Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni varie e finanziarie (31-1-2024)
Sicilia
Legge n.3 del 31-1-2024
n.7 del 3-2-2024
Politiche economiche e finanziarie
26-3-2024 / Impugnata
La legge della regione Siciliana n. 3 del 03/02/2024 recante “Disposizioni varie e finanziarie”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

§§§

L’articolo 49 “Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili” riconosce, al fine di fronteggiare maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative (articolo 26 L. 833/78), dalle comunità terapeutiche assistite nonché dalle residenze sanitarie assistenziali e dei centri diurni per i soggetti autistici, l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime strutture nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR, previo rispetto dei CCNL sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative.
Al comma 2, invece, per le medesime ragioni è riconosciuto un adeguamento tariffario pari al 2% per le prestazioni rese dai Centri Dialisi.
Sono ignoti i criteri di calcolo utilizzati per la definizione dell’adeguamento tariffario nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR e le relative fonti dati utilizzate, mancando elementi informativi sufficienti per valutare la correttezza dell’adeguamento tariffario. Non è nemmeno possibile valutarne la coerenza con il programma operativo e la cornice economico-finanziaria dello stesso.
Si rammenta che le regioni, in coerenza con la legislazione vigente, possono riconoscere variazioni tariffarie, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del SSR e nel rispetto della normativa specifica in materia tariffaria cui devono sottostare le regioni in piano di rientro.
Pertanto, tale art. 49, al comma 2, contrasta con l’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. il quale, con riferimento alla definizione del sistema di calcolo delle tariffe, prevede che le stesse siano determinate sulla base della rilevazione dei costi standard di produzione di un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati. Si richiede pertanto l’impugnativa dell'articolo 49, comma 2, per contrasto con l’articolo 81e 117, terzo comma, della Costituzione in materia di copertura delle leggi di spesa e coordinamento della finanza pubblica. Si ricorda che la regione è sottoposta a piano di rientro sanitario e al comma 80 art 2 della legge 191/2009.

§§§

Articolo 57 - L’articolo in esame, al comma 6, prevede che, nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016, relativo alla determinazione dei compensi massimi degli organi delle società controllate, agli enti di cui al comma 2 della citata norma, si applicano le disposizioni di cui al DPCM n. 143/2022.

Al riguardo, premesso che non risulta chiaro il richiamo agli “enti” di cui al comma 2 del medesimo art. 11 del d.lgs. 175/2016, laddove tale comma fa invece riferimento all’organo amministrativo delle società a controllo pubblico, qualora con la disposizione in esame si intenda estendere l’applicabilità del regolamento in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici, recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, agli organi amministrativi delle società pubbliche sottoposte a vigilanza e/o controllo della Regione, va rilevato che la norma, ponendosi in contrasto sia con la normativa primaria di cui all’art. 1, comma 596 delle legge n. 160/2009, richiamato in premessa dal citato DPCM - che esclude espressamente le società dall’ambito di applicazione della disciplina regolamentare - sia con l’art. 11, comma 7, del TUSP, recante la disciplina transitoria nelle more dell'emanazione del decreto di cui al predetto comma 6, presenta profili di incostituzionalità, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lettera l) che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, quale la disciplina in tema di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 57 , comma 6, della legge regionale in oggetto per contrasto con art. 117, secondo comma, Cost. in materia di ordinamento civile, in relazione all’art. 1, comma 596 delle legge n. 160/2009 ed all’art. 11, comma 7, del D.lgs. n. 175 del 2016.

