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“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010””. (11-9-2017)
Basilicata
Legge n.21 del 11-9-2017
n.36 del 11-9-2017
Politiche infrastrutturali
27-10-2017 /
Impugnata
La legge della Regione Basilicata, che detta modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, nonché nell’allegato alla legge regionale stessa che inserisce un allegato D alla legge regionale n. 54/2015.
Le citate disposizioni regionali risultano censurabili, per i motivi di seguito specificati, per violazione dell’ art. 117 secondo comma lettera s) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ponendosi altresì in contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia contenuti nei decreti legislativi nn. 387/2003 e 28/2011 e nella l. n. 239/2004 , violando quindi l’art. 42 Cost. oltre che l’art. 117, comma 1, in relazione al principio di libera circolazione delle merci di cui all’art. 63 del TFUE e il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione. Le norme regionali devono quindi essere impugnate ai sensi dell’art. 127, comma 1, della Costituzione .
I – Sotto il profilo della tutela paesaggistica si evidenzia quanto segue.
Si deve, in premessa, rammentare che la L.R. n. 54 del 30 dicembre 2015 recante “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”, oggetto di modifica ad opera della legge di cui trattasi, ha ratificato quanto stabilito congiuntamente tra la Regione Basilicata, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione di uno degli impegni assunti (art. 2, punto 4) nel Protocollo di Intesa per la copianificazione stipulato ai sensi dell’art. 143 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004 sottoscritto in data 14/09/2011, ed al fine di dare attuazione alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con D.M. 10 settembre 2010 di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 10 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.
La L.R. n. 54/2015, nell’evidenziare la necessità di porre la massima attenzione nella proposta di impianti eolici e fotovoltaici nelle aree regionali considerate di pregio in quanto di forte valenza paesaggistica e di interesse storico, artistico e archeologico della Basilicata, ha stabilito i criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio di alcune tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.) - limitandosi in questa fase a quelli di grande generazione al di sopra di 1 MW, individuando per esse sulla base della tipologia e potenza specificate nel quadro sinottico allegato alla legge medesima, le “Aree e Siti non idonei” all’installazione, riconducibili alle macro aree tematiche di cui all’allegato A) e C), nonché negli elaborati di cui all’allegato B) della legge.
La medesima legge n. 54/2015, prevedeva inoltre, all’art. 3 “Aggiornamento modifiche ed integrazioni”, al comma 3, che: “Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e nel rispetto dell’Intesa stipulata, ai sensi dell’art. 145, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 MW.”
Bisogna in proposito evidenziare che il vuoto normativo determinato dall’assenza di tali criteri, ha determinato, nel frattempo, un incontrollato sviluppo e diffusione di tali tipologie di impianti sul territorio, la cui proliferazione, grazie anche al regime autorizzatorio semplificato, ha generato importanti e diffusi impatti sul paesaggio suscitando grande attenzione da parte delle comunità locali che hanno indotto la Regione a dover affrontare il problema.
La Regione ha ritenuto, in maniera assolutamente unilaterale, di intervenire, in prima battuta, con una delibera di Giunta, la n. 175 del 02/03/2017, annullata dalla sentenza Tar Basilicata n. 200 del 24 luglio 2017. In un secondo momento è stata emanta la l.r. n. 19/2017, il cui art. 20 ha introdotto alcune modifiche alla l.r. n. 54/2015 finalizzate ad arginare la possibilità di realizzazione di impianti anche nelle aree tutelate e nei relativi "buffer”. Tale norma è stata impugnata dal Governo per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela paesaggistica (srt. 117, secondo comma lettera s) Cost.).
L’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 2, della legge in esame, rispettivamente, abrogano la previsione di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. n. 54/2015, sottraendo alla copianificazione una delle materie oggetto dell’Intesa sottoscritta nel 2011 e introducono un nuovo allegato “D” - "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010". Aree idonee e non idonee. Per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da F.E.R. da 0 a 1MW.
Per queste ultime tipologie di impianti (potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del d.lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 MW) vengono ridefinite le procedure autorizzative, precedentemente in Procedura abilitativa semplificata (PAS) .
Per queste ultime tipologie di impianti (potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 MW), vengono ridefinite le procedure autorizzative, precedentemente tutte in procedura abilitativa semplificata (PAS).
