Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. (8-5-2018)
Sicilia
Legge n.8 del 8-5-2018
n.21 del 11-5-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 luglio2018 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Sicilia n. 8 dell’8 maggio 2018 pubblicata sul BUR n. 21 dell’11 maggio 2018, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale.”
Tra le varie disposizioni per le quali è stata deliberata l’impugnativa figurano:

1. L’articolo 17, il quale introduceva la sospensione del termine per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici; contrastava in tal modo con l’articolo 41 della Cost., in quanto limitava la libertà di iniziativa economica ambientale e violava la disciplina nazionale, di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, e di conseguenza l’articolo 117, comma terzo, Cost. in materia di trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

2. L’articolo 20 che, in tema di valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, prevedeva che i beni immobili che insistono sulle aree marittime demaniali regionali e che versano prioritariamente in condizioni di precarietà accertata, potessero essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo non superiore ai cinquanta anni. La disposizione eccedeva dalle competenze statutarie della Regione laddove indicava il periodo di durata massima delle concessioni. Non spetta infatti alla legge regionale determinare tale elemento nei suoi limiti minimi o massimi, in quanto la durata (minima o massima) delle concessioni è un aspetto in grado di incidere sulla concorrenza e sulle condizioni del mercato che solo il legislatore statale può definire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, come sancito all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

3. L’articolo 22, comma 3 inseriva un'ipotesi di collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina statale vigente, così violando l’articolo 117 Cost. comma secondo, lett. o) “previdenza sociale" e conseguentemente anche il principio di uguaglianza di cui all'l’articolo 3 Cost. L'estensione della platea di soggetti potenzialmente in grado di usufruire di un'anticipazione sul collocamento a riposo è inoltre suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali, per anticipo di trattamento di fine servizio, che non risultano in alcuna misura quantificati ne aventi copertura; ciò con conseguente aggravio sulla finanza pubblica e violazione dell’articolo 81 della Costituzione.

4. L’articolo 22, comma 4 comporta maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti in quanto consente l’anticipo della liquidazione della buonuscita anche con riferimento a soggetti già andati in pensione (e in attesa della liquidazione), in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

5. L’articolo 23 prevedeva il rimborso all'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) degli oneri inerenti le prestazioni sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezione civile, secondo quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 25/07/2002. Al riguardo, il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, c.d. Nuovi Lea, nell'indicare tassativamente gli accertamenti medico-legali inclusi nei Livelli essenziali di assistenza, non menziona la fattispecie in questione. Pertanto, la disposizione regionale violava l'Intesa raggiunta nella materia dei livelli essenziali di assistenza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all'adozione del menzionato d.P.C.M. Lea, e ledeva, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (l’articolo 117, comma secondo, lett. m).

6. L’articolo 82 disponeva l’integrazione del budget da assegnare ad alcune strutture private accreditate vittime di richieste estorsive, accertate con sentenze passate in giudicato. La norma, di fatto, impiegava un criterio di assegnazione del budget (l’essere state vittima di richieste estorsive) non in linea con quelli previsti dal d.lgs. n. 502/1992. Il criterio di assegnazione del budget non può essere slegato dal fabbisogno assistenziale programmato, pena la violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della “tutela della salute” nonché dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’l’articolo 117, terzo comma Cost.


Con l’articolo 1, comma 1 della legge regionale del 9 agosto 2018, n. 16, la Regione Sicilia ha abrogato rispettivamente gli articoli 17, 22 commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con il comma 2, stesso articolo, ha modificato l'articolo 20 impugnato della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, consentendo la caducazione delle censure di illegittimità costituzionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Salute hanno espresso parere favorevole in merito alla rinuncia dell’impugnativa delle disposizioni sopra indicate.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa delle disposizioni della legge regionale sopra indicate e che la Regione ha comunicato di non aver dato alle stesse alcuna applicazione, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso nei confronti delle medesime disposizioni.

Si propone pertanto la rinuncia parziale all'impugnazione della legge della Regione Sicilia dell’8 maggio 2018, n. 8, limitatamente agli articoli richiamati.

