Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020. (29-6-2018)
Piemonte
Legge n.7 del 29-6-2018
n.26 del 29-6-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2018 è stata impugnata la legge della Regione Piemonte n. 7 del 29 giugno 2018, pubblicata sul BUR n. 26 del 29 giugno 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”.

L’articolo 22, comma 1, della legge regionale, infatti, autorizzava la giunta a trasferire crediti fino a 52.000.000,00 euro, derivanti da un finanziamento erogato dalla B.E.I., dallo Stato patrimoniale di Finpiemonte S.p.A. a quello della Regione, senza dare evidenza di alcun atto o documento che giustificasse tale operazione contabile, senza prevedere il trasferimento nello stato patrimoniale della Regione per pari importo anche dei debiti di Finpiemonte S.p.A. e senza trascrivere la necessaria registrazione contabile nella contabilità finanziaria.
Il trasferimento dei debiti a carico della Regione si poneva in contrasto con la disciplina dei limiti di indebitamento e con l'articolo 119 della Costituzione che autorizza gli enti territoriali a contrarre debito solo per il finanziamento di investimenti diretti e indiretti.
Inoltre, la diposizione contrastava con il punto 1 dell'allegato 4/2 - Principio applicato concernente la contabilità finanziaria - del D.Lgs. n. 118/2011 nella parte in cui dispone che tutte le operazioni, comprese quelle di natura patrimoniale, debbano transitare prima nella contabilità finanziaria.
Infine, la Regione prevedeva l'iscrizione degli importi relativi ai crediti verso i debitori ceduti e le corrispondenti spese relative al pari rimborso verso Finpiemonte S.p.A tra le entrate e le spese correnti, anziché tra le entrate da riduzione di attività finanziarie e tra le spese per rimborso prestiti. In tal senso la disposizione contrastava con l'articolo 42, comma 1, 44 e 45 del D.Lgs. n. 118/2011 e con il punto 5 dell'allegato 4/2 (principio applicato concernente la contabilità finanziaria) del D.Lgs. n. 118/2011, il quale sancisce il principio della chiarezza o comprensibilità delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
Infine, il comma 2 del medesimo articolo 22 autorizzava la giunta a ridurre il capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. di 200 milioni di euro e il comma 3 a disporre l'iscrizione di tale importo tra le entrate in conto capitale, vincolando lo stesso importo al rifinanziamento di stanziamenti di spesa relativi a leggi regionali precedenti, in violazione dell'articolo 42, comma 5 - lettera d) del D.Lgs.n. 118/2011, secondo cui è possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente, solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

Le suddette disposizioni, ponendosi in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011, violavano, conseguentemente, l'articolo 117, secondo comma, lettera e), il quale sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e 119 della Costituzione.

La Regione ha successivamente emanato la legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018, che all’articolo 1, comma 1, sostituisce la disposizione impugnata dal Governo, nei termini indicati dalla normativa vigente.

Atteso il conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quanto sopra esposto determina il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso in Corte Costituzionale.

Alla luce di quanto precede, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
8-8-2018 / Impugnata
Con la legge regionale in esame, la Regione Piemonte detta disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

- l’articolo 22 al comma 1 autorizza la giunta a trasferire dallo Stato patrimoniale di Finpiemonte S.p.A. a quello della Regione crediti per un valore massimo di curo 52.000.000,00, derivanti da un finanziamento erogato originariamente dalla B.E.I.
Al riguardo si evidenzia innanzitutto che il subentro dei crediti avviene senza dare evidenza di un atto o documento che giustifichi tale operazione contabile che tra l'altro non prevede il trasferimento nello stato patrimoniale della Regione per pari importo anche dei debiti di Finpiemonte S.p.A. Considerato che tali debiti hanno natura finanziaria, il loro trasferimento a carico della Regione è in contrasto con la disciplina dei limiti di indebitamento che non consente alla Regione Piemonte di assumere nuovi debiti, tenuto conto del modesto importo disponibile per nuove rate di ammortamento, desumibile dall'allegato C - "Limiti di indebitamento regioni", e con l'articolo 119 della Costituzione che autorizza gli enti territoriali a contrarre debito solo per il finanziamento di investimenti diretti e indiretti.
Inoltre, si evidenzia un contrasto con il punto 1 dell'allegato 4/2 - Principio applicato concernente la contabilità finanziaria - del D.Lgs. n. 118/2011 nella parte in cui prevede che tutte le operazioni, comprese quelle di natura patrimoniale, devono transitare prima nella contabilità finanziaria. Infatti, il sopracitato principio prevede che: "La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi." "Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la •creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica ".
Conseguentemente, la regione avrebbe dovuto effettuare la registrazione in contabilità finanziaria della transazione attraverso una regolarizzazione contabile, costituita da impegni per concessione di crediti a favore di Finpiemonte S.p.A. cui far corrispondere accertamenti di pari importo per accensione di prestiti nei confronti di Finpiemonte S.p.A. e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.
Infine, la Regione prevede l'iscrizione tra le entrate del titolo III, tipologia 500 (entrate correnti) e tra le spese della missione 1, programma 3 - titolo I (spese correnti) degli importi relativi ai crediti verso i debitori ceduti e le corrispondenti spese relative al pari rimborso verso Finpiemonte S.p.A., nella seguente modalità: curo 7.730.722,62 per il 2018, curo 11.203.213,96 per il 2019 ed curo 9.318.509,64 per il 2020, secondo un piano che prevede l'estinzione dei crediti e dei debiti nel 2028, come da prospetto inviato dalla regione per le vie brevi.
Al riguardo si evidenzia che la classificazione contabile in entrata e in spesa deve essere correlata alla natura dei crediti e dei debiti di curo 52.000.000,00 trasferiti alla Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011. Pertanto avendo origine finanziaria le entrate e le spese in questione andrebbero opportunamente classificate rispettivamente nel titolo IV delle entrate (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e nel titolo IV delle spese (rimborso prestiti). Ciò contrasta sia con gli articoli 44 (classificazione delle entrate) e 45 (classificazione delle spese) del D.Lgs. n. 118/2011 sia con il punto 5 dell'allegato 4/2 (principio applicato concernente la contabilità finanziaria) del D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che ......."il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare the faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica."

Infine, al comma 2 del medesimo articolo 22 si autorizza la giunta a ridurre il capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. di 200 milioni di euro e a disporre, al comma 3, l'iscrizione di tale importo tra le entrate del titolo IV (entrate in conto capitale) vincolato al rifinanziamento per pari importo di stanziamenti di spesa relativi a leggi regionali precedenti, come da allegato E alla presente legge.
Tale disposizione contrasta con l'articolo 42, comma 5 - lettera d) del D.Lgs.n. 118/2011, che prevede: “.......E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel torso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio ".
Conseguentemente, la regione non può attribuire un vincolo di destinazione all'entrata straordinaria di 200 ml di euro.
Le criticità sopra segnalate, ponendo l'articolo in esame in contrasto con il suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, violano, conseguentemente, l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Per le suesposte argomentazioni, si ritiene sussistano i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119 della Costituzione.

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