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Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018). (20-3-2018)
Valle Aosta
Legge n.3 del 20-3-2018
n.18 del 10-4-2018
Politiche infrastrutturali
7-6-2018 /
Impugnata
La legge regionale, che reca norme di modifica alla L.R. 12/2009, al fine di rendere conforme le disposizioni in materia di VIA ivi contenute alla direttiva 2014/52/UE, presenta norme che eccedono dalle competenze riconosciute alla Regione Valle d’Aosta dallo Statuto speciale di autonomia, risultando invasive delle competenze esclusive statali in materia di di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione.
Si premette che la disciplina della VIA è stata inserita dalla giurisprudenza costituzionale, senza esitazione e con un indirizzo ormai consolidato, tra gli oggetti rientranti nella competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Proprio in quanto prevalente e trasversale la normativa statale nella materia in questione si impone integralmente nei confronti delle Regioni, che non possono contraddirla, come costantemente affermato dalla giurisprudenza cosituzionale
Si veda, tra le altre, la sent. n. 186 del 2010, ove il Giudice costituzionale afferma di aver «precisato più volte che la normativa sulla valutazione d’impatto ambientale attiene a procedure che valutano in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale” e che “rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.” (sentenza n. 225 del 2009)» (più di recente, cfr. anche la sent. n. 117 del 2015). La esclusività della competenza statale nella materia de qua, pur in presenza di talune sovrapposizioni con «ambiti materiali di spettanza regionale», determina la “prevalenza” della normativa statale, «in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale» (cfr. sentenza n. 234 del 2009)». Da ciò la conseguenza secondo la quale, «le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l’altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA» (così, ancora, la sent. n. 186 del 2010; la necessità costituzionale che le Regioni si mantengano «negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il c.d. “Codice dell’ambiente” è affermata anche dalle sentt. nn. 300 del 2013, 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010).
Si ricorda inoltre che di recente la materia è stata interessata da una importante riforma, che ha trovato corpo nel d.lgs. n. 104 del 2017. Tale atto normativo pone infatti una nuova disciplina della VIA, anche modificando numerose disposizioni della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006.
In tale contesto, di particolare importanza nella presente sede è l’art. 7-bis del d.lgs. 152 del 2006, aggiunto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2006. Tale disposizione, infatti, prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplin(i)no con proprie leggi o regolamenti» esclusivamente «l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», e che tale potestà normativa «è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto» nello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie». Infine, si precisa che «in ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis».
I margini di manovra riconosciuti oggi al legislatore regionale e provinciale in materia di VIA sono dunque limitati a quanto appena evidenziato, nel puntuale rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 152 del 2006, ovviamente nel testo attualmente in vigore.
La giurisprudenza costituzionale conferma inequivocabilmente la ricostruzione appena accennata. La Corte, infatti, ha chiaramente affermato che «le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l’altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA». (così, ancora, la sent. n. 186 del 2010; la necessità costituzionale che le Regioni si mantengano «negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il c.d. “Codice dell’ambiente” è affermata anche dalle sentt. nn. 300 del 2013, 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010). Sul punto può peraltro essere il caso di precisare come tali conclusioni siano state ribadite, con una giurisprudenza ormai consolidata, anche per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province Autonome. Si vedano, al riguardo, le sentt. nn. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007, nn. 225 e 234 del 2009 e nn. 1 e 67 del 2010.
Ciò premesso, la legge regionale in esame appare complessivamente non conforme alla vigente normativa nazionale in materia VIA, come modificata dal D. Lgs.104/2017, in relazione a quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 8, del D.Lgs. 152/2006
Come sopra evidenziato tale norma conferisce a Regioni e Province Autonome una potestà legislativa da esercitare in conformità alla legislazione europea e nel rispetto della normativa nazionale, facendo salvo il potere delle medesime di stabilire regole particolari ed ulteriori per le specifiche finalità indicate nel medesimo articolo 7-bis, comma 8. La L.R. in oggetto, come si specifica di seguito, non sembra essersi attenuta a tali disposizioni in quanto le modifiche apportate alla previgente disciplina regionale in materia di VIA non solo risultano in tutto o in parte difformi dalla disciplina di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ma lasciano in vigore alcune disposizioni che risultano significativamente modificate dalla citata disciplina nazionale a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, delineando complessivamente un quadro normativo non conforme alla normativa statale vigente.
