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Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario. (11-6-2018)
Puglia
Legge n.22 del 11-6-2018
n.80 del 15-6-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Rinuncia all’impugnativa
Si propone la rinuncia all’impugnativa, previo parere favorevole espresso dal MEF economia, verso la Legge n. 22 del 11/06/2018 pubblicata sul B.U.R n. 80 del 15/06/2018 recante: “Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario”
Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2018, ha impugnato l’articolo 2 , nonché l’articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 22 dell’11 giugno 2018, in combinato disposto, apparsi costituzionalmente illegittimi nella parte in cui includevano tra i vari soggetti beneficiari del comodato d’uso le imprese sociali, in violazione dell’articolo 71 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che esclude espressamente tali imprese dall’elenco dei beneficiari del comodato e conseguentemente violando l’articolo 117 secondo comma lettera e), della Costituzione, relativamente alla materia della “Tutela della concorrenza”.
Successivamente con l'articolo 95 della legge regionale n. 67 del 28 Dicembre 2018, recante “ Disposizione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2019), il legislatore regionale ha modificato la disposizione contenuta nell’articolo 3, escludendo dai beneficiari del comodato d’uso le imprese e le cooperative sociali, facendo venire meno i motivi dell’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale.
Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per la rinuncia totale al ricorso e alla richiesta di illegittimità conseguenziale degli art. 2 e 3, comma 1 della legge regionale.
2-8-2018 /
Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 22 pubblicata sul B.U.R n. 80 del 15/06/2018 recante: "Norme sulla concessione in comodato d’ uso di immobili regionali a enti no profit che operano in campo socio sanitario", presenta aspetti di illegittimità costituzionale per gli aspetti di seguito evidenziati.
Preliminarmente si deve evidenziare che ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale, "la Regione Puglia individua i beni di proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore, che svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d'uso, per l'utilizzo degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i fabbisogni delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello regionale e territoriale."
Operata tale premessa, l'articolo 3, definendo i soggetti beneficiari, ovvero gli enti del Terzo settore cui sono estese le previsioni del precedente articolo 2, quali "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui alla lr n. 17/2016, risulta in contrasto con l'articolo 71, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tale previsione infatti stabilisce che: "Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali."
Ne consegue che la norma dell’articolo 3 citata esclude espressamente le imprese sociali dalla possibilità di poter utilizzare in comodato beni immobili, nel caso di specie, di proprietà delle Regioni, mentre l'articolo 3 della legge regionale in esame comprende le medesime imprese nel novero degli enti del Terzo settore potenzialmente destinatari del beneficio.
Pertanto, gli articoli 2 e 3 della legge regionale in argomento, sono in contrasto con la norma interposta dell'articolo 71, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in conseguente violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., relativamente alla materia della "tutela della concorrenza", atteso che le imprese sociali operano comunque all'interno del mercato concorrenziale.
Per le suesposte considerazioni, si ritiene che il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge regionale debba essere impugnato ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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