Dettaglio Legge Regionale

Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie. (14-8-2017)
Lazio
Legge n.9 del 14-8-2017
n.65 del 16-8-2017
Politiche economiche e finanziarie
13-10-2017 / Impugnata
La legge regionale Lazio n. 9 pubblicata sul B.U.R n. 65 del 16/08/2017 recante ”Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” presenta profili di illegittimità costituzionale e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 Cost. per i motivi di seguito elencati.

L’articolo 17, comma 97 prevede che, “Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti che, a seguito di specifico concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.”
Il recente atto di indirizzo per la riapertura dei tavoli di contrattazione a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione trasmesso all'ARAN e ai Comitati di settore in data 6 luglio 2017 prevede espressamente che il tema del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni potrà essere affrontato in sede di rivisitazione dei sistemi di classificazione professionale.
Ciò posto, la disposizione regionale in esame - prevedendo l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) che, diversamente da quanto accaduto per la contrattazione per il pubblico impiego nel periodo 2010-2015, è stato rinnovato - si pone in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 17 dell'articolo 9 del d.l. n. 78/2010 che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
Sotto tale aspetto, la norma in esame si pone in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Inoltre, la norma in commento contrasta con il consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme regionali che prevedono l'applicazione del CNLG in quanto in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva (si veda, ad esempio, Corte Cost. sentenza n. 189/2007).
Sotto tale profilo, la norma in esame contrasta con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del decreto legislativo n. 165/2001 e, conseguentemente, con l'art. 117, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

L’articolo 17, comma 50, lett. h), n. 5, della legge della Regione Lazio n. 9 del 2017, viola l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in riferimento all’art. 10 della legge n. 157 del 1992, per i seguenti motivi.
Il comma 50 dell’art. 17, lett. h), n. 5, della legge indicata in oggetto prevede che al comma 9 dell’art. 17 della legge regionale n. 17 del 1995 «dopo le parole: “l’istituzione di zone”» sia «inserita la seguente: “temporanee”», e che l’ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Tali zone, la cui operatività è prevista nel periodo 1 giugno - 31 agosto, non possono avere superficie superiore ai 20 ettari». La disposizione modificata è dunque oggi vigente con il seguente tenore: «I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia autorizzano, su richiesta delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, l'istituzione di zone temporanee destinate al solo allenamento dei cani, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi. Tali zone, la cui operatività è prevista nel periodo 1 giugno - 31 agosto, non possono avere superficie superiore ai 20 ettari».
La disposizione in questione, nella parte in cui individua l’operatività delle zone destinate all’allenamento dei cani nel periodo 1 giugno - 31 agosto è da ritenersi incostituzionale per i seguenti motivi.
L’art. 10, comma 8, lett. e), della legge n. 157 del 1992 affida ai piani faunistico-venatori approvati dalle Province il compito di individuare «le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili». I successivi commi 10 e 11 del medesimo art. 10 inoltre prevedono, rispettivamente, che «Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11 (…)«, e che « Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria».
La giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato, e di recente ribadito, che l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia rientrano nell’attività venatoria, e che le norme statali che rimettono la definizione del relativo arco temporale al piano faunistico-venatorio «assicurano (…) le “garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici”, con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento (sentenza n. 139 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 193 del 2013)» (sent. n. 174 del 2017).
Da qui dunque la evidente illegittimità costituzionale della disposizione che si contesta.
Peraltro, nel merito, la concreta individuazione del periodo di operatività delle zone di allenamento dei cani contrasta con quanto indicato da ISPRA nel “Documento orientativo si criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria” di cui al citato art. 10, comma 11, della legge 157 del 1992. ISPRA, infatti, ritiene necessario che i periodi di addestramento cani nelle apposite aree istituite senza possibilità di sparo, siano sospese nel periodo aprile luglio.

Per le suesposte considerazioni sussistono i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.

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