La legge regionale in esame, con l’art. 1, comma 1, che non è stato oggetto di modifica da parte della legge regionale in esame, esplicita chiaramente che la Regione disciplina le procedure di VAS e di VIA “in conformità alla normativa europea e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”.
Si segnalano, di seguito, gli aspetti più rilevanti per sostenere la sostanziale non conformità della modifica della disciplina di VIA regionale operata con la L.R. in oggetto rispetto alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo III del D. Lgs. 152/2006, confermando la presenza di molteplici ulteriori difformità per diversi articoli della L.R. in questione.
1)Articoli 12 e 13: il combinato disposto dei due articoli, che, rispettivamente, sostituiscono l’art. 24 e introducono il nuovo articolo 25 bis della L.R. 12/2009, non risultano conformi all’art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”. In particolare, l’art. 24 comma 1 configura il provvedimento di VIA rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali come atto autonomo che, ai sensi dell’ art. 25 bis “Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione”, deve essere integrato nell’atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali/enti competenti. Tale modalità procedurale richiama le disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. 152/2006 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori) che attiene unicamente alle procedure di VIA di competenza statale, ove non effettuate ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 152/2006, e non è conforme alle disposizioni dell’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 “Provvedimento autorizzativo unico regionale” che disciplinano l’iter dei procedimenti di VIA di competenza regionale.
In base all’art. 27 bis, comma 7, la procedura di VIA regionale non si conclude con un provvedimento di VIA ma con la “determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi” che “…costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita….”
Si evidenzia che la non conformità della L.R. 12/2009, come modificata dalla L.R. in oggetto, alla procedura di VIA regionale disciplinata dall’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 è evidente con riferimento alle disposizioni degli articoli da 20 a 25bis della citata L.R., in quanto tali articoli contengono disposizioni non più in vigore ai sensi della normativa statale vigente; si cita, a titolo di esempio, quanto previsto in ordine alla pubblicazione dell’avviso al pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani (mantenuti ai commi 6 e 7 dell’art. 20 della L.R. 12/2009) che non sono previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006, richiamato nell’art. 27bis. A ulteriore conferma di quanto sopra, la conferenza dei servizi, istituto obbligatorio e vincolante per i procedimenti di VIA di competenza regionale ai sensi dell'articolo 14 comma 4 e 14-ter della L.241/1990, viene unicamente prevista come una possibile modalità di acquisizione di pareri, autorizzazioni, assensi da parte della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali (art. 4, comma 1, all’art. 22 della L.R. 12/2009, come modificata dalla L.R. in oggetto).
2)Articolo 16: al comma 1 è disposta la sostituzione degli allegati A, B,F,G, H al Titolo I della L.R. 12/2009 con quelli riportati all’allegato A alla L.R. in oggetto. In merito ai singoli allegati si osserva che:
2.1Allegato A “Progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale”: le difformità più rilevanti rispetto all’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 riguardano l’attribuzione della competenza regionale per progetti di competenza statale elencati negli Allegati II e IIbis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; si segnalano, in particolare:
i.A.2) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW : tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW) è inclusa nell’allegato IIbis, punto 1.a); al di sotto di tale soglia non è prevista alcuna procedura nell’ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;
ii.A.9) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi: tale tipologia di progetto, con parziale diversa definizione (comprende anche i prodotti chimici) e diversa soglia di capacità (40.000 m3) è inclusa nell’allegato II, punto 8, prima alinea);
iii.A.17) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche; l’attività di coltivazione di idrocarburi, sia sulla terraferma che in mare e con soglie per gli idrocarburi liquidi (500 t/g) e gassosi (500.000 m³/giorno) è inclusa nell’allegato II, punto 7.1; per le risorse geotermiche si segnala l’assenza esplicita dell’esclusione degli “impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni” indicata alla lettera v) dell’allegato III;
iv.A.18) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 kilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con medesime soglie di tensione e lunghezza, è inclusa nell’allegato II, punto 4-bis;
v.A.19) Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 kilometri; la generica dizione “strade”, in assenza di specificazioni o esclusioni non consente di individuare con esattezza la classificazione (strade extraurbane, urbane) e la relativa competenza (statale per le extraurbane incluse nell’Allegato II e IIbis, regionale per le urbane di scorrimento incluse nell’Allegato III)
vi.A.20) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi; tale tipologia di progetto con diversa soglia di capacità (80.000 m3), è inclusa nell’allegato II, punto 4-bis, terza alinea).
