Dettaglio Legge Regionale

Collegato alla legge di stabilità regionale 2018. (29-12-2017)
Veneto
Legge n.45 del 29-12-2017
n.128 del 29-12-2017
Politiche economiche e finanziarie
22-2-2018 / Impugnata
Legge Regione Veneto n.45 pubblicata sul B.U.R n. 128 del 29/12/2017 recante: “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
L’articolo 67, comma 1, introduce l’articolo 19 bis alla legge regionale 50/93. L’articolo inserisce e regola la «mobilità venatoria», prevedendo la possibilità, per i cacciatori della Regione, di «esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo» disciplinato al precedente comma 1». Tale sistema informativo «autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale» (comma 3). Queste previsioni – e più in generale il nuovo art. 19-bis che introduce la “Mobilità venatoria”, deve ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., in riferimento agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della Legge 157/92.
La prima di tali disposizioni statali, infatti, prevede che, «fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio (…) può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata». In base alla seconda, invece, «ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione». La norma regionale, dunque, in primo luogo consente l’attività venatoria in forme e con modalità ulteriori rispetto a quelle individuate, dall’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, ponendosi quindi in contrasto con tale disposizione.
In secondo luogo, se è vero che l’art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, consente una deroga al sistema degli ATC, è pur vero che il singolo cacciatore può essere autorizzato all’esercizio venatorio in un ATC diverso da quello al quale è iscritto solo in presenza: a) di un provvedimento dell’amministrazione competente, e b) previo consenso degli organi di gestione.
La norma regionale che qui si contesta, invece, costruisce un sistema “automatizzato” che certamente non contempla il requisito sub b). Anche il requisito sub a), peraltro, non risulta soddisfatto, poiché l’autorizzazione è rilasciata “in automatico”, con il solo limite numerico desumibile dal comma 3 della disposizione de qua, mentre invece la “riserva di amministrazione” prevista dalla norma statale richiede che l’amministrazione competente valuti caso per caso, in relazione alle circostanze del momento, ciascuna richiesta autorizzatoria.
Dal momento che le norme statali sopra citate sono poste a tutela della fauna selvatica, e dunque a tutela dell’ambiente, il contrasto con le medesime si traduce senz’altro in una violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. nelle materie di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Per i motivi esposti, si propone l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge della Regione Veneto n. 45 del 2017.

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