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Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano. (11-8-2017)
Sicilia
Legge n.17 del 11-8-2017
n.36 del 1-9-2017
Politiche ordinamentali e statuti
13-10-2017 /
Impugnata
Con la legge regionale n. 17/2017, la Regione Sicilia reca disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del Libero consorzio comunale e del Consiglio del libero consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.
La legge regionale in esame incide su una materia che gli articoli 14, comma 1, lettera o) e 15 dello Statuto speciale attribuiscono alla competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” nonché in materia di “circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali”. Inoltre, l’articolo 15 comma 2 dello Statuto prevede che “L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”.
In materia di disposizioni sulle province e sulle città metropolitane, a livello di legislazione statale, è intervenuta la legge n. 56/2014, cui le regioni sono tenute ad adeguarsi. Ai fini dell’adeguamento, la stessa legge ha introdotto due “clausole di salvaguardia” per le regioni ad autonomia speciale.
La prima è richiamata nell’ultima parte dell’art. 1, comma 5, ove si precisa che la disciplina dettata per le Città ed aree metropolitane rappresenta una disciplina di principi di grande riforma economica e sociale, alla quale le regioni speciali (in particolare: Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia) si adeguano in conformità ai relativi statuti. La seconda clausola, di carattere più generale, è contenuta nel comma 145, che individua un termine di dodici mesi per le citate regioni a statuto speciale, affinché adeguino i propri ordinamenti interni ai principi della legge n. 56/2014.
La clausola di cui al citato comma 145, per la Regione Siciliana, prevede l’adeguamento ai principi della legge 56/2014 senza il richiamo alla compatibilità con lo Statuto e successive norme attuative. Si potrebbe desumere pertanto che per la Regione Siciliana l’adeguamento ai “principi” (e non certo alle “norme puntuali”) della legge in esame – che realizza una “significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali” – sia necessitato.
Inoltre, in particolare, i principi della legge medesima relativi alla disciplina di città e aree metropolitane sono qualificati (art. 1 comma 5, legge 56/2014) come principi di grande riforma economica e sociale e, quindi, come tali costituiscono limite all’esercizio della competenza legislativa esclusiva che impone alle regioni speciali l’adeguamento della propria legislazione a quella statale nella materia. Va evidenziato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2015 ha confermato che “la normativa in esame costituisce principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell’impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014”, come peraltro già formulato nella sentenza n. 265/2013, che afferma che anche la competenza esclusiva delle regioni a Statuto speciale trova un limite derivante dalle norme fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica.
Con riferimento al quadro istituzionale delineato, la legge regionale non si adegua ai principi della legge n. 56 del 2014 e, pertanto, è censurabile in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui agli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto speciale della Regione (R.D.Lgs. N. 455/1946).
La legge n. 56 del 2014 delinea un quadro istituzionale articolato su tre organi e individua: nel sindaco metropolitano – che è di diritto il sindaco del comune capoluogo - l’organo monocratico con funzioni di rappresentanza e con responsabilità per lo svolgimento delle funzioni e l’esecuzione degli atti imputabili all’ente; nel consiglio metropolitano l’organo ad elezione indiretta con funzioni di indirizzo e di controllo, con poteri anche deliberativi; nella conferenza metropolitana l’organo composto dai sindaci dell’area metropolitana con poteri propositivi e consultivi e di deliberazione in ordine allo statuto.
L’elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio è subordinata a precise condizioni, tra cui la previa articolazione in comuni del territorio metropolitano a garanzia della rappresentatività dei territori.
In particolare, come appresso più dettagliatamente specificato, la legge regionale introducendo l’ elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano deroga ai principi fondamentali introdotti dalla legge n.56/2014, in violazione altresì dei principi costituzionalmente garantiti di ragionevolezza, uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione nonché dell’articolo 117, comma 2, lettera p) che riserva la competenza esclusiva allo Stato in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
Ferma restando la competenza esclusiva della Regione, in virtù degli articoli 14, comma 1, lettera o) e 15 dello Statuto speciale in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” nonché in materia di “circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali” e di liberi Consorzi comunali, si rileva quanto segue:
1) L' articolo 1 (che sostituisce l'articolo 6 della l.r. n. 15/2015) e l'articolo 3 (che modifica l'articolo 7 bis della l.r. n. 15/2015) prevedono rispettivamente l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del libero Consorzio comunale da parte dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio contestualmente all’elezione del consiglio del libero consorzio comunale, anch’esso eletto a suffragio universale e diretto.
Tali disposizioni si pongono rispettivamente in contrasto con l’articolo 1 comma 58 e seguenti della L. n. 56/2014, che prevede che il presidente della provincia venga eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e con l’articolo 1, comma 69 della citata legge statale, che prevede che il consiglio provinciale venga eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.
Inoltre, l’articolo 3 prevede che il consiglio del libero Consorzio comunale sia composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da diciotto componenti nei liberi consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti e da venticinque componenti nei liberi consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 600.000 abitanti. Tale disposizione contrasta con le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 67 della legge n.56/2014 che espressamente prevede un numero di componenti inferiore: “ sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, dodici componenti nelle province con popolazione da 300.00 a 700.00 abitanti, dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.”