2.2.Si segnala inoltre che l’Allegato A della L.R. in oggetto include alcune tipologie di progetti che ricadono nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto in base alla normativa regionale sono soggetti a procedura di VIA anziché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; si segnalano, in particolare:
vii. A.3) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW; per tale tipologia di progetti, inclusa nell’allegato IV, punto 2.d), la normativa regionale prevede una soglia inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW
viii. A.4.Impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW
ix. A.5 Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
x. A.7.Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
xi. A.8.Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi.
xii. A.10.Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi.
xiii. A.11.Impianti per la concia del cuoio e del pellame
2.3 Allegato B “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale”:: le difformità più rilevanti rispetto all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 riguardano l’ attribuzione della competenza regionale per progetti di competenza statale elencati negli Allegati II e IIbis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; si segnalano, in particolare:
2.3.1 B.2.a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 kilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW) è inclusa nell’allegato IIbis, punto 1.a); al di sotto di tale soglia non è prevista alcuna procedura nell’ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;
2.3.2 B.2.g) installazione di oleodotti e gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (20 km) è inclusa nell’allegato IIbis, punto 1.b);
2.3.3 B.2.h) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; tale tipologia di progetti, è inclusa nell’allegato II, punto 7);
2.3.4 B.7.e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; tale tipologia di progetti, è inclusa nell’allegato IIbis, punto 2.a)
2.3.5 B.7.g) strade extraurbane secondarie e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 mt. non comprese nell’Allegato A); altre strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 kilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri; la definizione è parzialmente difforme da quella dell’Allegato IV, punto 7.h) e comporta possibili diverse interpretazioni sulla competenza statale o regionale per le “strade extraurbane secondarie
2.3.6 B.7.j) acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 kilometri; tale tipologia di progetti è inclusa nell’allegato IIbis, punto 2.d);
2.3.7 B.7.m) nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l’edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali; tutti gli aeroporti non compresi nell’Allegato II, sono inclusi nell’allegato IIbis, punto 2.e);
2.3.8 B.7.r) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 kilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con soglie di lunghezza superiori a 3 km, è inclusa nell’allegato IIbis, punto 1.d).
Si segnala inoltre che per diverse tipologie di progetti incluse nell’Allegato B alla L.R. in oggetto sono individuate soglie dimensionali diverse (inferiori) rispetto a quelle indicate nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (es. B.2.e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri).
Per quanto attiene all’Allegato F “Criteri per la verifica di assoggettabilità” si segnala una sostanziale conformità con i contenuti dell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; si fa presente che nell’Allegato H sono stati trasposti i contenuti del D.M. 52/2015 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome”. Si osserva nel merito che la finalità delle citate Linee guida è quella di integrare i criteri dell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi che l'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA e non per la valutazione dei medesimi che, ai sensi dell’ art. 19, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, è effettuata sulla base dei criteri di cui al citato Allegato V.
Per quanto attiene all’Allegato H “Contenuti dello studio di impatto ambientale” si segnala una generale conformità con i contenuti dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; si fa tuttavia presente che il punto 4, rispetto al medesimo punto dell’Allegato VII, introduce contenuti specialistici su habitat e specie di interesse comunitario “nel caso siano interessati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. In merito si osserva che in tali casi è previsto, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi della stessa L.R. 12/2009 (art.5, comma 2), che la VIA sia integrata con la Valutazione di Incidenza e pertanto tali aspetti specifici devono essere affrontati secondo le disposizioni del DPR 357/1997 e non possono essere limitati ai contenuti riportati nell’Allegato H alla L.R. in oggetto.
Si propone quindi l’impugnativa della legge regionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, relativamente alle disposizioni sopra indicate e a tutte quelle ad esse inscindibilmente connesse.
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