Dettaglio Legge Regionale

Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative. (10-11-2017)
Liguria
Legge n.26 del 10-11-2017
n.16 del 15-11-2017
Politiche infrastrutturali
12-1-2018 / Impugnata
La legge della Regione Liguria numero 26 del 2017 detta la disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 4, comma 1.

Tale disposizione interviene sulle concessioni demaniali vigenti, in particolare quelle concernenti “beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto”, prevedendo “l’estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La disposizione contrasta con l’articolo 12, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE (cd direttiva servizi), come recepito dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ai sensi del quale l’autorizzazione per una determinata attività “è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico”.
In particolare, l’articolo 2, comma 2 della legge n. 26 della Regione Liguria nel prevedere una proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo impedisce a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo di avere la possibilità, alla scadenza della concessione, di subentrare al gestore; in ciò suddetto articolo determina una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e non discriminazione, nonché delle disposizioni comunitarie ai sensi delle quali le concessioni dovrebbero essere affidate mediante procedure selettive che garantiscano il rispetto dei suddetti principi.

Al riguardo, si rileva inoltre come non solo la Corte Costituzionale stessa sia già intervenuta in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime con la sentenza 171 del 1° luglio 2013, rinvenendo nell’articolo 1 della legge della Regione Liguria n. 24/2012 profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’articolo 117, primo e secondo comma, lett. e) della Costituzione, ma anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea abbia rilevato, con la sentenza del 14 luglio 2016 resa nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, come l’articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ostino ad una normativa nazionale che preveda la proroga automatica delle suddette concessioni.

Conseguentemente, la disposizione si pone in contrasto anche con la libertà di stabilimento come disciplinata dall’articolo 49 del TFUE, nei limiti in cui le concessioni demaniali in questione presentino un interesse transfrontaliero certo, e con il principio della concorrenza come deducibile dagli artt. 3, 101, 102 e 106 del richiamato TFUE.

Per quanto attiene l’articolo 4, comma 1 della legge n. 26, nella parte in cui stabilisce che la durata della concessione debba essere “non inferiore a vent’anni e superiore a trenta anni”, esso si pone in contrasto non solo con il sopracitato articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, ma anche con quanto previsto dall’articolo 1, comma 18 del d.l. 194 del 2009, il quale concede la proroga fino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015. Difatti, la disciplina dell’articolo 4, primo comma, contrasta con l’esigenza di assicurare la parità di trattamento e l’uniformità delle condizioni di mercato sull’intero territorio nazionale, obiettivo che solo lo Stato può garantire nell’esercizio della propria competenza esclusiva.

Per le ragioni esposte, si rilevano profili di illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 4, comma 1 con riferimento all’articolo 11 e all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, per violazione degli obblighi comunitari derivanti dalla appartenenza agli organismi dell’Unione Europea, e all’articolo 117 secondo comma, lett. e), in quanto la disciplina contenuta nei menzionati articoli sconfina nella materia di esclusiva competenza statale “tutela della concorrenza”; di conseguenza, si propone l’impugnativa ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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