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Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della Regione”. (5-9-2017)
Veneto
Legge n.28 del 5-9-2017
n.87 del 8-9-2017
Politiche ordinamentali e statuti
23-9-2017 /
Impugnata
Con la legge regionale n. 28/2017 la Regione Veneto reca disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione Veneto, e, in particolare, prevede precise modalità ed obblighi di esposizioni della bandiera veneta, nonché sanzioni in caso di inadempienza.
Preliminarmente si ritiene utile fare un breve excursus sulla normativa statale in materia riportata nella L. 5 febbraio 1998, n. 22, emanata in attuazione dell’articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, che reca disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea. Tali disposizioni costituiscono norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, in attuazione dell’articolo 1 comma 2, ha emanato un regolamento recante la disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (D.P.R. n. 121 del 7 aprile 2000).
La normativa statale e il regolamento attuativo prevedono espressamente che vengano esposte all’esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico (articolo 2 comma 1) per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività, indicati dall’articolo 2, comma 1 della legge n.22/1998.
Essi sono:
“a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché
il Consiglio dei Ministri è riunito;
b) i Ministeri;
c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) gli uffici giudiziari;
e) le scuole e le università statali.
La bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea vengono altresì esposte all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all’esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero (comma 2 articolo 2).
Inoltre, l’articolo 1 del d.p.r. n. 121/2000 prevede ulteriori luoghi in cui debbano essere esposte quali: a) all’esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
b) all’esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) all’esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
Per quanto attiene alla competenza regionale, la citata legge statale espressamente indica all’articolo 1 comma 2 che le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 22/98, emanare norme per l’attuazione della presente legge, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione allora vigente, limitatamente all’esposizione della bandiera in occasione delle riunioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi e prevede esclusivamente quale competenza regionale l’emanazione di “…una disciplina integrativa in merito alle modalità d’uso ed esposizione …di gonfaloni, stemmi e vessilli..” (articolo 2, comma 3).
A fronte di quanto sopra riportato, la legge regionale è censurabile per le seguenti motivazioni:
1. L’articolo 3, che aggiunge l’articolo 7 bis alla legge regionale n. 56/75, prevede al comma 2, lettera a) che la bandiera della regione sia esposta “all’esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato..”, quando, invece, le Prefetture, in quanto organi periferici del Ministero dell’Interno, che svolgono anche compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, come tutte le altre sedi periferiche dello Stato, espongono esclusivamente la bandiera italiana e quella europea, nel rispetto della citata legge 5 febbraio 1998, n. 22 (articolo 2, comma 1), e del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (articolo 1, comma 1).
Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 2, della legge n. 22/1998 e con le disposizioni del D.P.R. n. 121/2000 di seguito esplicitate.
Inoltre, conseguentemente a quanto sopra rilevato, così come formulato, genera dubbi interpretativi il comma 2, lettera f) dell'articolo 3 laddove prevede che la bandiera della regione venga obbligatoriamente esposta "ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione Europea", in contrasto con la normativa statale sopra citata e con le disposizioni dell'articolo 12 del D.P.R. n. 121/2000 di seguito esplicitate.
Ulteriori riferimenti che coinvolgono anche alcune amministrazioni dello Stato a cui la regione impone l'obbligo di esposizione della bandiera regionale, si rinvengono nell'articolo 3, comma 2 lettera d) laddove ne viene prevista l'esposizione "all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale", e nell'articolo 3, comma 2, lettera n) che prevede l'esposizione della bandiera regionale "sulle imbarcazioni di proprietà ….degli altri organismi pubblici". Tali disposizioni sono invasive della competenza statale in materia e si pongono anch'esse in contrasto con la normativa statale sopra citata.
La legge n. 22/1998, come sopra evidenziato, stabilisce che l’esposizione della bandiera italiana insieme a quella dell’Unione europea avvenga per il tempo in cui le istituzioni e gli uffici pubblici elencati all’ articolo 2 esercitano le rispettive funzioni e attività; la medesima legge prevede che sugli edifici pubblici degli enti territoriali o locali, insieme alla bandiera nazionale e a quella europea, possano essere esposti anche i vessilli degli enti stessi. Tale aspetto è regolato dalla normativa autonoma delle rispettive amministrazioni, come stabilito dall’articolo 12 del d.P.R. n. 121/2000, che prevede che “ L’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell’autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell’ente ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.”
Pertanto, l’articolo 3, comma 2, lettere a), f), d) e n) della legge regionale, imponendo l’esposizione della bandiera regionale sugli edifici pubblici statali e prevedendo genericamente l'esposizione della stessa ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione Europea, nonché all'esterno degli enti pubblici e sulle imbarcazioni di proprietà degli organismi pubblici si pone in evidente contrasto con l’articolo 1, comma 2, della citata L. n. 22/1998, che prevede la possibilità per le regioni di emanare norme per l’attuazione della medesima limitatamente a quanto concerne l’esposizione della bandiera in occasione delle riunioni dei consigli regionali, provinciali e comunali (articolo 2, comma 1, lettera c)) e con articolo 2, comma 3 della L. n. 22/1998, che prevede per le regioni l’emanazione di “…una disciplina integrativa in merito alle modalità d’uso ed esposizione …di gonfaloni, stemmi e vessilli..” nonché con le citate disposizioni previste dal conseguente regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 121 del 2000 (articolo 12), in violazione della potestà esclusiva dello Stato stabilita dall’ articolo 117, comma 2, lett. g) della Costituzione in tema di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 134/2004) e in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione;
2) l’articolo 8, che aggiunge l’articolo 7 septies alla legge regionale n. 56/1975, prevede al comma 1 che " La violazione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis comporta a carico dei trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 1.000 (mille)”. In particolare la disposizione impone sanzioni amministrative ad organi dello Stato, quali la Prefettura e gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato che non abbiano adempiuto all’obbligo di esposizione della bandiera veneta, essendo gli stessi indicati nel richiamato articolo 7 bis della l.r. n. 56/1975.
Tale disposizione si pone in contrasto con la citata normativa statale L. n. 22/98 e con il conseguente regolamento attuativo D.P.R. n. 121 del 2000, invadendo anche in tal caso la potestà esclusiva dello Stato stabilita dall’ articolo 117, comma 2, lett. g) della Costituzione in tema di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale ed in particolare dalla sentenza n. 271 del 2012. Al riguardo, afferma la Corte costituzionale che “la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé. Ma rientra nell’ambito materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono ( da ultimo, sentenza n. 206 del 2009).” Pertanto, la competenza in tema di sanzioni amministrative non si radica in una autonoma materia, ma è accessoria alle materie sostanziali: la disciplina delle sanzioni spetta, dunque, al soggetto competente a regolare la materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile e la disciplina riguardo alla bandiera è di esclusiva competenza statale, come si evince dalla normativa nazionale sopra richiamata e dalla stessa Carta Costituzionale che colloca la disposizione relativa alla bandiera nazionale tra i principi fondamentali della Costituzione (articolo 12).
Per tali ragioni si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale.
A fronte delle motivazioni sopra addotte e tenuto conto che, l'entrata in vigore della legge regionale impone sanzioni amministrative ad organi dello Stato, quali la Prefettura e gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato indicati all' art. 3, comma 2, lett. a) che non abbiano adempiuto all’obbligo di esposizione della bandiera veneta, si ritiene ricorrano i presupposti per la richiesta di sospensione dell’efficacia della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dalla legge n. 131/2003.
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