Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per raccogliere statistiche in forma aggregata e consentire l'accesso a media esterni.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili.
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy. Acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti?
Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria. (26-6-2018)
Calabria
Legge n.22 del 26-6-2018
n.66 del 28-6-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2018, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Calabria n. 22 del 26 giugno 2018 recante "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”.
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune norme riguardanti i cimiteri e la qualifica del personale addetto allo svolgimento dell’attività funebre invadevano la materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), della Costituzione; altre norme relative alle imprese funebri restringevano indebitamente l’accesso al mercato, in violazione del principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; altre norme ancora, attribuendo nuovi compiti ad organismi statali, violavano l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ulteriori norme, che regolamentavano la cremazione, invadevano le materie, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e violavano pertanto l’art. 117, secondo comma, lettere l), e m), della Costituzione; altre norme, infine, riguardanti la potestà sanzionatoria, invadevano la materia dell’ordinamento penale, in violazione degli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
Successivamente la Regione Calabria, con la legge regionale 30 aprile 2019, n. 7, recante “Abrogazione della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)”, ha abrogato la legge regionale impugnata dal Governo.
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione odierna, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 7/2019.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l’impugnativa della legge in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
Si propone pertanto la rinuncia all'impugnazione legge della Regione Calabria n. 22 del 26/06/2018.
8-8-2018 /
Impugnata
La legge della regione Calabria n. 22 del 2018, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”, presenta vari profili d’illegittimità costituzionale.
Con la legge in oggetto la Regione Calabria adotta disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria. Il testo normativo, che consta di 34 articoli, si compone dei seguenti sei titoli:
I. finalità e definizioni;
II. competenze e attribuzioni;
III. disciplina dell’attività funebre;
IV. disciplina delle attività cimiteriali e della cremazione;
V. impianti cimiteriali per animali;
VI. disposizioni di adeguamento e finali.
La legge regionale in esame ricalca, quasi integralmente, il disegno di legge Atto Senato n. 2492 - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri - presentato in data 21 luglio 2016 ed il cui ultimo esame risale al mese di ottobre del 2017.
Nel riprodurre le disposizioni contenute nel riferito disegno di legge statale, tuttavia, la Regione Calabria si sostituisce al legislatore statale dettando essa stessa principi generali, definizioni e qualificazioni che avrebbero dovuto in realtà costituire il perimetro (statale) all'interno del quale le regioni sarebbero state chiamate a svolgere "compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo", come prevede l’articolo 3, del menzionato disegno di legge n. 2492.
Ciò premesso, la legge in esame presenta i seguenti aspetti d’illegittimità costituzionale:
1) l'articolo 1, comma 4, prevede che “La costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all'articolo 824 del codice civile. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari”.
Tale norma regionale, che prevede l’assoggettamento dei cimiteri al regime demaniale, si sovrappone, indebitamente, alla previsione contenuta nell'articolo 824, secondo comma, del codice civile, che già assoggetta i cimiteri e i mercati comunali al regime del demanio pubblico. Essa invade, pertanto, la materia dell’ordinamento civile, e viola l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
2) l’art. 2, comma 1, lett. c), che menziona la tumulazione aerata, e l’art. 23, rubricato “Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri”, che, ai commi da 1 a 6, detta disposizioni in merito ai loculi aerati, contrastano con la normativa statale vigente in materia. Attualmente, infatti, le sepolture areate, nonostante i consistenti vantaggi che offrono, anche in termini igienico-sanitari (quali, ad esempio, l’eliminazione dei fenomeni percolativi, il drastico abbattimento dell’incidenza su esumazioni ed estumulazioni, etc) non sono previste dalla normativa statale, e segnatamente dal D.P.R. n. 285/1990, recante l’“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.
Considerato che, per gli aspetti tecnici, tale materia ricade in ambito sanitario, le disposizioni regionali sopra segnalate configurano una violazione della competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di “tutela della salute”, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione
3) i seguenti articoli contengono disposizioni che restringono indebitamente l’accesso al mercato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
In particolare.