Permangono ancora validi gli ulteriori motivi di impugnativa deliberati dal Consiglio dei Ministri in data 6 luglio2018 relativi agli articoli 4, 22, commi 14 e 15, 31, commi 4 e 5, 34, 35, 45, 64, 66, 69 comma 2, 75, commi 2, 3 e 4 e 99, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 25.
6-7-2018 / Impugnata
La legge regione Sicilia n. 8 pubblicata sul B.U.R n. 21 del 11/05/2018 recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale ed eccede dalle competenze statutarie di cui al Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001) e deve essere impugnata per le motivazioni che di seguito si illustrano.

Gli articoli 4 e 64 prevedono, rispettivamente, la deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) per le società partecipate della regione disciplinate dall’articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 ed il transito, con contratto a tempo indeterminato anche parziale presso la società Resais S.p.a., di soggetti attualmente utilizzati nelle PA ed appartenenti al bacino di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 30/97.
L’art. 4, in ragione della predetta deroga, contrasta con l'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo cui, fino al 30 giugno 2018, le società sottoposte a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi del personale eccedente.
Dopo la predetta data, alle medesime società si applicano gli articoli 19 e 20 dello stesso decreto, in materia di gestione del personale e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
Orbene, prevedendo la disposizione regionale una disciplina diversa e contrastante con quella nazionale, essa risulta incompatibile con le previsioni dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva la materia dell'ordinamento civile (tra cui i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi) alla competenza esclusiva dello Stato.
Le medesime considerazioni in punto di contrarietà della disciplina regionale con quella contenuta nel d.lgs. n. 175/2016 e con le previsioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzionale vengono formulate con riguardo all'articolo 64 ("Tutela per i soggetti appartenenti al bacino 'Emergenza Palermo (PIP)" della legge regionale in esame che prevede il transito, con contratto a tempo indeterminato, alla società Resais s.p.a. di soggetti attualmente utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex PIP" di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1997.

L’Art. 17 introduce la sospensione del termine per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici che oltre a contrastare con l’art. 41 della Cost. limitando la libertà di iniziativa economica ambientale, contrasta anche con la disciplina nazionale (art. 12 del d.lgs. n. 387/2003) violando l’art. 117, comma 3 Cost.
In particolare la disposizione sospende fino a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il rilascio delle (relative) autorizzazioni ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica al fine di verificarne, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente.
In base ad una prima opzione ermeneutica, la sospensione potrebbe essere riferita unicamente a nuove istanze autorizzative, cioè in procinto di essere presentate, e non a quelle in istruttoria che sarebbero fatte salve (anche se tale lettura potrebbe essere smentita dall'aggettivo "compiuta" riferito all'istruttoria, che sarebbe quindi salvaguardata solo se compiuta).
In base a tale interpretazione, la disposizione integra la violazione dell'art. 41 Cost. in base al quale l'iniziativa economica privata è libera così come è libera l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quest'ultima si inquadra infatti nella disciplina generale della produzione di energia elettrica che, secondo principi di derivazione comunitaria, è appunto attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico (art. 1 decreto legislativo n. 79 del 1999 di attuazione della direttiva 96192/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). A tale attività si accede dunque in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.
Ciò detto, la sospensione fino a 120 giorni nel rilascio delle autorizzazioni non trova ragionevole giustificazione nell'utilità sociale, mentre determina la violazione di detto termine, se non altro per i procedimenti in cui è stata già acquisita la VIA ovvero per le istanze già corredate di tale valutazione ambientale. In tal senso la legge contrasta con la norma di principio di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per garantire la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Più precisamente, la legge regionale impedisce la conclusione del procedimento unico e il rilascio dell'autorizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dal ciato comma 4 dell'art. 12, riconosciuto pacificamente dalla Corte Costituzionale come principio fondamentale della materia (Corte Cost. n. 364 del 2006, n. 28212009, n. 12412010) e riservato pertanto alla competenza legislativa statale. In proposito, risulta evidente il contenuto non derogabile delle statuizioni contenute nelle direttive n. 2001/7710E e n. 2009128/CE, attuate, rispettivamente, con il d.lgs. n 387 del 2003 e con il d. lgs. 2812011, in quanto il legislatore comunitario, nel porre a carico degli Stati membri l'obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tale scopo indicato i termini entro i quali essi devono raggiungere determinati risultati.
Peraltro, la salvezza della "compiuta istruttoria delle istanze, pervenute" contenuta nell'art. 17 in esame appare del tutto incongruente se l'istruttoria, pur non compiuta, ha riguardato gli aspetti paesaggistici ed ambientali delle iniziative in questione, atteso che il non meglio identificato "adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale" ha proprio lo scopo di verificare gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica ed è quindi idoneo, attraverso la prevista sospensione, a condizionare il rilascio delle relative autorizzazioni ed il contenuto delle stesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale richiamata, si ritiene che la norma sia da censurare.

