Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione. (12-12-2017)
Lombardia
Legge n.36 del 12-12-2017
n.50 del 15-12-2017
Politiche ordinamentali e statuti
8-2-2018 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Lombardia intende apportare modifiche a disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, 127/2016, 222/2016 e 104/2017, relative a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), disciplina della Conferenza di servizi, definizione dei regimi amministrativi e alla disciplina concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), nonché ulteriori misure di razionalizzazione.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile in relazione agli articoli 2, comma 1, lett. b) e 10, comma 1, lett. d), n. 9 della legge regionale n.36/2017 per le seguenti motivazioni.

L’art. 10, comma 1, lett. d), n. 9, che aggiunge il comma 6-ter all'articolo 4 della legge regionale n. 5/2010, prevede, con riferimento al procedimento di valutazione di impatto ambientale, che «qualora per l’approvazione degli interventi in progetto o per l'espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 1-quater, della L.R. 1/2012». A sua volta, il citato art. 13, comma 1-quater della legge regionale n. 1 del 2012 è stato inserito nel corpo di quest’ultima dall’art. 2, comma 1, lett. b), da parte della medesima legge regionale n.36/2017. In particolare, il testo di tale disposizione prevede quanto segue: «Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento».

Ebbene, giova ricordare al riguardo che la valutazione di impatto ambientale ricade nell’ambito della competenza esclusiva statale in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. Da ciò deriva la conseguenza secondo la quale la legge regionale è abilitata a disciplinare la VIA solo se e nella misura in cui a ciò sia ammessa dal legislatore statale.
La vigente normativa, a seguito della adozione del d.lgs. n. 104 del 2017, prevede oggi – all’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 – che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», e che tale potestà normativa deve essere «esercitata in conformità (…) nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie». Infine, si prevede che «in ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis».
A sua volta, l’art. 27-bis disciplina il procedimento che deve necessariamente essere seguito per addivenire al provvedimento autorizzatorio unico regionale. Di particolare rilievo è, in questa sede, il comma 7 di tale disposizione, il quale prevede quanto segue: «Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto».

Ebbene, da tali premesse risulta chiaramente che le disposizioni regionali che qui si contestano, nella parte in cui prevedono che «in caso di acquisizione successiva» di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico «l’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento», contrasta con il richiamato art. 27-bis. Ciò per le seguenti ragioni:
a) in primo luogo, perché prevede una sorta di “fase integrativa dell’efficacia” della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi del tutto distonica dal modello immaginato dal legislatore statale, senza che ciò corrisponda in alcun modo ad un fine di semplificazione procedimentale, ed anzi rappresentando un elemento di complicazione amministrativa;
b) in secondo luogo perché, attraverso la previsione di una ulteriore fase del procedimento, per la realizzazione della quale non è neanche previsto un termine, la normativa regionale elude la scansione temporale predisposta dalla norma statale, la quale rientra – come si è visto – tra gli elementi esplicitamente qualificati come inderogabili dall’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006.

In sintesi, le disposizioni della legge regionale sopra illustrate esorbitano dai limiti che l’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 assegna alle leggi regionali, ed anzi contrastano specificamente con le previsioni contenute nel successivo art. 27-bis, comma 7, del citato decreto legislativo. Da qui deriva anche il contrasto con l’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., e dunque la illegittimità costituzionale delle norme de quibus.
Si consideri inoltre che, come la giurisprudenza costituzionale in tema di SCIA ha da tempo evidenziato, che le norme che istituiscono meccanismi di semplificazione amministrativa vanno ascritte alla competenza legislativa statale in tema di «livelli essenziali delle prestazioni» di cui all’art. 117, comma secondo, lett.m), Cost. Ebbene, la normativa sul provvedimento unico regionale di cui all’art. 27-bis deve senza dubbio essere qualificata una misura di semplificazione amministrativa, e dunque ascritta a tale titolo competenziale. Da qui la violazione – da parte degli artt. 2, comma 1, lett. b), che inserisce il comma 1-quater all'articolo 13 della l.r. n. 1/2012 e 10, comma 1, lettera d), n. 9, della legge regionale in esame, che aggiunge il comma 6-ter all'articolo 4 della L.r. n.5/2010 – anche dell’art. 117, comma secondo, lett. m), Cost.

Per i motivi esposti, si ritiene pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

« Indietro