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“Assestamento al bilancio di previsione 2016 - 2018 della Regione Campania”. (7-12-2016)
Campania
Legge n.36 del 7-12-2016
n.83 del 7-12-2016
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Nella seduta del 2 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della legge della Regione Campania n. 36 del 7 dicembre 2016 recante: "Assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 della regione Campania” in quanto, nel recepire la delibera consiliare di un secondo riaccertamento straordinario dei residui (non consentito dal Punto 9.3 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011) operava una variazione in aumento della quota annua del disavanzo derivante dal riaccertamento, ripianato con le modalità previste dall’articolo 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/20,1 (in trenta quote annuali costanti) anziché con le regole ordinarie del disavanzo al bilancio, dettate dalla disciplina di cui all'articolo 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011.
Tale previsione si poneva in contrasto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e violava l'articolo 117, lettera e) della Costituzione che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tale materia.
In seguito, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania ha deliberato che la Regione “ha dimostrato di procedere ad una compressione annuale della spesa a vantaggio del recupero del disavanzo di amministrazione, più veloce di quello imposto dalla normativa dell’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011” (Deliberazione n. 65/2017/PARI, Allegato A). Il MEF - Economia ritiene che il ripiano trentennale del disavanzo può considerarsi pertanto consentito ed i rilievi di illegittimità costituzionale possono considerarsi superati.
Atteso il conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le motivazioni che precedono si ritengono caducate le motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
2-2-2017 /
Impugnata
La legge della Regione Campania n. 36 pubblicata sul B.U.R. n. 83 dei 07/12/2016 recante:
"Assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 della regione Campania". Presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati in relazione alle previsioni dell’articolo 3.
Preliminarmente, si segnala che il provvedimento in esame, recependo contabilmente te disposizioni del Rendiconto 2013 (legge regionale a. 31/2016), presenta profili di criticità recependo le disposizioni del rendiconto 2013, all'articolo 3 (Variazioni alle previsioni di spese) che prevede, tra l'altro, la variazione in aumento della quota annua del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in trenta esercizi (+ euro 32.369.826,78 per il 2016, + euro 16. 184.913,39 per 2017 e + euro 16.184.913,39 per il 2018), anziché prevedere correttamente l'imputazione in bilancio del maggior disavanzo nel rispetto dell’'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011. La norma, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 117, lettera e) della Costituzione riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Nel caso in esame l’illegittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguarda la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
Al riguardo, la Corte dei Corti - Sezione regionale di controllo per la Campania, nella Relazione allegata al Giudizio di parificazione del Rendiconto 2013, aveva osservato che "il riaccertamento straordinario non può costituire mezzo per eludere il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, utilizzato per accedere al ripiano trentennale di disavanzi che non hanno causa nel mutamento delle regole di costruzione del bilancio”.
Per le specificate motivazioni l’art. 3 della legge regionale deve essere impugnato a norma dell’articolo 127 della Costituzione.
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