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Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018. (30-5-2018)
Campania
Legge n.23 del 30-5-2018
n.38 del 31-5-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Nella seduta del 24 luglio 2018, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa della legge della Regione Campania n. 23 del 30 maggio 2018 recante: "Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018”.
Con l'articolo 1 la Regione destinava la somma di euro 6.750.000,00 a favore della società Campania Ambiente e Servizi S.p.A., a titolo di ricapitalizzazione, per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate dalla gestione societaria; la disposizione comportava un'agevolazione riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, violando gli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e l'art. 117, primo comma, Cost., che impone anche alla legislazione regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea (cfr, Corte Cost. Sent. 249/2014).
La Regione ha successivamente emanato la legge regionale n. 28 dell’8 agosto 2018, che all’articolo 1, comma 62, integra e modifica la disposizione impugnata dal Governo, consentendo di superare le criticità che sono state censurate e determinando il venir meno del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale.
Atteso il conforme parere dell’Ufficio Legislativo del Ministro per gli Affari europei, per le motivazioni che precedono, si ritengono caducate le motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
24-7-2018 /
Impugnata
La legge regione Campania n. 23 pubblicata sul B.U.R n. 38 del 31/05/2018 recante “Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 1, con il quale la Regione, nel quadro dell'iniziativa di ristrutturazione delle società regionali che operano nel settore ambientale, ha destinato la somma di euro 6.750.000,00 a favore della società Campania Ambiente e Servizi S.p.A., a titolo di ricapitalizzazione, per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate dalla gestione societaria.
Tale operazione, che si configura come un aiuto di stato , costituisce una misura illegittima, entrata in vigore senza la preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE.
Al riguardo, si sottolinea che secondo la Corte Costituzionale (sentenza 249/2014), "sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) – (..)le disposizioni regionali che prevedono un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato e la Regione, pur essendo tenuta alla notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012, ha attribuito il detto finanziamento in difetto della prescritta notificazione."
In particolare, l'art. 1 citato prevede un'agevolazione (euro 6.750.000,00) senz'altro riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, in concreto nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari), entro il quale l'intervento può essere qualificato «de minimis» e, pertanto, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle quali è tenuta anche la Regione.
Inoltre, le operazioni societarie ivi finanziate non appaiono conformi al criterio dell'investitore privato, di matrice comunitaria, secondo cui nei confronti delle imprese pubbliche la condotta imprenditoriale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali deve uniformarsi a quella dell'imprenditore privato, secondo logiche di profitto.
Il mercato in cui opera la società Campania Ambiente e Servizi S.p.A., è il mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali, ossia un mercato libero dove occorre garantire ai soggetti pubblici e privati che vi operano la possibilità di agire in regime di libera concorrenza europea, evitando che l’intervento pubblico a favore di un’impresa si traduca in un potenziale vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Non può dunque ritenersi che la società in questione non operi su un mercato in competizione con altri operatori, non aperto ad operatori terzi, avendo detta società Campania Ambiente e Servizi S.p.A operato finora in un regime di sostanziale monopolio : proprio il regime di monopolio determinatosi perché favorito da aiuti pubblici, costituisce invece alterazione del regime di libera concorrenza, considerato che il settore dei “servizi pubblici locali” costituisce un mercato che, al pari degli altri, deve essere aperto alla concorrenza comunitaria dei soggetti che vi operano.
Le regole in materia di aiuti di Stato sono peraltro sicuramente applicabili alle società in house. La giurisprudenza nazionale ed europea sul punto non lascia dubbi sul fatto che anche le società in house possono essere destinatarie di ordini di recupero di aiuti di Stato illegittimamente ricevuti. La stessa Corte di Cassazione che, da ultimo, con sentenza n. 17240/2017, ha condannato le società in house AEM, AMGA e ACEA alla restituzione di aiuti fiscali illegittimamente ricevuti, ha affermato che “risulta del tutto irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all’obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali, che è mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di potenziale vantaggio rispetto ai concorrenti”.
Tutto ciò premesso si ritiene di dover impugnare la disposizione di cui all'articolo 1 della norma in esame per violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost. in relazione alla violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 107 e 108, par. 3, del TFUE.
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