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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 è stata impugnata la legge della regione Lazio n. 17 del 31 dicembre 2016 concernente: "Legge di stabilità regionale 2017".
L'art. 3, comma 73, della citata legge regionale poneva a carico del Consiglio regionale la spesa relativa ai giornalisti che prestano la loro attività nei gruppi consiliari, senza rispettare i limiti di budget previsti dall’articolo 14 l.r. n. 4/2013, emanata in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, relativo alla riduzione dei costi della politica. Tale deroga costituiva, pertanto, un aggiramento del d.l. n. 174/2012 e rappresentava una violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica che lo Stato ha emanato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La Regione ha successivamente emanato la legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017, che all’articolo 17, comma 96, abroga la disposizione impugnata dal Governo.
Atteso il conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quanto sopra esposto ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto precede, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
23-2-2017 /
Impugnata
La legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 recante "Legge di stabilità regionale". Pubblicata sul BUR 31 dicembre 2016, n. 105 presenta profili illegittimi:
L'art. 3, comma 73, d pone a carico del Consiglio regionale la spesa relativa ai giornalisti che prestano la loro attività nei gruppi consiliari (nel limite di una unità per gruppo) “al di fuori del budget previsto dall’articolo 14 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione)”
Tale disposizione si pone in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174.
In particolare l’articolo 2, comma 1, lettera h), del citato decreto-legge, relativo alla riduzione dei costi della politica, stabilisce che la Regione definisca “l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione”. Parametro omogeneo che la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti Stato –Regioni del 6 dicembre 2012 ha individuato nel “costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D 6 (compresi gli oneri a carico dell’ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale”.
La Regione Lazio ha dato attuazione alle citate disposizioni con l’articolo 14 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, rispetto al quale il comma in oggetto si pone espressamente in deroga stabilendo, come detto, che la spesa relativa al personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti che svolge attività presso i gruppi consiliari è al di fuori dei tetti di spesa imposti in materia.
Tale deroga costituisce, quindi, un aggiramento d.l. 174 del 2012 e rappresenta una violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica che lo Stato ha dettato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost (cfr. sentenza Corte costituzionale 39/2014).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene che l'art. 3, comma 7 della legge in argomento debba ssere impugnato ex articolo 127 della Costituzione.
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