Dal combinato disposto di tali nuovi criteri, riportati nell’Allegato D, e delle condizioni e prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 6 bis della L.R. n. 54/2015, così come modificati dagli artt. 5, 6 e 7 della leggre regionale in esame , derivano le limitazioni all’utilizzo della procedura abilitativa semplificata (PAS) in luogo della procedura autorizzativa unica (AU).
La misura, comunque circoscritta agli aspetti meramente procedurali, che appare mirata a controllare, più che a limitare, la diffusione indiscriminata sull’intero paesaggio lucano degli impianti eolici afferenti alla categoria cosiddetta del “minieolico” (da 60 KW ad 1 MW attualmente tutti in regime di PAS), definisce be per ciascuna tipologia di impianti, alcune condizioni limitative all’utilizzo della PAS, in assenza delle quali gli interventi verrebbero sottoposti al procedimento di autorizzazione unica (AU).
Di fatto, le modifiche apportate dalla L.R. n. 21/2017 introducono ulteriori elementi di confusione e contraddizione in termini; la locuzione utilizzata nel titolo dell’allegato “D” medesimo, “Aree idonee e non idonee”, consente interpretazioni contrastanti con relativi inevitabili riflessi sui contenziosi in sede giuridica, circa la possibilità di realizzazione di detti impianti anche nelle aree tutelate e nei relativi “buffer”, definiti e condivisi dal Ministero per i Beni e le attività culturali con la medesima Regione per gli impianti da fonti rinnovabili con potenza superiore ad 1 MW e recepiti nella L.R. n. 54/2015, prima che venisse modificata dalla legge in esame.
Inoltre, l’allegato “D”, nell’elencare le “aree idonee e non idonee”, di cui non si comprende il significato, è difforme dall’Allegato A) della legge n. 54 del 2015, e, oltre a contenere errori ed omissioni (Es.: “Beni paesaggistici ope legis (art. 136, 157 D.Lgs. n. 42/2004”) non ricomprende alcune macrotematiche precedentemente presenti in esso, come ad esempio:
- per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF), per i quali non è più presente “il buffer fino a 10.000 mt” nei casi in cui i suddetti beni monumentali isolati siano “posti in altura”;
- per il buffer da riferirsi agli Ambiti Urbani, non viene esplicitato il parametro dei 2000 m.
Tale previsione di legge, qualora attuata, determinerebbe, ad esempio che, anche in presenza di un bene monumentale tutelato dalla Parte II del Codice (es. castello) per il quale l’Allegato A della L.R. n. 54/2015 stabiliva una area “non idonea” con un buffer di 10.000 mt intorno al bene per salvaguardarne l’inserimento nel contesto paesaggistico, potranno essere realizzati, e, ancor più, mediante l’utilizzo della procedura autorizzativa semplificata (PAS), parchi eolici con generatori di potenza compresi tra 60 kW e 200 kW, con diametro del rotore minore o uguale a 50 mt e altezza della torre fino a 60 mt, con impatti sul paesaggio dei “Castelli Federiciani” della Lucania facilmente immaginabili.
In conclusione, le norme regionali sopra citate procedono, in maniera unilaterale, senza quindi alcun coinvolgimento della Amministrazione statale preposta, alla modifica ed integrazione di dispositivi legislativi regionali condivisi con lo Stato, introducendo elementi di contrasto e contraddittorietà con gli impegni assunti con la sottoscrizione del sopra citato Protocollo di Intesa per la elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, in violazione dell’articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione.
II – Sotto il profilo dei principi fondamentali in materia di Energia, si rappresenta quanto segue.
Si premette che alcune disposizioni della legge regionale in esame sono riconducibili alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” che, ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost., è attribuita alla potestà legislativa concorrente. Lo Stato ha dettato i principi fondamentali in detta materia con il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) e con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 275/2012) che, all’art. 4 esplicita, tra l’altro, la specialità del regime abilitativo degli impianti a fonte rinnovabile (FER), anch’esso qualificato dalla Corte Costituzionale come principio fondamentale della materia .
Con la legge in esame la Regione Basilicata, per ciò che qui interessa, ha modificato alcune norme della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.
Alcune disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale in oggetto appaiono affette da illegittimità costituzionale in relazione a diverse norme statali rispetto ad alcuni parametri costituzionali.