- l'art. 7, che disciplina l’attività funebre, al comma 5, vieta l'intermediazione dell'attività funebre, sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre, che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile;
- l'art. 9, che individua i requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati, al comma 1, dispone che la dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 7, comma 2, contiene l'autocertificazione, tra gli altri, dei seguenti requisiti:
“a) una sede idonea e adeguala per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, il tutto separato da altre attività commerciali non aventi attinenza con le attività funebri e che necessitano di partita IVA separata (….)
b) un responsabile abilitato alla transazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l’autorizzazione, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stesa;
c) un operatore funebre, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l’autorizzazione, che può anche coincidere con un titolare o con il socio o con il socio familiare prestatore d’opera che svolga nell'impresa attività lavorativa e continuativa o assunto mediante contratto di lavoro stipulato nel rispetto della vigente normativa sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori”.
Al riguardo si evidenzia che in ordine all’obbligo di un'assunzione stabile previsto dalle lettere b) e c), sopra riportate, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, con parere AS1153 del 6 novembre 2014, ha ritenuto, nel pronunciarsi sulla legge regionale della Campania n. 12/2001, recante “Codice delle attività e delle imprese funebri", come modificata dalla l.r. 25 luglio 2013, n. 7, che l’imposizione di un rapporto di lavoro continuativo del lavoratore costituisce un vincolo organizzativo rigido, suscettibile di restringere indebitamente l’accesso al mercato.
- l’art. 10, che indica i requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati, al comma 2, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, i corsi obbligatori, abilitanti il personale alla professione, sono erogati da soggetti accreditati direttamente dalla Regione.
Tali disposizioni regionali, anche alla luce degli orientamenti Antitrust sopra descritti, costituiscono un’indebita restrizione dell'accesso al mercato di riferimento, in violazione del principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
4) L'art. 10, comma 1, nel definire i requisiti del personale addetto all'impresa funebre, prevede che "il personale addetto che svolge attività funebre può essere assimilato alle categorie degli operatoti addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose, indicate al numero 46 della tabella allegata al RD 6 dicembre 1923, n. 2657. [..] così come richiamata dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 ottobre 2004 (Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), se, nei singoli casi, l'Ispettorato del lavoro riconosce il carattere discontinuo del lavoro,".
Al riguardo, appare opportuno premettere che, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è possibile ricorrere al lavoro intermittente in ogni settore produttivo in determinate ipotesi: - qualora il lavoratore abbia più di 55 o meno di 24 anni di età, - nelle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, - ovvero, in mancanza della specifica previsione nella contrattazione collettiva, nei casi individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E per l’appunto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel periodo di vigenza del d.lgs. n. 276/2003, ha adottato il D.M. 23 ottobre 2004, che ha ammesso la stipulazione di contratti di lavoro intermittente per lo svolgimento di alcune attività, specificamente indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. Tale tabella, al punto 46, ricomprende, tra le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, gli “Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose” ai quali lo stesso Ministero, con l'interpello n. 9/2014, ha equiparato i necrofori e i portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura.
Ciò premesso, l'art. 10, comma 1, della legge regionale in esame, ammettendo la possibilità di assimilare il "personale addetto che svolge attività funebre" a quello contemplato nella tabella del 1923, non fa che ribadire quanto già previsto dalla legislazione vigente e dagli orientamenti espressi dalla prassi amministrativa. Pertanto la norma regionale in esame, intervenendo sulla disciplina del rapporto di lavoro invade la materia di "ordinamento civile" di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Nella fattispecie, la disciplina nazionale attribuisce infatti alla contrattazione collettiva e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di individuare le ipotesi che legittimano il ricorso al lavoro intermittente, senza riconoscere alcuna competenza alla legislazione regionale.
5) L’art. 14, comma 1, che affida ad un decreto del Ministero della salute la definizione delle caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, e l’art. 14, comma 1, lett. e), che fa riferimento ad una autorizzazione del medesimo Ministero per l’individuazione dei materiali da utilizzare per i contenitori destinati ad alcune operazioni cimiteriali, attribuendo nuovi compiti ad organismi statali, violano l’art. 117, secondo comma, lett. g), che riserva alla legislazione statale l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. La Corte costituzionale ha infatti varie occasioni affermato che le attribuzioni degli organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa; esse debbono trovare il fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (cfr. sentenze n. 134 del 2004, n. 429 del 2004 e n. 322 del 2006).
