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Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare. (17-4-2018)
Puglia
Legge n.15 del 17-4-2018
n.55 del 19-4-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
14-6-2018 / Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 15 del 17 aprile 2018, recante “Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 4 per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

L’art. 4 della legge in esame, che riguarda il “Commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R.” prevede che: “1. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere intuitu personae all'affidamento dell'incarico a un commissario straordinario, scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
2. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto.
4. La nomina del commissario straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella di direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'università interessata. La nomina del direttore generale di IRCCS di diritto pubblico, in analogia a quella di direttore generale, è effettuata d'intesa con il Ministro della salute.

La norma regionale in esame, che, nel disciplinare i casi di vacanza dell’ufficio di direttore generale delle aziende ed enti del S.S.R, nonché delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS, prevede, con formulazione generica e poco chiara, che la regione possa affidare, intuitu personae, l’incarico di direzione di tale ufficio ad un commissario straordinario, senza stabilire le procedure e i requisiti necessari per detta nomina, e senza specificare i motivi che non consentono in tali casi la nomina di un nuovo direttore generale, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti sia nel d.lgs. n. 502/1992, recante la disciplina in materia sanitaria, sia nel d.lgs. n. 171/2016, che, modificando e integrando tale decreto legislativo, disciplina specificamente il conferimento degli incarichi nella dirigenza sanitaria. La norma regionale in oggetto introduce infatti ipotesi di commissariamento non previste dalla normativa nazionale vigente. Ne consegue la violazione dell'art.117, terzo comma, Cost., e dei principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

In particolare:
a) I commi 1 e 4 della norma regionale in esame, nonché i commi 2 e 3, ad essi inscindibilmente connessi, si pongono in contrasto con varie norme del d.lgs. n. 502/1992. Essi contrastano infatti: con l'art. 3, comma 6, ultimo periodo, del secondo il quale: "In caso di vacanza dell' ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione"; e contrastano altresì con l'art. 3-bis, comma 2, secondo il quale "La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell' ufficio. Scaduto tale termine, si applica articolo 2, comma 2-octies" . Il richiamato art. 2, comma 2-octies, precisa poi che: "Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, ii Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l’esercizio delle funzioni regionali per le quali si e provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto".
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, dunque, l'impossibilità per la regione di procedere al commissariamento di un'azienda sanitaria priva del direttore generale. Ai sensi delle norme statali richiamate infatti in caso di vacanza dell’ufficio di direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario e ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione del direttore generale assente con un nuovo direttore generale, la cui nomina, deve essere effettuata dalla Regione, alla scadenza dei citati sei mesi, entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine di sessanta giorni, l’unica previsione di commissariamento stabilita dalla legislazione statale vigente consiste nella possibilità di nomina di un Commissario ad acta da parte del Governo, quale intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 120 Cost.

b) Inoltre l'art. 4 in esame, nel disattendere le menzionate norme del d.lgs. n. 502/1992, prevedendo in caso di vacanza prolungata dell’ufficio in parola la nomina di un commissario straordinario, scelto intuitu personae, in luogo della nomina di un nuovo direttore generale, non si attiene alle specifiche regole che abilitano alla gestione di tali importanti uffici contenute negli articoli 1 e 2 del menzionato d. lgs. n. 171 del 2016. Così disponendo la norma in esame opera una “reformatio in peius" rispetto alle garanzie di trasparenza ed imparzialità che il legislatore ha inteso assicurare con la riforma operata dal d. lgs. n. 171 del 2016, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, prevedono, infatti, che, ai fini del conferimento degli incarichi di direttore generale, si svolga una doppia selezione: una a livello nazionale per la costituzione dell'elenco nazionale degli idonei a ricoprire gli incarichi, ed una a livello regionale, previo avviso pubblico - rivolto esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'elenco nazionale - effettuata da parte di Commissioni di esperti di comprovata esperienza e competenza e volta alla formazione di una rosa di candidati da sottoporre al Presidente della Regione. La ratio della riforma in parola è quella di introdurre dei correttivi al sistema vigente, al fine di assicurare un punto di equilibrio tra l'esigenza di un rapporto fiduciario tra l'organo politico e gli organi di vertice delle ASL e l'esigenza di garantire che le nomine avvengano in modo imparziale e trasparente. Ciò in piena coerenza anche con gli ormai consolidati orientamenti della Corte Costituzionale in merito alla natura di tali incarichi, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Pertanto la norma regionale in esame, disattendendo tutti i principi della legislazione statale in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e di vacanza dei relativi uffici, e introducendo ipotesi di commissariamento non previste dalla normativa nazionale vigente, crea un regime provvisorio e privo di regole in luogo di quello a regime profilato dalla legislazione statale per l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Ne consegue, come sopra anticipato, innanzitutto il contrasto della norma regionale in esame con i menzionati principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nell’art. 3, comma 6, nell’art. 3-bis, comma 2, e nell’art. 2, comma 2-octies del d. d. lgs. n. 502 del 1992, nonché negli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 171 del 2016, che informano i procedimenti di nomina dei direttori generali delle Asl, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Come è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, sono da ricondursi alla materia concorrente della "tutela della salute" (ex multis, Corte Cost. n. 422/2006, n. 295/2009 e n. 129 del 2012), le disposizioni statali dettate in tema di governance delle aziende sanitarie che si pongono, appunto, quali principi fondamentali nell'ambito della "tutela della salute". Ed infatti, per quanto riguarda specificamente la dirigenza sanitaria, trattandosi di materia rientrante nella competenza concorrente, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, tra cui devono annoverarsi quei principi dettati in una prospettiva di miglioramento del "rendimento" del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del buon andamento dell'amministrazione, anche della qualità dell'attività assistenziale erogata e dell'efficiente funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale.
La norma in esame viola, altresì, i principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Il principio di ragionevolezza, infatti, nato nell'ambito dei giudizi costituzionali sul principio di eguaglianza, e che è alla base del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., costituisce oggi valido "complemento" a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte, e si pone quale criterio di giudizio volto a valutare la logicità, la coerenza, l'adeguatezza, la congruenza, la proporzionalità e la non arbitrarietà della disciplina legislativa per stabilire se si tratta di leggi ragionevolmente fondate.

Per i motivi esposti l'art. 4 della legge regionale in esame, avente contenuto normativo omogeneo, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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