Si premette che l’art. 4 della legge regionale in esame, in applicazione dell’art. 6, comma 9, del citato d.lgs. 28/2011, ha esteso l’applicabilità del regime autorizzativo della procedura abilitativa semplificata (PAS) agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa di potenza nominale fino a 200 kW. L’art. 6, comma 9, del d. lgs. 28 ha infatti autorizzato le Regioni ad elevare fino ad 1 MW la soglia di applicazione della PAS agli impianti FER.
il successivo art. 5 “Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici” (di modifica dell’art. 5 della succitata L.R. 8/2012) stabilisce agli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, da collocare a terra, può essere applicata la PAS a condizione che siano rispettate congiuntamente le specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 del d.lgs. 28/2011, le prescrizioni del par. 2.2.2 dell’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) nonché le condizioni di cui alle lettere da a) ad h) ivi specificate (comma 1); il mancato rispetto di una sola delle condizioni di cui al predetto comma 1 comporta l'applicazione del regime dell’Autorizzazione Unica (comma 2).
Sebbene l’art. 4 della legge in esame, con l’estensione del regime semplificato della PAS agli impianti fotovoltaici a terra fino a 200 kW, favorisca la loro maggiore diffusione, va osservato che l’art. 5, comma 1, nel dettare la disciplina di dettaglio, prescrive una notevole serie di condizioni per l’accesso a detto regime con il rischio di vanificare del tutto la semplificazione introdotta. Si fa riferimento in particolare all’obbligo del rispetto delle specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 del d.lgs. 28/2011. Tali specifiche e requisiti tecnici, ulteriormente declinati nei vari Decreti di incentivazione, sono dettati infatti al fine del riconoscimento dei benefici di cui alle normative nazionali sulle incentivazioni degli impianti FER e non hanno niente a che vedere con l’abilitazione degli impianti stessi essendo dirette, ad es. a verificare, tramite opportune certificazioni, la provenienza dei pannelli fotovoltaici, ai fini del riconoscimento dei premi tariffari previsti per gli impianti made in UE (cfr art. 14, comma 1, lett. d) del D.M 5. 5. 2011 – cd. quarto conto energia – oppure se si tratta di impianti nuovi o rigenerati (art. 7, comma 3 dello stesso DM 5. 5. 2011) e altre condizioni estranee al tema dell’abilitazione.
Tale imposizione, dunque, oltre ad essere del tutto illogica, visti i diversi scopi perseguiti dalle due normative statali di incentivazione e regionali di abilitazione, si traduce nell’introduzione di ingiustificati aggravi per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in questione non previsti dalla legislazione nazionale di cui ai decreti legislativi sopra citati e alle linee guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010 (GU 219 del 2010) che, nei settori tecnici, assumono valore di norme interposte.
Sul punto, dunque, va rilevata l’illegittimità costituzionale del richiamo al rispetto delle specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 del d.lgs. 28/2011 che rendono in definitiva disomogeneo il regime sul territorio nazionale e si pongono quindi in contrasto con il riparto delle competenze in materia ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost.
Profili di illegittimità costituzionale presentano altresì i commi 3 e 4 del medesimo art. 5 i quali contengono disposizioni che, non avendo alcun riscontro nella normativa nazionale di riferimento, contrastano con l’art. 117, comma 3, Cost. Il comma 4, inoltre, ponendo limiti al diritto di proprietà al di fuori dei canoni costituzionali, viola anche l’art. 42 Cost. oltre che l’art. 117, comma 1, in relazione al principio di libera circolazione delle merci di cui all’art. 63 del TFUE.
In particolare, il comma 3 stabilisce che la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale (ex art. 2359 C.C.) o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica. Sebbene l’intento della disposizione possa (forse) rinvenirsi nell’esigenza di evitare l’elusione della soglia di potenza dei 200 kW per l’applicazione della procedura semplificata (PAS), la stessa introduce un vincolo per l’applicazione della PAS sulla base di un criterio solo soggettivo (peraltro, in parte assai generico – “relazione, anche di fatto” - e quindi di difficile riscontro) senza individuare alcun limite spaziale di collocazione degli impianti che, paradossalmente, potrebbero trovarsi anche a chilometri di distanza (“anche ubicati nello stesso territorio comunale”). Così formulata la disposizione non centra la finalità cui è ispirata e risulta invece tradire la semplificazione introdotta ponendo un ingiustificato vincolo per gli operatori, contrario all’art. 117, comma 3, Cost. non trovando dette limitazioni alcun riscontro nei principi fondamentali della materia di cui ai citati decreti legislativi.
