Dettaglio Legge Regionale

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. (29-12-2017)
Trento
Legge n.17 del 29-12-2017
n.52 del 29-12-2017
Politiche economiche e finanziarie
22-2-2018 / Impugnata
La legge Trento n. 17 pubblicata sul B.U.R n. 52 del 29/12/2017 recante: legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 presenta i profili di non conformità alla Costituzione come di seguito evidenziato.

Art 28, comma 5 – la disposizione è illegittima per violazione dell’articolo 117, lettere s) e m) Cost., in riferimento agli artt. 7-bis e 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché per violazione dell’art. 5 Cost., dell’art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e del principio di leale collaborazione.
Il comma 5 dell’art. 28 della legge introduce un nuovo comma (n.01) all’art. 3 della Legge Provinciale n. 19 del 2013 e stabilisce: «In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017».
La disposizione richiama espressamente il ricorso promosso dalla Provincia di Trento innanzi alla Corte Costituzionale mediante il quale è stato impugnato l’art. 22 del d.lgs. 104/2017 con il quale sono stati modificati, tra gli altri, gli Allegati II, III e IV ed introdotto il nuovo Allegato II bis, modificando il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni/Province autonome in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA, prevedendo che in pendenza dell’esito del ricorso, “i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 …. s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017”, ovvero prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 104/2017.
Ciò si traduce in una illegittimità costituzionale della disposizione regionale de qua, per le seguenti ragioni.
La norma introdotta risulta innanzi tutto in contrasto con le disposizioni dell’art. 7-bis, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 che prevede che le Regioni e le Province Autonome possano esercitare la propria potestà legislativa esclusivamente al fine di:
- disciplinare con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA,
- disciplinare l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali,
- stabilire regole particolari ed ulteriori per le specifiche finalità indicate nel medesimo articolo 7-bis, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 ovvero per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La sopra rilevata difformità della normativa provinciale rispetto alla norma legislativa statale si traduce senz’altro in una violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, atteso che la disciplina della valutazione di impatto ambientale rientra in modo univoco nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». Ed è bene aggiungere che proprio in quanto “trasversale” e “prevalente”, la normativa statale nella materia in questione si impone integralmente nei confronti delle Regioni, che non possono contraddirla, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha ribadito tali conclusioni anche riguardo alle autonomie speciali (si vedano, al riguardo, le sentt. nn. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn. 1 e 67 del 2010).
La disposizione, inoltre, viola anche l’art. 117, comma secondo, lett. m), Cost., per le ragioni che seguono.
L’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato per effetto della entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017, introduce l’istituto del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale deve confluire anche la valutazione di impatto ambientale. Si tratta di una previsione volta ad ottenere significativi effetti di semplificazione amministrativa. Come la giurisprudenza costituzionale ha più volte evidenziato con riferimento all’istituto della SCIA, lo Stato può intervenire con norma a carattere semplificatorio nell’ambito dei procedimenti amministrativi regionali e locali in virtù del titolo di cui all’art. 117, comma secondo, lett. m), Cost. («livelli essenziali delle prestazioni»). La norma che qui si contesta, essendo volta anche ad impedire l’applicazione, nel territorio provinciale, del menzionato art. 27-bis, determina quindi automaticamente la lesione del parametro costituzionale da ultimo richiamato.
Infine, appare del tutto evidente la violazione degli artt. 5 Cost. e 97 dello Statuto speciale di autonomia.
Come ha evidenziato con chiarezza la giurisprudenza costituzionale, infatti, «il Titolo V della parte II della Costituzione, così come le corrispondenti disposizioni degli statuti speciali, presuppongono che l’esercizio delle competenze legislative da parte dello Stato e delle Regioni, secondo le regole costituzionali di riparto delle competenze, contribuisca a produrre un unitario ordinamento giuridico, nel quale certo non si esclude l‘esistenza di una possibile dialettica fra i diversi livelli legislativi, anche con la eventualità di parziali sovrapposizioni fra le leggi statali e regionali, che possono trovare soluzione mediante il promovimento della questione di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte, secondo le scelte affidate alla discrezionalità degli organi politici statali e regionali». Tuttavia, ciò che in tale ottica è senza dubbio «escluso dal sistema costituzionale è che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna (…). Dunque né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge» (così la sent. n. 198 del 2004; analogamente la sent. n. 199 del 2004).
Viceversa, la adozione di leggi “di reazione” quale quella che in questa sede si contesta, determina proprio la violazione delle norme che presiedono al giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Leggi di tal fatta, inoltre, determinano palesemente una violazione del principio di unità della Repubblica di cui all’art. 5 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, poiché provano a sottrarre alle procedure costituzionalmente previste la risoluzione dei “conflitti legislativi”.

Per i motivi esposti, si propone l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge della Provincia di Trento n. 17 del 2017.

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