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La Legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 pubblicata sul B.U.R n. 52 del 29/12/2017 recante “Legge di stabilità provinciale 2018” presenta i profili di illegittimità di seguito evidenziati e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
Articolo 17 – Viene stabilito che la Provincia di Trento, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, promuove l’adozione di misure volte ad incentivare l’esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimette dal servizio anticipatamente rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione, al fine di favorire il ricambio generazionale del proprio organico, di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
Al riguardo, l’incentivo all’esodo determina maggiori oneri per anticipo di trattamento di fine servizio non quantificati e non coperti, ponendosi in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione.
Nei casi in cui il soggetto attenda comunque l’accesso alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto sopra evidenziato, si determinano comunque minori entrate previdenziali per l’ente previdenziale, con effetti negativi sulla finanza pubblica, creando pertanto maggiori oneri per la stessa finanza pubblica. Ciò posto, la disposizione viola anche l’articolo 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre, si fa presente che la disposizione in esame, nel disciplinare in modo difforme rispetto alla normativa nazionale la materia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, contrasta con l’articolo 117, comma 2, lett. o), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva allo Stato la materia della previdenza sociale.
Inoltre, si aggiunge che la stessa disposizione, oltre a poter produrre eventuali futuri effetti emulativi, contrasta l’articolo 3 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza, in quanto il personale di tutte le amministrazioni, pubbliche e private, si troverebbe di fronte ad una diversità di trattamento.
Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare innanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame.
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