Il comma 4 stabilisce che più impianti fotovoltaici a terra autorizzati con la PAS non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Questa disposizione, che pure potrebbe (forse) essere ispirata a finalità antielusive, appare tuttavia del tutto illogica in quanto impedisce la cessione di impianti (o progetti di impianti) già autorizzati e potenzialmente localizzati a chilometri di distanza. Se la Regione avesse voluto perseguire l’intento di evitare il frazionamento degli impianti messo in atto al fine di beneficiare del regime semplificato avrebbe dovuto svolgere un intervento normativo per impedire l’autorizzazione di impianti frutto di frazionamenti individuando criteri oggettivi legati anche alla vicinanza delle aree oggetto di intervento. Nel caso che ci occupa invece la Regione interviene dopo, quando cioè gli impianti sono già autorizzati e quindi legittimi, ponendo un limite del tutto ingiustificato all’esercizio del diritto di proprietà.
Le stesse considerazioni svolte per i commi 3 e 4 dell’art. 5 valgono anche per i commi 3 e 4 dell’art. 6, di identico contenuto, anche se riferiti ad impianti eolici.
L’art. 7 prevede al comma 1 ulteriori condizioni per l’applicazione della PAS agli impianti eolici e fotovoltaici con potenza nominale inferiore alla tabella A) dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 387/2003. Per questi impianti, cioè per quelli con potenza entro le soglie di cui alla predetta tabella A, si ricorda che la normativa nazionale prevede la PAS senza ulteriori condizioni. . Per questi impianti, cioè per quelli con potenza entro le soglie di cui alla predetta tabella A, si ricorda che la normativa nazionale prevede la PAS senza ulteriori condizioni.
Tale disposizione, mediante il rinvio alle soglie di potenza di cui alla citata tabella A enuclea nell'ambito della categoria degli impianti soggetti a PAS di cui agli artt. 5 e 6, un'ulteriore classe di impianti eolici e fotovoltaici, a terra e su edificio, con una potenza inferiore ai 200 kW e pari, rispettivamente, a 0-60 kW e a 0-20 kW. Per tale classe di impianti la norma in esame detta un'altra serie di condizioni, in mancanza delle quali gli stessi impianti non possono essere abilitati nemmeno con l'autorizzazione unica.
Tale regime autorizzativo regionale non corrisponde al regime speciale delineato dai citati artt. 4 e 6 del d.lgs. 28/2011 e dalle linee guida (paragrafo 11 e 12) e si pone dunque in contrasto con l'art. 1l7, terzo comma della Cost ituzione, in relazione alla già indicata natura di principio fondamentale della materia dei regimi di abilitazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione dì energia elettrica da fonti rinnovabili. La regolamentazione del regime abilitativo per la costruzione degli impianti a fonte rinnovabile. ivi compresa quella relativa alle procedure semplificate (PAS o Comunicazione) costituisce esercizio della legislazione di principio nella predetta materia, in quanto il regime non può che essere lo stesso su tutto il territorio nazionale, pena l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse Regioni del Paese ( cfr. sent. 119 e 124 del 2010, 192 e 275 del 2011). Né vale obiettare in senso contrario che la disposizione è dettata "al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell’ ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione dalle energie rinnovabili" atteso che la ponderazione di tali interessi è implicita nelle norme nazionali sui vari regimi abilitativi e sono ferme, naturalmente, le valutazioni per la tutela di detti interessi da condurre caso per caso nella sede del procedimento amministrativo di abilitazione.
