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Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 – 2018. (5-8-2016)
Trento
Legge n.14 del 5-8-2016
n.32 del 9-8-2016
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Nella seduta del 4 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della legge della Provincia di Trento n. 14 del 5 agosto 2016 concernente: "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 – 2018." in quanto prevedeva all'articolo 7 di considerare l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato ai fini degli equilibri di bilancio per gli enti territoriali compresi nel sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79, comma 4, dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31/08/1972, n. 670).
Tale previsione si poneva in contrasto con l’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che disciplina le modalità di definizione del pareggio di bilancio, con l’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che disciplina il fondo pluriennale vincolato e con lo stesso articolo 79, comma 4-quater, dello Statuto. La disposizione contrastava, pertanto, con gli articoli 81, 117, terzo comma e 119, secondo comma della Costituzione, in quanto invalidava il principio di copertura finanziaria ed invasiva della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Provincia di Trento ha, successivamente, emanato la legge provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016 che, all’articolo 5, ha modificato la precedente norma impugnata, prevedendo il rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di finanza pubblica.
Atteso il conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
4-10-2016 /
Impugnata
La legge provinciale Trento n. 14 del 2016 presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
L’articolo 7 è illegittimo in quanto, nel prevedere disposizioni correlate all'ordinamento finanziario della regione Trentino - Alto Adige, dispone, in particolare, la possibilità per gli enti locali del territorio della Provincia autonoma di Trento di considerare, ai fini degli equilibri di bilancio, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, includendo anche il fondo pluriennale vincolato finanziato da debito.
Al riguardo, si evidenzia che la modifica proposta detta una disciplina particolareggiata solo per il sistema territoriale della Provincia autonoma di Trento; la disposizione regionale è in contrasto con le disposizioni che regolano la finanza pubblica per l'anno 2016 per l'intero territorio nazionale, recate dall'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015; disposizioni che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Le disposizioni sulle regole di finanza pubblica, come affermato anche dalla Corte Costituzionale, enunciano “un vincolo (…) di carattere generale” (sentenze n. 245 del 2004 e n. 88 del 2014) a cui deve soggiacere la finanza pubblica, compresi gli enti locali del Trentino Alto Adige al pari di tutti gli altri enti locali del territorio nazionale. Pertanto, non appare giustificabile un trattamento differenziato. L’omogeneità di trattamento tra i vari livelli di Governo della Repubblica, come affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 245/2004 e n. 88/2014, deriva dal fatto che i vincoli di bilancio sono diretta conseguenza degli impegni assunti dall’Italia in sede europea; in tale prospettiva, i contenuti della legge “rinforzata” qual è la legge n. 243/2012 – che include i comuni e le comunità comprensoriali del Trentino Alto Adige alla disciplina del pareggio di bilancio – sono da ricollegarsi agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, i quali consentono “le limitazioni di sovranità” richieste dall’appartenenza all’Unione Europea e vincolano la potestà legislativa statale e regionale al rispetto delle prescrizioni previste dall’ordinamento comunitario.
Come evidenziato nella citata sentenza n. 88/2014, la garanzia dell’omogeneità della disciplina è connaturata alla logica della riforma della finanza pubblica, poiché, oggi, ancor più che il passato, non si può “ammettere che ogni ente e ogni regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione” (sentenza n. 425/2004) dei vincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta, infatti, di vincoli generali che devono valere “in modo uniforme per tutti gli enti, (e pertanto) solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte”. Tali vincoli non sono, pertanto, derogabili dalle autonomie speciali.
Resta, comunque, inteso che le province autonome, in virtù della competenza primaria in materia di finanza locale, possono “adattare” per i propri enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del pareggio di bilancio, fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale per l’intero territorio regionale. In altri termini, si ritiene che la Provincia autonoma di Trento non possa includere nel saldo il fondo pluriennale vincolato derivante da debito e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, mentre potrebbe consentire agli enti locali del proprio territorio, attraverso un uso strategico degli strumenti vigenti di flessibilità del saldo, la possibilità di variare il saldo di riferimento, anche al fine di assicurare una crescita degli investimenti, purché complessivamente per tutto il territorio regionale sia rispettato il pareggio come definito dal nuovo articolo 9 della legge n. 243/2012.
Per quanto sopra indicato, si propone l'impugnativa per illegittimità costituzionale della disposizione in esame per contrasto con gli articoli 81, 117, terzo comma , e 119, secondo comma. della Costituzione.
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