Dettaglio Legge Regionale

Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (28-6-2018)
Marche
Legge n.22 del 28-6-2018
n.58 del 5-7-2018
Politiche infrastrutturali
3-9-2018 / Impugnata

La legge della Regione Marche n. 22 del 2018 reca “Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati’” è censurabile relativamente alle disposizioni contenute agli articoli 1 e 2 che eccedono dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.), cui fa capo la disciplina dei rifiuti, che per costante giurisprudenza costituzionale, riserva allo Stato, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale (cfr., tra le altre, Corte Cost., sent. 249/2009; 62/2008; 154/2016).
In particolare:
- L’articolo 1 della legge regionale Marche n. 22/2018 nell’individuare le finalità , stabilisce che: “questa legge nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico”.
- L’articolo 2 della medesima legge regionale contiene alcune disposizioni inerenti alla modifica dell’articolo 10 della legge regionale 24/2009 recante “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. In particolare il comma 1 dell’articolo 2 della legge in commento stabilisce che: “Il PdA [piano d’ambito] e` redatto, in conformità` al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano”.
Gli articoli 1 e 2, dunque, non consentono il trattamento termico come operazione di gestione dei rifiuti, anche mediante l’esclusione di tale opzione di trattamento dalla redazione del piano d’ambito che definisce le strategie di gestione dei rifiuti in ambito locale. Le norme regionali, in questo modo, escludono dal territorio regionale tutte le attività che hanno ad oggetto tale forma di recupero dei rifiuti e dunque, eliminando l’opzione del recupero energetico, confliggono palesemente con molteplici parametri statali interposti, i quali rappresentano manifestazione della sopra menzionata competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
In particolare esse si pongono in aperto contrasto:
A) nella misura in cui escludono l’opzione del recupero energetico, con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che dà attuazione nell’ordinamento nazionale alla corrispondente previsione eurounitaria (art. 4 Dir. 2008/98/CE),;
B) con gli articoli 195, comma 1, lett. f) e p) e 196, comma 1 lett. n) e o) del decreto legislativo n. 152 del 2006. In forza di siffatte previsioni, infatti, è riservata allo Stato l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale che deve essere effettuata secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti. Alle regioni pertiene invece la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p), nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare. Al riguardo è di fondamentale importanza ricordare che, proprio sulla base dei parametri statali interposti testé richiamati, la Corte costituzionale, con la sent. 285 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma legislativa regionale che disponeva un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull’intero territorio della regione interessata di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti.
C) con le previsioni dell’articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014), che qualifica gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”; nonché del D.P.C.M. 10 agosto 2016 che ha dato attuazione a tale norma legislativa, definendo il quadro del fabbisogno di incenerimento su scala nazionale e per ciascuna regione. In tale ambito, infatti, uno degli impianti previsti trova la sua collocazione proprio nella Regione Marche; ed è comunque delineato un procedimento ad hoc per eventuali aggiornamenti del fabbisogno (art. 6).
Si consideri che il contenuto dell’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014 è stato espressamente e specificamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia ambientale (Corte Cost., sent. n. 154/2016)



Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle norme sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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