Il legislatore regionale quindi ha esorbitato dalle sue competenze stabilendo particolari prescrizioni per impianti in questione oltre a quelle previsti dalla normativa statale di principio concernenti unicamente le soglie di potenze. Per poter meglio comprendere tali profili di contrasto, si espone qui di seguito il raffronto tra le disposizioni regionali di cui all'art. 7, comma 1, nn. 1 e 2, e le evocate disposizioni nazionali:
t) Prescrizioni per gli impianti eolici con potenza compresa tra 0-60 kW: in base allanormativa a nazionale (combinato disposto dell'art. 6, comma 1. d.lgs. 28/2011 e dei paragrafo 12.6 lett. a) citato DM 10 settembre 2010 (linee guida) per tali impianti è previsto il regime della PAS (già DIA) e non sono previste ulteriori prescrizioni entro la soglia di potenza dei 60 kW. La disposizione regionale invece introduce ulteriori condizioni tecniche (dimensionali, localizzatìve, di distanza, ecc), in violazione dunque dell’ all'art. 117. comma 3, Costituzione;
2) Prescrizioni per gli impianti fotdvoltaici (a terra) con potenza compra tra 0-20 kW: in base alla normativa nazionale (combinato disposto dell'ara. 6, comma 1, dlgs. 28/2011 e del paragrafo 12.2, lett. b) citato DM 10 settembre 2010 (linee guida) per tali impianti è previsto il regime della PAS (già DIA) senza ulteriori prescrizioni entro la soglia di potenza dei 20 kW. La disposizione regionale invece introduce ulteriori condizioni tecniche (rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile, dimensionali, caratteristiche delle schermature e recinzioni, di distanza. ecc) .
In conclusione, l'art. 7, comma 1, punti 1 e 2 è in contrasto con l'art 117, comma 3, Cost per violazione della ripartizione delle competenze in tema di regimi abilitativi, costituenti principio fondamentale della materia, di cui ai richiamati decreti legislativi 387/2003 e 28 del 2011 e al DM 10 settembre 2010 (linee guida). Analogamente, e per gli stessi aspetti, l'art. 7 si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. nella parte in cui non prevede che il mancato rispetto dì una sola delle prescrizioni previste al comma 1 comporta l'applicazione dell'Autorizzazione Unica (come invece previsto agli artt. 5 e 6). Tale mancata previsione, che comporta un divieto tout cour di autorizzazione degli impianti di cui al comma 1 dello stesso art. 7 si pone altresì in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. per violazione del principio di favor per le fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e comunitaria (Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi e direttive 2001/77/CE, e 2009/28/CE).
L'art. 7. comma 2, è affetto dagli stessi vizi già osservati con riguardo ai commi 4 degli articoli 5 e 6, con l' ulteriore aggravante che qui il divieto di cessione investe anche impianti che potrebbero essere dì diversa tipologia, oltre che distanti, e per i quali non sussisterebbe nemmeno un tema di artato frazionamento.
Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che se più impianti di cui al cornma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale essi vanno considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli articoli . 5 e 6. Anche tale disposizione, oltre ad essere di difficile lettura a causa di un rinvio operato in modo generico, appare del tutto illogica in quanto considera unicamente un criterio soggettivo, peraltro arbitrario o, comunque di difficile interpretazione, senza considerare in alcun modo la localizzazione di tali impianti che potrebbero essere assai distanti tra loro. Tale previsione comporta in concreto, per fare un esempio, che se una società intraprende l'iniziativa per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 15 kW nel Comune di Altarnura a e di altro analogo con la stessa potenza nel Comune di Melfi dovrà rispettare per entrambi le aggiuntive condizioni di cui agli artt. 5 e 6 per essere assoggettato a PAS. Questa previsione, rinviando a disposizioni oggetto delle osservazioni di legittimità sopra egffettuate , presenta i medesimi vizi già evidenziati.
Con riguardo ancora alle norme contenute negli articoli 5, 6 e 7, oltre a quanto rilevato, va osservato che la loro formulazione lascia spazio ad ambiguità poiché nell'assoggettare a PAS impianti dì potenza a partire da "0" kW non si fa salvo il regime della comunicazione previsto dai paragrafi 11 e 12 delle linee guida nazíonali di cui al DM 10 settembre 2010 e richiamato dall'ari. 6, comma 11 del d. lgs. 28 del 2011.
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale richiamata. sì ritiene che sussistano fondati motivi per proporre, nei termini sopra illustrati, 1'irnpugnazione, ai sensi dell'ari. 127 della Costituzione, degli articoli 5, 6, e 7 della legge regionale in oggetto.
La legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra evidenziate, deve quindi essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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