Dettaglio Legge Regionale

Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria. (19-6-2018)
Piemonte
Legge n.5 del 19-6-2018
n.21 del 21-6-2018
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

Il Governo, nella seduta Consiglio dei Ministri dell’ 8 agosto 2018 ha impugnato la legge regionale Piemonte, in tema di tutela della fauna e gestione venatoria, relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 7 e 13, comma 1.
In particolare l’articolo 6, comma 7 è stato impugnato perché prevedeva la facoltà, per il proprietario o conduttore di un fondo che intendesse vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria, di inoltrare al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all’Ambito territoriale di caccia o Comprensorio alpino di competenza, una richiesta motivata; in assenza di risposta entro i termini contenuti nell’articolo 20 della legge 241/90, la richiesta si intendeva accolta.
Il Governo aveva in proposito rilevato il contrasto con l’articolo 842 del Codice Civile che stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno, poiché, nella fattispecie, per sancire la chiusura dei fondi, l’articolo 15 della legge 157/92 recante disciplina della caccia, stabilisce che gli interessati presentino richiesta in tal senso al Presidente della Giunta Regionale, a pena decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale. Si era inoltre precisato che l’istituto del silenzio assenso di cui alla legge 241/90, applicato dalla norma in esame ad un ambito ambientale escluso ai sensi della medesima legge da tale forma di semplificazione procedurale, esorbita dalle competenze regionali trattandosi di questione afferente all’ordinamento civile dello Stato.

La disposizione regionale , dunque, era stata ritenuta invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente dall' articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione.

Con l’articolo 141, comma 2, della Legge regionale n. 19/2018 , recante “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale” , la Regione ha modificato la sopra descritta norma regionale, eliminando il meccanismo di silenzio assenso, e quindi superando la questione oggetto di censura.

Alla luce della intervenuta modifica legislativa , su conforme parare del Ministero delle politiche Agricole Alimentari forestali e del turismo, è dunque venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso relativamente alla questione propstettata sull'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 5/2018.

Si propone dunque la rinuncia parziale al ricorso, limitatamente a detta norma regionale, mantenendo invece l’interesse al ricorso nei confronti della ulteriore disposizione censurata, contenuta nell’articolo 13, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2018.
8-8-2018 / Impugnata
La legge regionale Piemonte, che detta norme in tema di tutela della fauna e gestione venatoria, è censurabile relativamente alle disposizioni di seguito indicate:
-a) L’Articolo 6, comma 7, prevede la facoltà per il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria la possibilità di inoltrare al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all’Ambito territoriale di caccia o Comprensorio alpino di competenza, una richiesta motivata, che ai sensi dell’articolo 20 della legge 241/90, in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti deve intendersi accolta.
La sopracitata norma, si pone in contrasto con l’articolo 842 del Codice Civile che stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno, poiché, nella fattispecie, per sancire la chiusura dei fondi,l’articolo 15 della legge 157/92 recante disciplina della caccia, stabilisce che gli interessati presentino richiesta in tal senso al Presidente della Giunta Regionale, a pena decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.
Si precisa, inoltre, che l’istituto del silenzio assenso di cui alla legge 241/90, applicato dalla norma in esame ad un ambito ambientale escluso ai sensi della medesima legge da tale forma di semplificazione procedurale, esorbita dalle competenze regionali trattandosi di questione afferente all’ordinamento civile dello Stato.
La citata disposizione regionale , violando le predette norme interposte, risulta quindi invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente dall' articolo117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione.

-b) L’articolo 13, comma 1, (calendario venatorio), demanda genericamente alla Giunta regionale, sentiti l’Ispra e la Commissione consultiva regionale, l’adozione del calendario venatorio con cui determinare le specie cacciabili ed i periodi di caccia, di cui la specifica procedura è già disciplinata dall’articolo 18 della legge 157/92.
Considerato che la disposizione regionale, non si limita, compatibilmente con la normativa nazionale, a precisare le modalità che si intendono mettere in atto per la definizione delle specie cacciabili, la stessa norma risulta quindi invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente dall' articolo117, secondo comma, lettere l) ed s) della Costituzione.

Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla norme sopra indicate deve essere impugnata ai sensi dell'articolo127 della Costituzione.

« Indietro