L'articolo 20, in tema di valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, prevede che i beni immobili che insistono sulle aree marittime demaniali regionali e che versano prioritariamente in condizioni di precarietà accertata, possano essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo non superiore ai cinquanta anni.
Detta disposizione risulta censurabile ed eccede dalle competenze statutarie della Regione Siciliana, per la parte in cui indica il periodo di durata massima delle concessioni che si stanno disciplinando. Infatti, come affermato dalla Corte Costituzionale ( sentenze n. 213 del 2011 e 40 del 2017) "... la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale” e "...In tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale"
Da ciò consegue che tra i criteri di affidamento delle concessioni rientra anche l'elemento della durata. Non spetta dunque alla legge regionale determinare tale elemento nei suoi limiti minimi o massimi, in quanto la durata minima o massima delle concessioni è aspetto in grado di incidere sulla concorrenza e sulle condizioni del mercato che solo il legislatore statale può definire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117 , secondo comma lettera e) della Costituzione, che risulta perciò violata dalla disposizione regionale in esame.

Il comma 3 dell’art. 22 (Norme per il personale regionale e degli enti) introduce un'ipotesi di collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina statale vigente, quindi disciplinando una materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 Cost. comma 1 lett. o) ("previdenza sociale"), con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della carta costituzio¬nale. L'estensione della pla¬tea di soggetti potenzialmente in grado di usufruire di un'anticipazione sul collocamento a riposo è inoltre suscettibile di determinare maggiori oneri pre¬videnziali per anticipo di trattamento di fine servizio che non risultano in al¬cuna misura quantificati né aventi copertura; ciò con conseguente aggravio sulla finanza pubblica, e violazione dei principi di cui all'art. 81 della Costitu¬zione.
Il comma 4 dell’art. 22 comporta maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti in quanto consente anche l’anticipo della liquidazione della buonuscita anche con riferimento a soggetti già andati in pensione (e in attesa della liquidazione), in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
I commi 14 e 15 del medesimo art. 22 prevedono che al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, è corrisposto il trattamento economico corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del d.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5. 15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassifìcare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001.”.

Tali previsioni contrastano, in modo manifesto, sia con l'articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (secondo cui "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi") sia, più in generale, con il titolo III del citato decreto n. 165, che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.
Pertanto i commi 14 e 15 dello stesso art. 22 contrastano con l'articolo 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

Art. 23 prevede il rimborso all'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) degli oneri inerenti le prestazioni sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezione civile, secondo quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 25/07/2002, Al riguardo, si evidenzia che il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, c.d. Nuovi Lea, nell'indicare tassativamente gli accertamenti medico-legali inclusi nei Livelli essenziali di assistenza, non menziona la fattispecie in questione. Per le ragioni esposte si ritiene, altresì, che la disposizione regionale segnalata violi l'Intesa raggiunta nella materia dei livelli essenziali di assistenza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all'adozione del menzionato d.P.C.M. Lea, e leda, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. m).