Analoga censura è da svolgersi nei confronti dell’art. 22, comma 1, che - ugualmente - rinvia ad un’autorizzazione ministeriale per le sepolture in località diverse dal cimitero. Così disponendo infatti la legge regionale esercita una competenza non propria, delineando peraltro un iter diverso da quello previsto dalle norme statali vigenti. Ed infatti, l’autorizzazione in parola, prevista dall’articolo 105 del D.P.R. n. 285 del 1990, rientra tra le competenze che la tabella A, lettera c), del D.P.C.M. 26 maggio 2000 ( recante “l’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”) ha conferito alle regioni, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6) Le disposizioni riguardanti la cremazione, contenute nel Capo II del Titolo IV, e in particolare negli articoli 26, 27, 28 29 e 30, afferiscono alle materie, di competenza esclusiva statale, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto ii territorio nazionale. Tali norme regionali che, all’art. 26, indicano i principi fondamentali in materia di cremazione, disciplinando, all’art. 27, la manifestazione di volontà del defunto, all’art. 28, l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri, all’art.29, le sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri e all’art. 30, le modalità di cremazione e le garanzie, violano pertanto l’art. 117, secondo comma, lettere I), e m), della Costituzione.
La cornice normativa di riferimento è costituita da varie fonti statali, cosi stratificatesi nel tempo:
a) Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Approvazione del testo unico
deIle leggi sanitarie.". L'art. 343 di detto decreto prevede che “La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o tempii appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione”.
b) Gli artt. 5 e 587 e segg. del Codice Civile, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni concernenti gli atti di disposizione del proprio corpo e il testamento;
c) il d P.R. 10 settembre 1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", i cui articoli da 78 a 81, disciplinano la cremazione;
d) la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri.". L'art. 3 di tale legge, che apporta modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede quanto segue:
“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato”.
Si precisa, al riguardo, che nonostante il regolamento previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001 non sia stato adottato, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha chiarito - con parere reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 29 ottobre 2003, n. 2957, che si ritiene di condividere - quale sia il valore delle riferite disposizioni legislative:
"(omissis-) Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. E’ bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz'altro applicabili. ".
Peraltro la legge n. 130/2001 riserva alle regioni compiti di programmazione e coordinamento per la costruzione e gestione dei crematori. L’art. 6 di tale legge, riguardante la programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori, prevede infatti che: “6. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. 2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2”.
Per tali ragioni, gli articoli da 26 a 30 della legge regionale in esame, sovrapponendosi alla legge statale, senza peraltro richiamarla, invadono le materie di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione.
Si segnala, peraltro, che l’articolo 28, comma secondo, recante le disposizioni concernenti la dispersione delle ceneri, non richiama l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, che la rilascia sulla base di espressa volontà del defunto, in virtù di quanto previsto dall'articolo 411, c.p.. Tale articolo, aggiunto dall'art. 2 della l. n. 130 del 2001, prevede infatti che “Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto (2)(3). La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.”
7) L’illegittimità costituzionale che inficia le norme regionali indicate fa sì che l'apparato sanzionatorio contenuto nella legge in esame, costituito dall’art. 18, comma 6, e dall’art. 29, sia, di conseguenza, viziato da "illegittimità costituzionale derivata" poiché afferente a precetti dettati in difetto di competenza legislativa. Inoltre gli artt. 18 e 29 invadono la materia dell’ordinamento penale, in violazione degli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
In particolare:
- l’art. 18, comma, 6, che detta prescrizioni in tema di vigilanza sull’osservanza delle norme recanti la disciplina delle attività funebri e sull’esercizio della relativa potestà sanzionatoria, prevede la pena della reclusione - da un minimo di dodici mesi a un massimo di cinque anni - a fronte della violazione dell'articolo 12, comma 4 e 5, della legge in esame.
