Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012. (18-10-2016)
Toscana
Legge n.72 del 18-10-2016
n.48 del 26-10-2016
Politiche infrastrutturali
16-12-2016 / Impugnata
La legge regionale , che detta norme per il potenziamento dell’Autorità Portuale Regionale, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 2, che eccede dalle competenze regionali , violando i principi fondamentali in materia di coordimento della finanza pubblica , sanciti dall’ 1, comma 228, della legge n. 208/2015, in contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La norma regionale infatti inserisce il comma 3 bis all'art. 19 della Lr. n. 23/2012 e stabilisce che, per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive attribuite all’Autorità portuale regionale, di cui all'art. 3, commi 1 bis e 1 ter della 1r. n. 12/2013, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dal 2017, ad incrementare Ia dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità.
La prevista deroga in materia di limiti assunzionali e relativa spesa - peraltro senza alcuna indicazione circa la corrispondente riduzione della dotazione organica dell'ente finora deputato a svolgere le funzioni ora trasferite all'Autorità portuale - si pone in contrasto con le disposizioni in materia di turn over prevista dall'articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015. La disciplina delle assunzioni negli enti territoriali, al pari delle altre PP.AA., è sottoposta, per esigenze di finanza pubblica, a rigidi vincoli assunzionali e, pertanto, la sua inosservanza costituisce una violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Per questo motivo la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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