Articolo 31, commi 4 e 5 – Il comma 4 prevede che, a seguito delle norme di attuazione di cui all’articolo 1, comma 831, della legge n. 296 del 2006, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma “destinata alla maggiore spesa prevista dall’articolo 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento, o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale”.
Il successivo comma 5 dispone che per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 a fronte dell’accertamento dell’entrata derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 832, della citata legge n. 296 del 2006 è disposto uno specifico accantonamento in apposito fondo nelle more della conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme di attuazione.
Al riguardo, nel premettere che non appare chiara la formulazione della norma in esame, si fa presente che la retrocessione delle accise a favore della Regione in assenza del contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria rispetto alla quota del 49,11 per cento prevista a legislazione vigente comporta oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Sul punto, il comma 830 della legge 296/2006, nel disporre l’incremento della quota di partecipazione della regione Sicilia alla spesa sanitaria, prevede di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale, il comma 831 richiama la procedura delle norme di attuazione, e il comma 832, al fine di dare attuazione al comma 830 (completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale), prevede l’attribuzione alla Regione del gettito dell’accisa sui prodotti petroliferi in misura corrispondente ai maggiori oneri sanitari a carico della regione rispetto a quelli già stabiliti dal medesimo comma 830.
Da una lettura sistematica dei commi da 830 a 832 della citata legge 296/2006, peraltro dichiarati legittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 145/2008, si deduce il principio del progressivo trasferimento a carico del bilancio regionale della spesa sanitaria cui è legata l’attribuzione di una percentuale compresa tra il 20% ed il 50% del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale solo a compensazione di un ulteriore incremento, rispetto al 49,11%, della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria.
Ciò posto, nel premettere che non si è a conoscenza di alcun negoziato in itinere tra Stato e Regione in materia finanziaria, si segnala quanto segue. La previsione di cui al comma 4, che autorizza ad iscrivere in bilancio una somma per la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale non può essere assentita, atteso che le maggiori risorse - riferite a una quota ulteriore rispetto al 49,11% della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria prevista a legislazione vigente - devono garantire la copertura degli ulteriori oneri sanitari e non possono essere destinati ad altre finalità, anche in considerazione che la materia in esame afferisce ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. La disposizione si pone, pertanto, in contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute in quanto prevede di destinate somme riconosciute per spesa sanitaria ad altre finalità e con l’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione laddove tale distrazione di somme non consenta di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.
Riguardo al comma 5, si rileva che il previsto accertamento in entrata di somme riferite all’attuazione del predetto comma 832 della legge n. 296 del 2006 e l’accantonamento ad esso correlato nelle more degli Accordi con lo Stato non può essere assentito in assenza del presupposto giuridico. Infatti, la retrocessione del gettito dell’accise di cui al comma 832 è simmetrica all’incremento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria prevista a legislazione vigente. Si configura, pertanto, il contrasto con l’articolo 53 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 che testualmente prevede per l’accertamento “la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata” ed, inoltre, dispone che “Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario.” nonché con il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e, conseguentemente, con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.

Articoli 34 e 35 – Gli articoli in parola prevedono l’autorizzazione all’accertamento in bilancio di contributi pubblici pari a 6.600 migliaia di euro in relazione ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 79 del 1975 e pari a 1.450 migliaia di euro in relazione ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 15 del 1986. Considerato che le norme regionali richiamate disciplinano in materia di attività edilizia, non si comprende quali nuove o maggiori entrate deriverebbero dalle disposizioni in esame. In assenza del presupposto giuridico, non può essere assentito l’accertamento ipotizzato dalla Regione e, pertanto, si rileva l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni suddette per contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 45 – Introduce nuovi benefici pensionistici con oneri quantificati, per i quali è comunque necessario acquisire elementi e relazione tecnica, prescindendo dal merito dell’intervento.
Inoltre, in assenza di relazione tecnica, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla sostenibilità finanziaria dei citati inquadramenti, avuto riguardo anche al rispetto delle misure di contenimento della spesa di personale e dei vincoli assunzionali. Si ricorda, in proposito, che l’inosservanza di tali misure costituisce una violazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui la Regione Sicilia, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.
Peraltro, la Regione ha fornito elementi informativi in merito che tuttavia non risultano sufficienti a definire gli effetti finanziari della disposizione in esame. Pertanto, la previsione normativa non si ritiene idonea a garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti, in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 66 ("Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali") stabilisce che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale in esame, "si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale ricomprendente il personale
dei catalogatori ed esperti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-ter e 35 del d. lgs. n. 165/2001".
Si tratta di una disposizione che riguarda il personale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2007, destinatario di una procedura di stabilizzazione in una società pubblica (Servizi ausiliari Sicilia SAS s.p.a.) al fine di coprire i posti dell'amministrazione regionale che sarebbero risultati vacanti a seguito della definizione della dotazione organica.
L'articolare 66, dunque, nel ricomprendere immediatamente il suddetto personale nella dotazione organica, a prescindere dalla necessità di coprire posti vacanti, risulta non del tutto in linea con la precedente previsione e, malgrado il formale richiamo al rispetto degli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165/2001, in contrasto proprio con queste ultime disposizioni.
Infatti, la dotazione organica deve essere definita in base al piano dei fabbisogni (cfr. art. 6 d.lgs. 165/2001) e non può mirare all'assorbimento di personale aprioristicamente determinato.
La disposizione de qua, pertanto, risulta in contrasto sia con l'articolo 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, sia con il comma 3 della medesima disposizione, recando le previsioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 principi fondamentali che costituiscono per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica

