione di reati, è riconducile sia all'ambito materiale dell'ordine pubblico e sicurezza, sia a quello dell'ordinamento penale, attribuiti entrambi alla competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere h e 1, Cost.)".
Per tali ragioni, la previsione normativa di cui all’art.1, comma 2, della legge in esame viola la previsione costituzionale di cui all' articolo 117, comma secondo, lett. h) ed l) , che riservano allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché dell’ordinamento penale.

Per i motivi esposti la disposizione regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

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