Dettaglio Legge Regionale

Qualificazione e tutela dell’impresa balneare. (10-11-2017)
Liguria
Legge n.25 del 10-11-2017
n.16 del 15-11-2017
Politiche infrastrutturali
12-1-2018 / Impugnata
La legge della Regione Liguria n. 25/2017 presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) l’articolo 1, comma 2, prevede che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 59/2010, le “imprese balneari liguri”, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione. La disposizione, nel qualificare le imprese balneari alla stregua di elementi del patrimonio storico culturale, è suscettibile di porsi in contrasto con l’articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, che richiede una procedura di selezione dei candidati potenziali, nel rispetto dei principi di trasparenza e competitività, e stabilisce che l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata, adeguata e senza accordare vantaggi al prestatore uscente. A tal proposito si rileva, infatti, che l’art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010, attuativo della dir. 2006/123/CE, nel prevedere al comma 1 la necessità di una procedura di selezione tra i diversi candidati, al comma 2 dispone la possibilità per le autorità competenti di tenere conto, nel fissare le regole della procedura di selezione, della salvaguardia del patrimonio culturale, la cui individuazione e tutela spetta allo stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

2) l’articolo 3, comma 1, dispone che la Regione, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo-PUD di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13, prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle “imprese balneari liguri”, - definite dall’articolo 2 della legge in esame – e che i comuni, nel Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all’articolo 11-bis della l.r. n. 13/99, individuino le aree destinate alle imprese balneari liguri. Tale norma si pone in contrasto con i principi di concorrenza, libertà di stabilimento e non discriminazione stabiliti dalla normativa comunitaria in materia (in particolare, art. 12, dir. 2006/123/CE) atteso che, in pratica, riserva delle aree demaniali marittime in favore delle sole imprese balneari liguri. La disomogenità della disciplina che si può determinare sul territorio nazionale rischia inoltre di concretizzare una disparità di trattamento tra le imprese del settore.

3) l’articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 2, che disciplina il marchio collettivo regionale, non assicurando la fruibilità del marchio stesso anche da parte delle imprese comunitarie è suscettibile di creare discriminazioni, in contrasto con la disciplina di cui alla citata direttiva 2006/123/CE.

4) l’articolo 6 prevede che, in tutti i casi in cui viene riconosciuto l’indennizzo del valore aziendale, il titolare dell’impresa balneare ligure può, a sua cura e spese, dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato “il valore complessivo dell’azienda, costituito oltre che dal patrimonio aziendale, dall’avviamento”. Tale norma contrasta con la normativa statale in materia. Infatti occorre considerare, da un lato, che la legislazione nazionale non contempla, a carattere generale, una simile fattispecie indennitaria e, dall’altro, che il demanio marittimo è appartenente allo Stato, al quale spetta dunque la disciplina “cornice”, mentre le regioni a statuto ordinario ne svolgono, su delega, le sole funzioni amministrative.

Per le ragioni sopra evidenziate, le norme sopra richiamate, oltre a contrastare con la disciplina europea contenuta nella direttiva 2006/123/CE, sono suscettibili di recare pregiudizio alla concorrenza, e pertanto violano l’art. 117, comma 1 e comma 2, lettera e) della Costituzione. Pertanto, tali disposizioni devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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