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Disposizioni per agevolare l’uso dei locali di stagionatura tradizionali – modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (norme per l’individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati). (7-11-2017)
Calabria
Legge n.41 del 7-11-2017
n.109 del 8-11-2017
Politiche infrastrutturali
18-12-2017 /
Impugnata
La legge della Regione Calabria n. 41 del 2017 detta disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali e modifica la legge 23 febbraio 2004, n. 5 ( norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati). Essa presenta profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 1, che si pone in contrasto con il regolamento (CE) 852/2004, recante "Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati". La norma viola quindi l’articolo 117, primo comma,della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi europei, e secondo comma lettera m), sotto il profilo dei dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati sull'intero territorio nazionale, nonché lo stesso articolo 117, terzo comma della Costituzione, relativamente alla competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di "tutela della salute".
La norma contenuta nell’articolo 1 della legge regionale in esame , infatti, aggiungendo un comma 1bis alla l.r. n. 5/2004, prevede che i locali particolari ove effettuare la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali, possano avere:
“a) pareti geologicamente naturali;
b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile;
c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali)."
Tale previsione introduce una serie di deroghe ai requisiti igienico-sanitari e strutturali prescritti dall'allegato 2, capitolo II, "Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati" del regolamento (CE) 852/2004, ponendosi pertanto in contrasto con esso.
Il predetto regolamento contempla, all'articolo 13, rubricato "Modifica e adattamento degli allegati I e II", commi 3 e 4, la possibilità di deroghe nei seguenti termini: 3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adottare i requisiti di cui all'allegato II. 4. a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l'obiettivo di: i) consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione,trasformazione o distribuzione degli alimenti; ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.
b) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti".
I successivi commi 5-6-7 descrivono la procedura che deve osservare lo Stato membro che intenda introdurre misure derogatorie; nel dettaglio, le deroghe ai requisiti richiesti possono esssere concesse solo con misure nazionali - e non regionali -, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione Europea ( comma 5) cui compete la decisione circa la possibile attuazione delle misure derogatorie. Lo Stato richiedente può adottare le misure nazionali per adeguare i requisiti di cui trattasi solo conformemente alla decisione assunta dalla Commissione (comma 7).
Dalla procedura sopra descritta si desume, altresì, che le deroghe possono essere concesse non già in modo generalizzato, come, peraltro, consente invece la norma in esame, bensì per ogni specifico prodotto tradizionale che abbia la necessità di particolari lavorazioni , che richiedano ad esempio, di stagionare il prodotto in locali con pareti naturali ( come grotte o fosse) o di essere a contatto con il legno o con materiali normalmente non considerati idonei a venire a contatto con gli alimenti.
Depone nei termini indicati la circostanza che, ad oggi, in attuazione del suddetto articolo 13 del regolamento, la Direzione generale del Ministero della Salute ha rappresentato alla Commissione europea l'esigenza di apportare deroghe ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento esclusivamente per taluni dei prodotti riconosciuti tradizionali ed elencati nell'apposito elenco predisposto dal MIPPAF ( segnatamente, formaggio di fossa - fontina), nonché per alcuni prodotti DOP e IGP, in relazione delle peculiari lavorazioni previste nel disciplinare di produzione ( è il caso del lardo di ARNAD stgionato nelle cassette di legno).
La richiesta di deroga è stata, peraltro, inoltrata su richiesta del singolo produttore, previa dettagliata descrizione del processo di produzione che, in quanto tale, rende necessaria l'introduzione di misure derogatorie per salvaguardare le caratteristiche tradizionali del prodotto, in ossequio a quanto disposto sul punto dal citato art. 13 comma 5 lett. da a) a d), regolamento.
Nella legge regionale di cui trattasi, invece, manca il riferimento circostanziato ad uno specifico prodotto tradizionale né sono in alcun modo rappresentate eventuali esigenze peculiari legate alla specialità dei processi di produzione.
Nel caso di specie si ravvisa, pertanto , una violazione del principio della conformità dell'attività legislativa regionale agli obblighi comunitari di cui all'art. 117, c. 1 Cost., tenuto conto che la giurispudenza costituzionale è costante nel ritenere che le norme europee fungano " da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma Cost" o, più precisamente rendano concretamemte operativo il parametro costituito dall'art 117, c.1, Cost. (cfr., per tutte, Corte Cost., ordinanza n. 103/2008), nonché una violazione dell'art. 117, secondo comma lett. m), Cost., essendo la tutela igienico- sanitaria degli alimenti ascrivibile alla determinazione dei livelli essenziali che devono essere assicurati sull'intero territorio nazionale, e dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, relativamente alla competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di "tutela della salute".
Per questi motivi l’articolo 1 della legge regionale deve essere impugnato ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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