Il disposto dell'art. 69, comma 2, è in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Carta Costituzionale, ai sensi del quale la materia della "tutela della concorrenza" è assegnata alla legislazione statale.
Ai sensi dell'art. 46 bis del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222. rubricato "Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas.", il legislatore ha demandato ai Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, la determinazione di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Con Io stesso articolo, inoltre, il legislatore, "al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali", ha altresì demandato ai Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas. Entrambi i citati decreti interministeriali sono stati adottati e già sono vigenti sul territorio italiano.
La normativa Regionale in oggetto, prevede la disapplicazione per la regione Sicilia dell'articolo 46 bis, con la conseguenza che, per i comuni della regione Sicilia, la gara per l'affidamento del servizio venga svolta singolarmente per ciascun comune e secondo criteri disomogenei rispetto alla normativa applicata nel resto del territorio italiano.
Recentemente la Corte costituzionale, con Sentenza n. 93/2017, pronunciandosi proprio su una legge della regione Sicilia in materia di servizi pubblici locali, nello specifico il servizio idrico integrato, ha asserito che "la disciplina concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza». [ ... J La deroga introdotta dal legislatore regionale che comporta un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento si pone dunque in contrasto con l'ari. 117, secondo comma, lettera e) Cost.".
Nel passaggio successivo della sentenza la Corte ha precisato che di tale giurisprudenza, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria, deve essere verificata la trasferibilità nel giudizio di costituzionalità teso a definire l'ambito delle competenze spettanti statutariamente in materia a una regione ad autonomia speciale.
I servizi pubblici, tra cui anche la distribuzione del gas naturale, compaiono tra le materie di potestà legislativa regionale concorrente. Infatti, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di autonomia della regione Sicilia, è previsto che: «Entro i limiti dei principi cd interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può. al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: [ ... ] «assunzione di pubblici servizi» (lettera h).
Ma la Corte, nella sentenza richiamata, ha affermato che "le materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» dello Stato, come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in virtù del loro carattere «finalistico», «possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 2 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 291, n. 150 dei 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del 2006), come appunto accade nel caso della disciplina del servizio idrico integrato.".
Si ritiene che analoghe argomentazioni sostengono, per il servizio pubblico locale della distribuzione gas, l'impugnativa dell'art. 69. comma 2, della L.R. Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, poiché in contrasto con le norme a "tutela della concorrenza previste a livello centrale dallo Stato che, con l'art. 46bis del d.l. n. 159/2007 (conv. in l. n. 222/2007). ha disciplinato - secondo criteri di concorrenza e qualità del servizio pubblico locale - le modalità di svolgimento e i criteri di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione del servizio della distribuzione del gas naturale.

