Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008. (11-5-2018)
Toscana
Legge n.19 del 11-5-2018
n.17 del 18-5-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Rinuncia totale all'impugnativa della Legge della Regione Toscana n. 19 pubblicata sul B.U.R n. 17 del 18/05/2018, recante “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008”
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2018 è stato impugnato 8, comma 2, della legge in oggetto che disponeva ad altra destinazione, non riconducibile alla Tutela della salute, un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
La disposizione violava l'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. che riserva alla legislazione statale la disciplina riguardante la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La disposizione è stata impugnata anche per il contrasto con i principi fondamentali di tutela della salute, di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma Cost., in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 81, 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione oltre che per l' ulteriore violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost.
Successivamente la norma impugnata è stata abrogata interamente dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2019 , n 19, pubblicata sul BUR n. 19 del 19/04/2019.
La Regione Toscana, peraltro, ha fornito rassicurazioni che la norma impugnata non ha avuto applicazione.
Tutto quanto sopra premesso esistono i presupposti per la rinuncia totale al ricorso a suo tempo proposto.
17-7-2018 / Impugnata
La Legge regione Toscana n. 19 pubblicata sul B.U.R n. 17 del 18/05/2018, recante “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r. 28/2008” presente profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 8, per i motivi che di seguito si illustrano.

L’articolo 8 definisce le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2018-2020 ai fini della copertura degli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo, prevedendo, tra l'altro, per gli anni 2019 e 2020, la variazione in diminuzione della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo I "Spese correnti", rispettivamente per euro 1.296.000 per il 2019 e per euro 1.275.000 per il 2020, incrementando contestualmente per gli stessi importi la Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo I "Spese correnti" e disponendo l'ulteriore variazione dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Titolo I "Spese correnti" alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo I "Spese correnti".

Conseguentemente, poiché si dispone un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ad altra destinazione non riconducibile alla Tutela della salute, il disposto in esame risulta in contrasto con la normativa di seguito richiamata:
1. Il d.lgs. 502/1992, articolo 1, comma 3, laddove stabilisce che l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal SSN è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica.
2. Il d.lgs. 56/2000, articolo 8, laddove stabilisce che permane in capo alle regioni il vincolo della garanzia dell'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
3. Il d.lgs. 118/2011, articolo 20, laddove prevede:
a. che nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale;
b. che per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate.
4. Il d.lgs. 118/2011, articolo 30, laddove dispone che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie, modifica peraltro intervenuta a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (articolo 1, comma 4).

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'articolo 8, comma 2, è in contrasto con il vincolo di garanzia dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e pertanto incidendo sulla possibilità di assicurare nella Regione i Livelli essenziali ed uniformi di assistenza, viola l'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. che riserva alla legislazione statale la disciplina riguardante la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La disposizione sopramenzionata è altresì in contrasto con i principi fondamentali di tutela della salute, di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma Cost., e viola inoltra i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 81, 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.
Si rileva, infine la possibile ulteriore violazione del principio di uguaglianza da garantire uniformemente sul territorio nazionale, di cui all'art.3 Cost.

Per le suesposte argomentazioni, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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