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Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006. (21-4-2017)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.10 del 21-4-2017
n.15 del 26-4-2017
Politiche infrastrutturali
22-6-2017 /
Impugnata
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 26 aprile 2017 reca una disciplina organica della gestione dei beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado e apporta modifiche alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
Al riguardo, si premette che l’art. 4 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni), attribuisce alla Regione, tra l’altro, la potestà legislativa esclusiva in materia di industria e commercio, turismo e industria alberghiera ( art. 4, primo comma, nn. 6 e 10). Detta competenza, ai sensi del medesimo articolo 4, deve esplicarsi “in armonia con la Costituzione“ e quindi nel rispetto delle competenze esclusive statali, che, per quel che qui è di più prossimo interesse, riguardano le materia della «tutela della concorrenza» e dell’ «ordinamento civile» .
Ciò premesso, risultano quindi censurabili le disposizioni della legge regionale in esame in materia di demanio marittimo regionale di seguito individuate, relative alle modalità di affidamento e alla durata delle concessioni demaniali marittime. In particolare :
1)L’articolo 7, che disciplina la procedura per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime;
2)L’articolo 8 relativo alla procedura di aggiudicazione della concessione;
3)L’Articolo 9, comma 3, che disciplina la durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative;
4)L’articolo 49 che impone determinati obblighi ai concessionari entranti.
Tali disposizioni, dettando una disciplina regionale dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, eccedono dalle competenze statutarie e risultano invasive delle competenze in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, riconosciute in via esclusiva allo Stato dall’articolo 117, secondo comma lettere e) ed l) della Costituzione .
Per questi motivi le norme della legge regionale sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione
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