Pertanto tali disposizioni, oltre a porsi in contrasto con gli articoli summenzionati della legge 56/2014, violano il principio di ragionevolezza uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione nonché l’articolo 117, comma 2, lettera p) che riserva la competenza esclusiva allo Stato in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
2) L' articolo 2 (che sostituisce l'articolo 13 della l.r. n. 15/2015) e l'articolo 4 ( che modifica l'articolo 14 bis della l.r. n. 15/2015) prevedono rispettivamente che il sindaco metropolitano non sia di diritto il sindaco del comune capoluogo ma venga eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni appartenenti alla Città metropolitana contestualmente all’elezione del Consiglio metropolitano, anch’esso eletto a suffragio universale e diretto.
Tali disposizioni si pongono in contrasto rispettivamente con l’ articolo 1 commi 19 e seguenti della legge n. 56/2014, che prevedono espressamente che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo. Peraltro, l’individuazione del sindaco metropolitano nel sindaco del comune capoluogo di provincia, è ritenuta anche dalla Corte Costituzionale, non irragionevole in considerazione dell’importanza del comune capoluogo intorno al quale si aggrega la citta metropolitana e della possibilità dello statuto di optare per l’elezione diretta, seppure condizionata all’articolazione territoriale del comune capoluogo in più comuni (Sentenza n. 50 del 2015), in ossequio anche al principio costituzionale di unità di cui all’articolo 5 della Costituzione nonché con l’articolo 1 comma 25 della Legg n. 56/2014, che prevede che il Consiglio metropolitano venga eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.
Inoltre, l’articolo 1 comma 22 della legge n. 56/2014 evidenziando che lo statuto della città metropolitana possa prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale, pone quale condizione necessaria, affinché si possa fa luogo ad elezione del Sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E’ altresì necessario che sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.
Inoltre, l’articolo 4 prevede che il consiglio metropolitano sia composto dal sindaco metropolitano e da trenta componenti nelle città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti e da trentasei componenti nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti. Tale disposizione contrasta con le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 20 della legge n.56/2014 che espressamente prevede un numero di componenti inferiore: “a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.”.
Pertanto tali disposizioni, oltre a porsi in contrasto con gli articoli summenzionati della legge 56/2014, violano il principio di ragionevolezza uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione nonché l’articolo 117, comma 2, lettera p) che riserva la competenza esclusiva allo Stato in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
3) L’ articolo 6 (che sostituisce l'articolo 20 della l.r. n. 15/2015) individua le indennità per le cariche di Presidente del libero Consorzio comunale e per il Sindaco metropolitano, mentre i componenti del Consiglio del libero consorzio comunale e del consiglio metropolitano esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.
Al riguardo, si fa presente che la predetta norma contrasta con la disciplina di cui all’articolo 1, commi 84 e 24, della L. n. 56/2014, secondo cui gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci ed, altresì, di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono esercitati a titolo gratuito.
Ciò posto, l’articolo in esame non appare in linea con la vigente normativa nazionale in materia di razionalizzazione dei costi degli enti locali, tenuto conto che la gratuità degli incarichi espletati in applicazione dell’articolo 1, commi 84 e 24, della L. n. 56/2014 persegue l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento degli organismi di area vasta attraverso una disciplina uniforme. La disposizione è suscettibile di porsi, altresì, in contrasto con il comma terzo dell’ articolo 117 della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
4) In correlazione a quanto sopra esplicitato e per le motivazioni sopra addotte, è altresì censurabile l’articolo 7, commi 1 e 2, che modifica gli articoli 1, comma 3, 7, comma 1, 14, 19 commi 1 e 2 e 51 della l.r. n. 15/2015, laddove disciplinando in materia di cessazione degli organi (comma 1) degli enti di area vasta e congiuntamente dettando disposizioni in materia di gestione commissariale di tali enti (comma 2), nelle more dell’insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, eletti a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni degli articoli sopra censurati, si pone in contrasto con l’articolo 1, comma 19 e seguenti e comma 58 e seguenti della legge n. 56/2014, in violazione, altresì, del principio di ragionevolezza uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione nonché dell’articolo 117, comma 2, lettera p) che riserva la competenza esclusiva allo Stato in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, si ritiene di censurare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e correlato articolo 5 che detta disposizioni per l’elezione diretta del Presidente, del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.
Si fa inoltre presente, per completezza, che la presente legge regionale, apportando modifiche alla l.r. n.15/2015 recante “Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane”, impugnata nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, sostanzialmente fa rivivere le disposizioni già in precedenza censurate e successivamente modificate dalla regione con numerosi interventi legislativi (n. 28/2015, n. 5/2016, n. 8/2016, n. 15/2016, n. 23/2016), i quali hanno novellato profondamente la citata legge, adeguandosi ai rilievi governativi.
A fronte delle modifiche legislative intervenute, la Corte Costituzionale con sentenza n. 277/2016 ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Per i suesposti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame.
A fronte delle motivazioni sopra addotte, si ritiene ricorrano i presupposti per la richiesta di sospensione dell’efficacia della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dalla legge n. 131/2003.
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