Dettaglio Legge Regionale

Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze. (25-1-2018)
Lombardia
Legge n.7 del 25-1-2018
n.5 del 29-1-2018
Politiche infrastrutturali
16-3-2018 / Impugnata
La legge regionale, che istituisce un codice identificativo da assegnare ad alloggi locati per finalità turistiche, è censurabile relativamente all'articolo 1 per i motivi di seguito specificati.

La norma contenuta nell'articolo 1 introduce i nuovi commi 8 bis e 8 ter all’articolo 38 della legge Regione Lombardia 1° ottobre 2015 n. 27 in materia di disposizioni comuni per le attività ricettive alberghiere e non alberghiere.
Viene previsto il nuovo Codice identificativo di riferimento per le unità immobiliari, da richiedere prima di promuovere, con mezzi pubblicitari , l’offerta sul mercato degli alloggi in locazione per finalità turistiche.
Anche il successivo articolo 39 viene integrato prevedendo, nel nuovo comma 3 bis, apposite sanzioni nei confronti di coloro che non richiedono detto codice identificativo da assegnare a detto codice identificativo da assegnare a tali alloggi.
La normativa regionale risulta censurabile in merito alla nuova regolamentazione che, implicitamente viene introdotta. Le nuove disposizioni sembrano sottintendere la sostanziale corrispondenza tra la disciplina normativa cui sono sottoposti i suddetti alloggi locati per finalità turistiche rispetto a quella delle (differenti) strutture ricettive del tipo “ case e appartamenti vacanze” di cui all’articolo 26 della medesima legge Regione Lombardia del 2015. Preme evidenziare che tale implicita parificazione non trova adeguata giustificazione nell’assetto di competenza tra Stato e Regioni.
Con la legge costituzionale n. 3/2001, che ha riformato il titolo V della Costituzione, l’art. 117 della Costituzione conferisce alle Regioni la potestà esclusiva in materia di turismo, considerato che il turismo non è menzionato esplicitamente né tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, nè tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regione.
Nel contempo, giova ricordare che l’art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione prevede la competenza esclusiva del legislative statale nella materia dell’ "ordinamento civile".
Con riferimento al caso di specie, la locazione di un appartamento a finalità turistiche è contemplata dal c.d. Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “ Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 novembre della legge 28 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà , contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”) ai sensi del quale la normativa applicabile è quella dettata dal codice civile per le locazioni (artt. 1571 e ss cc). Precisamente, nel capo II dedicato alle locazioni turistiche, si prevede che gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazioni. ( art. 53) In precedenza, anche la legge statale 9 dicembre 1998, n. 431, all’art. 1 comma 2 lett. c richiamava l’eventualità di alloggi dati esclusivamente per finalità turistiche. Anche alla luce di ciò, si può dedurre che la disciplina dei singoli contratti e quindi anche del contratto di locazione, in tal caso è di competenza dello Stato.
Invece le strutture ricettive denominate case e appartamenti per vacanze presuppongono una organizzazione a carattere imprenditoriale, ovvero un’attività ricettiva con i requisiti dell’art. 2082 cc. In sostanza , la casa vacanza è una vera e propria struttura ricettiva extralberghiera e, in quanto tale è disciplinata dalle normative regionali. Come surriferito, è di competenza regionale l’organizzazione del mercato turistico.
Orbene l’applicazione della nuova normativa regionale indicata in epigrafe comporta che il proprietario di un alloggio, prima di darlo in locazione per finalità turistiche, lo comunichi al Comune. Previsione che, da un lato interviene in materia di ordinamento civile, dall’altro innova la disciplina vigente in materia di locazione.
Tale considerazione prospetta un vulnus sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, inoltre, come affermato dalla Corte costituzionale , la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile si identifica con la disciplina dei rapporti tra privati e si pone come limite al legislatore regionale fondato sull’esigenza di garantirne l’uniformità sul territorio nazionale , in ossequio anche al principio di eguaglianza (sentt. nn. 290/2013, 245/2015, 1/2016) .

In considerazione della normativa e dela giurisprudenza descritte, l’articolo 1 della legge Regione Lombardia n. 7 del 2018 risulta porsi in violazione degli articoli 3 e 117 , secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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