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Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. (4-8-2017)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.31 del 4-8-2017
n.32 del 9-8-2017
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2017 è stata impugnata la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2017 concernente: "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.".
L’articolo 11, comma 9, della legge regionale, infatti, stabiliva che per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 della l.r. n. 13/1998 non trovava applicazione il limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale. La disposizione si poneva in contrasto con l’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e con la normativa vincolistica precedente, art. 9 comma 2bis del decreto legge n. 78/2010 e art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015. Ne conseguiva la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La Regione ha successivamente emanato la legge regionale n. 37 del 2017, che all’articolo 12, comma 10, abroga la disposizione impugnata dal Governo.
Atteso il conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quanto sopra esposto ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
6-10-2017 /
Impugnata
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia nm. 31 del 4 agosto 2017, recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 4 ed eccede dalle competenze statutarie per i motivi di seguito illustrati.
La disposizione stabilisce che, in esito ai processi di riforma ordinamentali del sistema delle autonomie locali e in virtù della già raggiunta armonizzazione dei trattamenti economici del personale della Regione e degli enti locali, per effetto dell’autonomia contrattuale conseguente alla costituzione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’art. 127 della l.r. n. 13/1998, non trova applicazione, per le amministrazioni del Comparto unico e con riferimento alle rispettive aree di contrattazione, il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Al riguardo - come evidenziato anche dalla deliberazione n. 425/2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto - la recente disciplina introdotta dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017 (secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016) si pone in linea di continuità con la normativa vincolistica precedente (articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 e articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015), di contenuto pressoché analogo sia pure nella riconosciuta diversità dei tetti di spesa succedutisi. La sostanziale continuità delle modalità attuative dei provvedimenti vincolistici e la oggettiva sovrapponibilità delle disposizioni in questione fa sì che le problematiche applicative si riproducono in termini sostanzialmente analoghi in costanza del nuovo limite di spesa introdotto nel 2017. Pur in presenza di un mutamento del quadro ordinamentale all’interno del quale si collocano le disposizioni vincolistiche in esame (comunque caratterizzate dalla sostanziale riproduzione della struttura del limite di spesa, eccezion fatta per il diverso riferimento temporale), il legislatore nazionale ha voluto porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti pubblici.
Pertanto, considerato che la regola generale sottesa al citato articolo 23 è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti pubblici, si ritiene la disposizione regionale in parola si pone in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Invero, il limite alla crescita dei fondi è posto “Nelle more di quanto previsto dal comma 1” (ossia la previsione secondo cui la contrattazione collettiva nazionale opera la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei medesimi trattamenti) rispetto al quale la Regione, stante l’autonomia contrattuale riconosciuta, asserisce la “raggiunta armonizzazione dei trattamenti economici del personale della Regione e degli enti locali”. In considerazione di quanto sopra rappresentato, fermo restando il rispetto dei tempi dell’armonizzazione della contrattazione collettiva nazionale, non sembra che le Autonomie speciali possano sottrarsi ai limiti generali previsti per tutto il pubblico impiego.
Per i motivi che precedono, la legge regionale in eame deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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