Dettaglio Legge Regionale

Rendiconto generale per l’esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare. (7-3-2017)
Abruzzo
Legge n.16 del 7-3-2017
n.35 del 20-3-2017
Politiche economiche e finanziarie
19-5-2017 / Impugnata

La legge Regione Abruzzo n. 16 pubblicata sul B.U.R n. 35 del 20/03/2017 recante: “Rendiconto generale per l’esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.”, presenta profili di illegittimità costituzionale nella sua interezza e con particolare riferimento all’articolo 1, commi 1 e 2 e agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 per violazione dell’art. 81 della Costituzione.

In relazione all’art. 1, commi 1 e 2, si eccepisce la violazione del termine di approvazione della norma de qua, in violazione dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 76/2000 nonché dell'articolo 39 della legge regionale di contabilità n.3/2002, che rappresentano la normativa di riferimento per il rendiconto in esame e ne prevedono l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce.
Per quanto attiene alle ulteriori criticità, occorre preliminarmente evidenziare che con la Delibera n. 39/2016/PARI la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha parificato il Rendiconto 2013 dell'Abruzzo con talune eccezioni, tra cui i capitoli concernenti economie vincolate riprogrammate per finalità diverse da quelle inizialmente previste e la mancata neutralizzazione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 35 del 2013. Inoltre, su tali argomenti, la predetta Corte ha sollevato questioni di legittimità costituzionale avverso: gli articoli 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 2 del 2013 - Legge finanziaria regionale 2013; gli articoli 1, 4, 11 e 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015); l'articolo 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20. Conseguentemente ha sospeso il giudizio per le voci non parificate, interessate dalle suddette disposizioni.
Al riguardo, la Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 89 del 3/05/2017, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme censurate.
In sintesi, la sentenza ha rilevato una violazione del principio di equilibrio del bilancio con riferimento ad economie vincolate riprogrammate per obiettivi diversi da quelli inizialmente previsti, finanziate da avanzo non accertato in via definitiva con l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente. Tale "riprogrammazione" ha determinato un incremento indebito della spesa, attraverso l'iscrizione illegittima dell'avanzo di amministrazione ed in assenza di un autentico vincolo di destinazione.

La Consulta, inoltre, ha dichiarato di non poter accogliere le difese svolte dalla Regione Abruzzo, tra le quali l'argomento secondo cui la sopravvenuta legge regionale n. 16 del 2017 (Rendiconto 2013 in esame) avrebbe risolto il problema della copertura attraverso l'accertamento di un congruo avanzo di amministrazione. Tale risultato di amministrazione, infatti, secondo la Corte Costituzionale, non risulta affidabile, poiché "ritenuto parziale e non attendibile" dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, che non ha parificato ingenti poste dei residui attivi e passivi, rilevando considerevoli criticità sia in merito alla loro sussistenza ed al loro mantenimento in bilancio sia riguardo alle ricadute dell'operazione di riaccertamento dei residui compiuta dalla Regione, in termini di certezza delle risultanze di bilancio.
“Detto avanzo viene ottenuto attraverso un’operazione contabile non corretta, in quanto indipendentemente dalla procedura di riaccertamento straordinario dei residui prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011 (che non è qui in discussione) sussiste comunque l’obbligo indefettibile per ciascun ente territoriale di effettuare annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, l’esatta ricognizione dei residui attivi e passivi.
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi è operazione propedeutica a qualsiasi rendiconto, in quanto consente di individuare formalmente: crediti di dubbia e difficile esazione; crediti inesigibili ed insussistenti (per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito); debiti prescritti; somme da portare in economia ed, in ogni caso, tutte le componenti degli esercizi decorsi che influiscono sul risultato di amministrazione.
È evidente che senza una verifica di tal genere non si può procedere all’approvazione del rendiconto ancorché tale procedura sia rafforzata, come nel caso delle Regioni, dall’adozione di un atto legislativo. In definitiva, la legge sopravvenuta, oltre a non avere un legame diretto con le norme impugnate, non assicura chiarezza e stabilità ai conti regionali, peggiorando la situazione dell’ente territoriale, anche per l’assenza di punti di riferimento sicuri quali la continuità con le risultanze degli esercizi pregressi e l’esatta contabilizzazione dei crediti e dei debiti allo stato esistenti.
Ad ogni modo, si ritiene opportuno richiamare che la legge regionale in parola all'articolo 11, approvando la tabella "Residui perenti ed economie vincolate 20l3”, riconosce gli importi delle "economie riprogrammate" oggetto di rilievo della Corte dei Conti e all'articolo 12 rileva un disavanzo effettivo che include l'importo dell'anticipazione di liquidità, sebbene non sia rappresentato nel conto finanziario.
Si segnala, da ultimo che la Corte Costituzionale si è espressa sulle tematiche relative alle predette criticità da ultimo con le sentenze n. 138/2013 e 241/2013.
Alla luce della più volte menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2017 ed in particolare al richiamo esplicito alla legge regionale in esame - segnatamente nei punti 6.4, 8 (nel finale) e 8.1 – laddove la medesima Consulta dichiara che la legge in parola “finisce per alterare in modo ancor più grave le disfunzioni accertate per gli anni precedenti”, conseguentemente si ritiene che la stessa debba essere impugnata per violazione della Costituzione: art. 81 nella sua interezza, art. 81, comma 4, 117, comma 3 con riguardo ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e art.117, comma 2, lett. e), in materia di sistema contabile dello Stato, con le fonti interposte, rappresentate dai principi di coordinamento della finanza pubblica emanati dal legislatore statale, nei quali, appunto, sono ravvisabili limitazioni ai saldi dei bilanci regionali (in tal senso, in particolare, le sentenze n.70/12 e n.115/12).

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