Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024). (25-1-2024)
Abruzzo
Legge n.4 del 25-1-2024
n.12 del 26-1-2024
Politiche economiche e finanziarie
20-3-2024 / Impugnata
La legge regionale Abruzzo n. 4 del 2024 presenta alcuni profili di non conformità ai principi della Costituzione con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 26, comma 20, lett. a) e 21 e va impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale per le motivazioni che di seguito si illustrano.

Articolo 26 commi 20, lettera a), e 21.
L’articolo 26, comma 20, lettera a), modificando all'articolo 1, comma 1, della legge regionale Abruzzo 18 aprile 2011, n. 10, estende al 31 dicembre 2022 il periodo di preesistenza di sottotetti o accessori ai fini del recupero edilizio. A seguito di detta modifica, la norma risulta pertanto del seguente tenore:
"E’ consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.2022 previo rilascio del titolo edilizio abitativo".
Il successivo comma 21 del medesimo articolo 26, inoltre, modificando a sua volta il termine contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40, recante "disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente", stabilisce che ai fini dell'applicazione della legge, si definiscono "a) vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti al 31.12.2022".
Le descritte disposizioni, di fatto, ammettono, nell'ambito di iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'utilizzazione residenziale indipendentemente dai parametri urbanistici e delle densità edilizie.
Tale meccanismo distorsivo consente, dapprima di realizzare sottotetti e accessori senza che facciano volume urbanistico, salvo poi, per effetto di norme come quella in esame, l’utilizzo per uso abitativo, senza che sia richiesto il rispetto di parametri urbanistico - edilizi.

Le disposizioni violano, pertanto, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale della materia "governo del territorio", attraverso la violazione dei parametri interposti di cui agli articoli 2-bis e 14 del D.P.R. n. 380/2001, all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e agli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

In particolare, gli articoli 2-bis e 14 del D.P.R. n. 380/2001, nel consentire la possibilità da parte delle regioni di emanare disposizioni derogatorie al DM n. 1444/1968, stabilisce al contempo che ciò può avvenire "nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali". In questo quadro, non è consentito alle regioni - al di fuori di una disciplina temporanea ed eccezionale - introdurre con legge deroghe generalizzate e permanenti alla pianificazione urbanistica e agli standard stabiliti dal D.M n. 1444 del 1968. La pianificazione urbanistica svolge, infatti, una funzione necessaria e insostituibile di disciplina dell'uso del territorio, rappresentando la principale (se non unica) sede in cui è possibile operare la sintesi dei molteplici interessi, anche di rilievo costituzionale, afferenti a ciascun ambito territoriale.

L'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), stabilisce inoltre che "in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi" e che detti limiti "sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici".
Nel merito, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza (si vedano (sentenze nn. 170 e 219 del 2021, n. 24 del 2022, e, da ultimo, sentenza 10 febbraio 2023, n. 17) ha avuto modo di chiarire che detta disposizione, nel prevedere l'osservanza di limiti inderogabili nella formazione degli strumenti urbanistici, presuppone la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione del territorio. Corollario di esso è che tutti i singoli interventi di trasformazione devono rinvenire la loro base in un presupposto atto di pianificazione e devono, rispettarne le prescrizioni. Solo attraverso una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, è possibile garantirne un ordinato sviluppo.

In materia di proroghe reiterate, si rammentano inoltre le recenti statuizioni in materia della Corte costituzionale n. 17 e, più di recente, n. 147 del 2023; quest'ultima ha in termini generali argomentato che "Normative di tal fatta, tuttavia, debbono essere necessariamente eccezionali e transitorie, poiché una generalizzata possibilità di recupero volumetrico a fini abitativi - tanto più se frutto, come nel caso di specie, di reiterati interventi legislativi che ne proiettano nel tempo l'operatività - aumenta in maniera esponenziale il numero degli interventi assentibili e può anche incentivare interventi difformi dai piani urbanistici, in contraddizione con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo ed efficientamento energetico".

Ciò premesso, si ritiene che le disposizioni della legge regionale sopra citate configurino una violazione di normative statali e dei parametri costituzionali suddetti per le motivazioni indicate e debbano essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.


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