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Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta. (6-11-2017)
Lombardia
Legge n.24 del 6-11-2017
n.45 del 9-11-2017
Politiche socio sanitarie e culturali
22-12-2017 /
Impugnata
La legge della Regione Lombardia n. 24 del 2017, recante “Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta" presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 6, comma 3, per violazione
dell’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.
L’art.6, comma 3, prevede che “La Regione promuove azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica”.
Tale norma regionale che, con formulazione generica e poco chiara, prevede la promozione da parte della Regione di non meglio specificate azioni coordinate tra istituzioni per favorire la cooperazione tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale al fine di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuiti a qualsiasi organizzazione terroristica, presenta profili di incostituzionalità. Essa infatti, riferendosi ad attività di prevenzione del terrorismo, ed individuando quale soggetto destinatario di tale attività “le forze di polizia locale”, invade la sfera dell’ordine e della sicurezza pubblica nel cui ambito si colloca l’attività di prevenzione del terrorismo. Pertanto la norma regionale in esame viola l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., che, attribuendo alla competenza esclusiva statale le materie “ordine pubblico e sicurezza”, riserva l’attività di prevenzione del terrorismo alle Forze di Polizia.
In proposito la Corte costituzionale, con sentenza del 23 febbraio 2012, n. 35, ha precisato che "La promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolisitca, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell'ambito dell'organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati…".
Per i motivi esposti la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
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