Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania. (20-1-2017)
Campania
Legge n.4 del 20-1-2017
n.7 del 20-1-2017
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2017 è stata impugnata la legge della regione Campania n. 4 del 20 gennaio 2017, recante: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania", in quanto, recependo contabilmente le disposizioni dell'Assestamento 2016 (legge regionale n. 36/2016) precedentemente impugnato, presentava gli stessi profili di criticità evidenziati in tale sede.

L’impugnativa è stata deliberata poiché, a seguito di successive deliberazioni di riaccertamento straordinario dei residui, non consentite dal Punto 9.3 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione aveva determinato un maggiore disavanzo disponendone il ripiano in trenta quote annuali costanti con le modalità previste dall’articolo 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, anziché con le regole ordinarie del disavanzo al bilancio, dettate dalla disciplina di cui all'articolo 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 (nel triennio del bilancio di previsione). La legge regionale violava l'articolo 117, lettera e) della Costituzione che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania ha successivamente deliberato che la Regione “ha dimostrato di procedere ad una compressione annuale della spesa a vantaggio del recupero del disavanzo di armonizzazione, più veloce di quello imposto dalla normativa dell’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011” (Deliberazione del 6 aprile 2017, n. 65/2017/PARI, Allegato A). Il MEF Economia ritiene che il ripiano trentennale del disavanzo può considerarsi pertanto consentito ed i rilievi di illegittimità costituzionale possono considerarsi superati

Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale della disposizione sopracitata.

Si propone pertanto la rinuncia all'impugnativa della legge della Regione Campania n. 4 del 20 gennaio 2017.
21-3-2017 / Impugnata
La Legge della Regione Campania n.4 pubblicata sul B.U.R n. 7 del 20/01/2017
recante: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania."

Il provvedimento in esame, recependo contabilmente le disposizioni del Rendiconto 2013 (legge regionale n. 31/2016) e dell' Assestamento 2016 (legge regionale n. 36/2016), presenta gli stessi profili di criticità riscontrati in sede di esame delle suddette leggi regionali.
Al riguardo, si richiama che l'Assestamento 2016 è stato oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel dettaglio, il rilievo ha riguardato il Rendiconto 2013 - e conseguentemente l'Assestamento 2013 nella parte in cui la Regione, a seguito di successive deliberazioni di riaccertamento straordinario dei residui, non consentite dal Punto 9.3 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, aveva determinato un maggiore disavanzo di euro 485.547.401,64 e ne aveva disposto il ripiano con le modalità previste dall’articolo 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/20,1 (in trenta quote annuali costanti) anziché con le regole ordinarie in applicazione del disavanzo al bilancio, dettate dalla disciplina di cui all'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 1181 2011 (nel triennio del bilancio di previsione e in ogni caso entro la conclusione della legislatura).
Ciò premesso, la legge di bilancio in esame, recependo contabilmente quanto illegittimamente disposto dal Rendiconto 2013 e dall'Assestamento 2016, prevede un disavanzo di amministrazione pari ad euro 136.452.242,42 per l'anno 2017, euro 138.036.312,39 per l'anno 2018 ed euro 139.661.146,13 per l'anno 2019, che inficia anche gli allegati contabili di cui all'articolo 3, quali il "Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria" e il 'Prospetto degli equilibri di bilancio".
Conseguentemente, emerge un contrasto della legge di bilancio nel suo complesso con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Tanto rappresentato, si evidenzia, tuttavia, che in data 7 febbraio 2017 si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una riunione, alla presenza del Presidente della Regione Campania, a conclusione della quale è stato ipotizzato un intervento legislativo statale volto a superare le difficoltà finanziarie della Regione a ripianare il maggiore disavanzo ai sensi del citato articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Tanto rappresentato, si ritiene, tuttavia, di dover impugnare la legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

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