§§§

L’articolo 71 “Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR”, commi 1 e 2, modificano il comma 15 dell’art. 5 della precedente legge regionale n. 9 del 2020 in materia di prestazioni extra budget estendendo la disciplina ivi dettata al settennio 2020-2026.
La precedente norma regionale, di fatto, dettava previsioni, per il periodo 2020-2022, volte a fronteggiare esigenze peculiari proprie del periodo dell’emergenza pandemica, esigenze che, peraltro, hanno poi trovato adeguata risposta a livello statale nelle previsioni dell’art.4, commi 5 bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020 convertito con la legge n.77 del 17/07/2020, come modificato ed integrato dall’art 19 ter del Decreto Legge 28/10/2020, n.137 convertito in legge 18/12/2020, n.176.
La disposizione regionale nell’estendere la disciplina dettata dalla precedente legge regionale genera criticità sia in termini di contrasto con il Piano di rientro sia nel senso di poter generare un incremento di costi non quantificato e non compatibile con l’equilibrio economico sanitario della regione.
In relazione al comma 1, relativo alle “prestazioni extra-budget”, la disposizione è illegittima per violazione dell'articolo 8-sexies del D. Lgs n. 502/1992 e pertanto si chiede l’impugnativa per contrasto con l’articolo 81 e 117 della Costituzione. Si ricorda che la Regione è sottoposta a Piano di rientro sanitario e si richiama l’attenzione sul comma 80 dell’articolo 2 della legge 191/2009.
Con riferimento al comma 3, la norma - laddove prevede il riconoscimento a strutture private accreditate della “parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura” - si pone in contrasto con l’articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992 che non consentono la remunerazione dei fattori produttivi delle strutture private accreditate con il SSR. La disposizione in esame è pertanto illegittima per contrasto con l’articolo 81 e 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992 quale norma interposta . Si ricorda che la regione è sottoposta a piano di rientro sanitario e al comma 80 art 2 della legge 191/2009.

§§§

Articolo 83, comma 2 – Con riferimento ai commissari straordinari e commissari liquidatori degli ATO, prevede l’assunzione in capo alla Regione di oneri non quantificati per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte e per le altre spese eventualmente sostenute e documentate.
Al riguardo, nel premettere che gli oneri non sono quantificati, si segnala che non si hanno elementi per valutare la congruità della copertura finanziaria degli oneri individuata mediante le risorse disponibili in bilancio a valere sulla Missione 9, Programma 4, Capitolo 242533.
Tale disposizione va pertanto impugnata per violazione dell’articolo 81 della Costituzione che pone, al terzo comma, un vincolo di copertura finanziaria delle leggi di spesa.

§§§

L’articolo 138, al comma 1, prevede che i limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR sono aumentati annualmente del 15% per garantire il funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR.
Al riguardo, circa le previsioni di cui al comma 1, si osserva che l’art. 1, comma 244 della legge n. 213/2023, per il potenziamento dell'assistenza territoriale, ha ulteriormente incrementato la spesa massima autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge n. 234/2021, di 250 milioni di euro per il 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, a valere sul finanziamento del SSN, demandando ad apposito decreto interministeriale il riparto delle risorse fra regioni e province autonome, anche tenendo conto degli obiettivi PNRR.
Per le già menzionate finalità - e tenuto conto delle stabilizzazioni del personale di cui all’art. 1, comma 268, lettera b), della legge 234/2021, all’art. 4, comma 9 septiesdecies, del dl 198/2022 e all’art. 13, comma 1-bis, del dl 34/2023 - il comma 2 prevede un ampliamento delle piante organiche in conformità alla direttiva attuativa dell'Assessorato regionale della salute - dipartimento per la pianificazione strategica prot. Servizio 1/n. 24514.
In relazione al citato ampliamento delle piante organiche, le regioni per quanto attiene le spese per il personale soggiacciono (ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019) a specifici parametri di spesa. In ogni caso la norma regionale interviene autonomamente sulla normativa nazionale in merito al contenimento del costo del personale ex art. 11 del decreto-legge n. 35/2019. Ciò in quanto il richiamato art. 11 del decreto-legge n. 35/2019 prevede un incremento annuo del 10% dell'incremento del FSR rispetto all'esercizio precedente.
Inoltre, in merito ai citati “limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR”, l’attuazione della predetta norma nazionale si innesta nell’ambito degli adempimenti che i competenti Tavoli tecnici valutano al fine dell’accesso alla quota premiale del FSR.
Infine, il più volte richiamato art. 11 del decreto-legge n. 35/2019 dispone già eventuali incrementi, del 5%, qualora “emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA”.
La norma regionale in esame, intervenendo autonomamente sulla normativa nazionale in merito al contenimento del costo del personale ex art. 11 del decreto-legge n. 35/2019, si pone in contrasto con l’art. 81 e 117, terzo comma, Cost.

§§§

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, negli articoli sopra indicati, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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