Articolo 75, commi 2, 3 e 4 (Norme in materia di sanità penitenziaria).
Il comma 2 dispone la proroga al 30 giugno 2018 del termine temporale contenuto nell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 29.12.2016, n. 26, stabilito al 31 dicembre 2017, il quale prevede che “In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 31 dicembre 2017 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740”.
Al riguardo, si osserva che la suddetta previsione di proroga (30 giugno 2018), ampliando il limite temporale di durata dei predetti contratti così come delineato dall’art. 3, comma 7, del citato d.lgs. n. 222/2015, emanato ai sensi del DPCM 1/4/2008 recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, configura una violazione dell’art. 117, terzo comma , della Costituzione.
Si ricorda, infatti, che secondo il citato DPCM, i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della richiamata legge n. 740/1970 (trattasi, più puntualmente, di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) – trasferiti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale – continuano ad essere disciplinati dalla predetta legge fino alla relativa scadenza e, ove a tempo determinato, sono prorogati per la durata di dodici mesi. Decorso tale termine gli stessi rapporti, facenti capo ai citati Dipartimenti, devono ritenersi esauriti.
Pertanto, il comma 2 in argomento si pone in contrasto con le norme contenute nel richiamato DPCM 1.4.2008 - adottato ai sensi dell’art. 2, comma 283, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge di stabilità 2008) - che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, nell’ambito del trasferimento del personale sanitario penitenziario al Servizio sanitario regionale.
Il comma 3 dispone che, nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le ASP sono autorizzate a prorogare i rapporti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 sino al 31 dicembre 2018.
Al riguardo, si fa presente che la disposizione appare di lettura generica considerato che l’articolo 3 si riferisce sia a personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Il comma 4 prevede che “Al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, le ASP sono autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 222/2015…”.
Al riguardo, non appare chiaro se le previste procedure selettive siano a valere su risorse riconducibili al limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010.
Sul punto, si fa presente che il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dal richiamato articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 consente di utilizzare, in deroga all’ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Tali risorse, quindi, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure.
Ciò premesso, tenuto conto di quanto già osservato in merito al comma 3, risulta necessaria l’acquisizione di idonei elementi che diano dimostrazione che il personale che si intende stabilizzare sia attualmente impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere su risorse che soggiacciono al limite di cui al richiamato art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010.
Infine, si evidenzia che le previsioni di cui ai suddetti commi 2, 3 e 4 sono suscettibili di avere risvolti onerosi, non compatibili con la cornice economico-finanziaria programmata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Siciliana è sottoposta, che peraltro prevede specifici interventi finalizzati a tale finalità; con ciò ponendosi in contrasto con l’art. 81 della Costituzione nonché con il successivo art. 117, terzo comma, atteso che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 82: dispone l’integrazione del budget da assegnare ad alcune strutture private accreditate che, in base a sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive. La norma, di fatto, impiega un criterio di assegnazione del budget stesso (l’essere state vittima di richieste estorsive) non in linea con quelli previsti dal d.lgs. n. 502/1992.
Il criterio di assegnazione del budget non può essere slegato dal fabbisogno assistenziale programmato, pena la violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della “tutela della salute” nonché dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica si cui all’art. 117, terzo comma Cost.

Articolo 99 (Interventi nell’ambito della programmazione regionale unitaria) - Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 non hanno idonea copertura finanziaria in quanto le risorse del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) Regione Siciliana 2014/2020 sono programmate ai fini della realizzazione degli interventi approvati dalla delibera CIPE n.52/2017, che il comma 1 fa “salvi e impregiudicati”.
In relazione alle previsioni secondo cui, al comma 18, “l’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere con bando contributi...a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014/2020” e al comma 19, “l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mesca mediterranea è autorizzato a concedere con bando contributi…a valere sulle risorse PO FEAMP 2014/2020”, si osserva che tali coperture finanziarie sono inidonee in quanto le risorse del PO FESR Sicilia e del PO FEAMP 2014/2020, vincolate alla realizzazione delle priorità dei citati programmi, vengono attivate solo sulla base delle procedure specifiche di gestione degli stessi, in coerenza con la normativa UE dei fondi SIE 2014-2020.
Tali disposizioni pertanto risultano in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
In relazione alle previsioni di cui ai commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17, che finalizzano risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nel presupposto che le risorse che la Regione intende riprogrammare siano quelle assegnate alla Regione Siciliana con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016 per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Patto di sviluppo sottoscritto con il Governo il 10 settembre 2016, si evidenzia che la copertura finanziaria non può considerarsi certa fino all’espletamento della procedura di riprogrammazione. Pertanto la norma dovrebbe esplicitare che l’utilizzo del FSC per le finalità ivi indicate è subordinata all’espletamento della procedura di riprogrammazione delle risorse assegnate alla Regione Siciliana a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi del comma 1.
Anche tali disposizioni pertanto risultano in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Alla luce delle motivazioni che precedono, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in esame ai sensi dell’articolo 127 Cost.

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