Come è noto, il sistema penale si fonda sul principio di legalità, in virtù del quale spetta al potere legislativo individuare i beni giuridici presidiati con la sanzione penale e le condotte lesive di tali norme incriminatrici redatte secondo canoni di specificità e completezza.
L’articolo 25, secondo comma, della Costituzione rimette, infatti, alla legge formale la definizione sia del precetto sia del trattamento sanzionatorio. Orbene, la riserva di legge in materia penale deve essere intesa come riserva di legge statale, in base ad un principio generale che trova fondamento nella natura delle restrizioni della sfera giuridica inflitte mediante la pena; quest'ultima, invero, incide su beni fondamentali dell'individuo, di modo che la criminalizzazione di determinate condotte deve rispecchiare una visione generale del diritto, che può essere compiuto soltanto con la legge dello Stato (cfr., ex multis, l4 giugno 2004, n. 185). Infatti, come sottolineato dalla Consulta, la legge nazionale è protesa alla salvaguardia dei beni, dei valori e degli interessi propri dell’intera collettività che sono tutelabili solo su base egalitaria.
Il fine perseguito attraverso l'incriminazione è, infatti, la tutela dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e, per esso, della libera e pacifica convivenza dei consociati.
L'effetto della sanzione penale non è soltanto quello di tutelare i beni giuridici specificamente offesi dal reato, ma altresì i valori comuni che rappresentano le condizioni necessarie dal vivere democratico.
Appare evidente che la scelta dei beni giuridici e degli interessi da tutelare in sede penale debba essere ii risultato di determinazioni assunte a livello centrale, alla luce dei valori emergenti nella comunità nazionale. La "materia penale" prescinde dal riparto di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni, potendo riguardare qualsiasi settore (anche riconducibile alla competenza regionale), dal momento che essa non è determinabile a priori, in quanto afferisce al compendio valoriale cui viene accordata la più intensa forma di tutela. La compressione delle competenze regionali in materia penale trova la sua ratio, come sopra detto, nell'esigenza di salvaguardare beni, valori e interessi propri dell'intera collettività tutelabili solo su base egalitaria, esigenza che può essere garantita solo rimettendo allo Stato l'esercizio esclusivo della potestà punitiva.
La legge regionale è, invero, inidonea ad assicurare la funzione della pena, ovvero garantire il libero svolgimento della vita civile, per la mancanza di una visione generale dei bisogni e delle esigenze dell'intera società. Il legislatore regionale è, infatti, interprete degli interessi e delle istanze di tutela della comunità territoriale di appartenenza, ragion per cui alle Regioni è precluso il potere di innovare l'ordinamento penale attraverso l'introduzione di nuove pene e fattispecie criminose.
La norma censurata si pone, pertanto, in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 25, secondo comma, della Costituzione, non assumendo rilevanza la specifica materia trattata dalla legge regionale, pur rientrante nella competenza del legislatore regionale.
- L’art. 29 prevede che “Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro”.
Tale norma regionale, che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare qualora vi sia una dispersione delle ceneri non conforme a quella prevista dalla legge regionale in esame, si sovrappone, indebitamente, alla previsione contenuta nell'articolo 411, quarto comma (aggiunto dall'art. 2, L. 30 marzo 2001, n. 130), del codice penale, secondo la quale “La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911”. Essa invade, pertanto, per gli stessi motivi descritti con riferimento all’art. 18, comma 6, la materia dell’ordinamento penale, e viola l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.
Per i motivi esposti, le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
A 50 anni dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, un volume approfondisce lo stato ed i tempi di sviluppo economico e sociale conseguito a livello regionale, le modalità di confronto tra Stato e Regioni, le opportunità di finanziamento da parte dell'Unione Europea e altri temi rilevanti sul ruolo delle Regioni.
Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è promotore del Progetto ReOPEN SPL, finalizzato a supportare gli enti territoriali con competenze nei settori di acqua, rifiuti e trasporti, anche attraverso attività di ricerca e analisi territoriale.
Un approfondimento sulle Commissioni paritetiche di ciascuna Regione a statuto speciale, con i Decreti di costituzione e l’elenco dei decreti legislativi concernenti le norme di attuazione